Art. 14 
 
 
                  Contratti ed altri atti negoziali 
 
  1. Nella conclusione di accordi e negozi e  nella  stipulazione  di
contratti per  conto  dell'amministrazione,  nonche'  nella  fase  di
esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre  a  mediazione  di
terzi, ne' corrisponde o promette ad  alcuno  utilita'  a  titolo  di
intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la  conclusione
o l'esecuzione del contratto. Il presente comma  non  si  applica  ai
casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attivita'
di intermediazione professionale. 
  2. Il dipendente  non  conclude,  per  conto  dell'amministrazione,
contratti  di   appalto,   fornitura,   servizio,   finanziamento   o
assicurazione con imprese con le quali abbia  stipulato  contratti  a
titolo privato o ricevuto altre utilita' nel biennio  precedente,  ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342  del  codice
civile. Nel caso  in  cui  l'amministrazione  concluda  contratti  di
appalto, fornitura,  servizio,  finanziamento  o  assicurazione,  con
imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a  titolo
privato o ricevuto altre utilita' nel biennio precedente,  questi  si
astiene  dal  partecipare  all'adozione  delle  decisioni   ed   alle
attivita' relative all'esecuzione del  contratto,  redigendo  verbale
scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio. 
  3. Il dipendente che  conclude  accordi  o  negozi  ovvero  stipula
contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai  sensi
dell'articolo  1342  del  codice  civile,  con  persone   fisiche   o
giuridiche  private  con  le  quali  abbia  concluso,   nel   biennio
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,  finanziamento
ed assicurazione, per  conto  dell'amministrazione,  ne  informa  per
iscritto il dirigente dell'ufficio. 
  4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente,
questi informa per iscritto il dirigente apicale  responsabile  della
gestione del personale. 
  5. Il dipendente  che  riceva,  da  persone  fisiche  o  giuridiche
partecipanti  a   procedure   negoziali   nelle   quali   sia   parte
l'amministrazione,   rimostranze   orali   o   scritte   sull'operato
dell'ufficio  o  su  quello  dei  propri  collaboratori,  ne  informa
immediatamente,  di  regola  per  iscritto,  il   proprio   superiore
gerarchico o funzionale. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta l'art. 1342 del Codice civile: 
              «Art.  1342  (Contratto  concluso  mediante  moduli   o
          formulari).  -   Nei   contratti   conclusi   mediante   la
          sottoscrizione di moduli  o  formulari  ,  predisposti  per
          disciplinare  in  maniera  uniforme  determinati   rapporti
          contrattuali,  le  clausole  aggiunte  al   modulo   o   al
          formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario
          qualora siano  incompatibili  con  esse,  anche  se  queste
          ultime non sono state cancellate. 
              - Si osserva inoltre la disposizione del secondo  comma
          dell'articolo precedente .».