Art. 14 
 
 
                 Denominazione dell'amministrazione 
 
  1. La denominazione dell'amministrazione, di cui art. 12, comma  1,
lettera   a),   viene   allineata   alla   denominazione   registrata
nell'Anagrafe tributaria associata al codice fiscale indicato. A  tal
fine,  il  sistema  informatico   di   gestione   dell'indice   delle
amministrazioni e' connesso col sistema dell'Anagrafe tributaria.