Art. 14 
 
Incompatibilita' tra incarichi di direzione nelle  Aziende  sanitarie
  locali e cariche di componenti degli organi di  indirizzo  politico
  nelle amministrazioni statali, regionali e locali 
 
  1. Gli incarichi  di  direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore  amministrativo  nelle  aziende   sanitarie   locali   sono
incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri,
Ministro, Vice  Ministro,  sottosegretario  di  Stato  e  commissario
straordinario del Governo di  cui  all'articolo  11  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente  pubblico  o  ente  di
diritto privato in controllo pubblico nazionale che  svolga  funzioni
di  controllo,  vigilanza  o  finanziamento  del  servizio  sanitario
nazionale o di parlamentare. 
  2. Gli incarichi  di  direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore  amministrativo  nelle  aziende  sanitarie  locali  di  una
regione sono incompatibili: 
    a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della
regione interessata ovvero con la carica di  amministratore  di  ente
pubblico o ente di diritto privato in  controllo  pubblico  regionale
che svolga funzioni  di  controllo,  vigilanza  o  finanziamento  del
servizio sanitario regionale; 
    b) con la carica di componente della giunta o  del  consiglio  di
una provincia, di un  comune  con  popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti o di una forma associativa tra  comuni  avente  la  medesima
popolazione della medesima regione; 
    c) con la carica di presidente e amministratore delegato di  enti
di diritto privato in controllo  pubblico  da  parte  della  regione,
nonche' di province,  comuni  con  popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti o  di  forme  associative  tra  comuni  aventi  la  medesima
popolazione della stessa regione.  
 
          Note all'art. 14: 
              Per il riferimento al citato articolo 11 della legge 23
          agosto 1988, n. 400, vedasi nelle note all'articolo 1.