Art. 14 
 
 
Conclusione delle procedure in corso per  l'abilitazione  scientifica
                              nazionale 
 
  1. I lavori delle commissioni nominate ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011,  n.  222  riferiti
alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale proseguono,
senza soluzione di continuita', fino alla data del 30 settembre 2014. 
  2.  Agli  oneri  organizzativi   e   finanziari   derivanti   dalle
disposizioni di cui al  comma  1  si  provvede  mediante  le  risorse
ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e  della  ricerca  alle  Universita'  sedi  delle  procedure  per  il
conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica del 14  settembre  2011,  n.  222,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  (( 3. Le procedure previste dall'art. 3, comma 1,  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre  2011,
n. 222, relative all'anno 2014, sono indette  entro  il  28  febbraio
2015, previa revisione del regolamento di cui all'art. 16,  comma  2,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
  3-bis. Alla legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: )) 
  a) all'art. 15, comma 2, la parola: «trenta»  e'  sostituita  dalla
seguente: (( «venti»; )) 
  b) all'art. 16: 
  1) al comma 1, le parole:  «durata  quadriennale»  sono  sostituite
dalle seguenti: (( «durata di sei anni»; )) 
  2) al comma 3: 
  2.1) alla lettera a),  la  parola:  «analitica»  e'  soppressa,  le
parole:  «area  disciplinare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ((
«settore concorsuale» ))  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: (( «, sentiti il CUN e l'ANVUR»; )) 
  2.2) alla lettera b),  la  parola:  «dodici»  e'  sostituita  dalla
seguente: (( «dieci»; )) 
  2.3)  alla  lettera  c),   le   parole:   «con   apposito   decreto
ministeriale» sono sostituite dalle seguenti:  ((  «con  la  medesima
procedura adottata per la loro  definizione;  la  prima  verifica  e'
effettuata dopo il primo biennio»; )) 
  2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  ((  «d)  la  presentazione  della  domanda  per  il   conseguimento
dell'abilitazione  senza  scadenze  prefissate,  con   le   modalita'
individuate  nel  regolamento  medesimo;  il  regolamento  disciplina
altresi' il termine  entro  il  quale  inderogabilmente  deve  essere
conclusa la valutazione  di  ciascuna  domanda  e  le  modalita'  per
l'eventuale ritiro della stessa a seguito  della  conoscibilita'  dei
parametri utilizzati  dalla  commissione  per  il  singolo  candidato
nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a)»; )) 
  2.5) alla lettera f), la  parola:  «quattro»  e'  sostituita  dalla
seguente:  ((  «cinque»  )),  le  parole  da:  «e  sorteggio  di   un
commissario» fino a: «(OCSE)» sono  soppresse  e  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: (( «.  Nel  rispetto  della  rappresentanza
proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale
della commissione, il regolamento  di  cui  al  presente  comma  puo'
disciplinare la graduale sostituzione dei membri della  commissione»;
)) 
  2.6) alla lettera g), le parole da: «la corresponsione»  fino  alla
fine della lettera sono soppresse; 
  2.7) alla  lettera  i),  le  parole  da:  «il  sorteggio»  fino  a:
«ordinari» sono sostituite dalle seguenti: (( «il  sorteggio  di  cui
alla lettera h)  garantisce  la  rappresentanza  fin  dove  possibile
proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno  della
commissione e la partecipazione di almeno un commissario per  ciascun
settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale  al
quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;»  ))  e  dopo  le
parole: «delle caratteristiche di cui alla lettera h);» sono inserite
le seguenti: (( «il parere e'  obbligatorio  nel  caso  di  candidati
afferenti ad un settore  scientifico-disciplinare  non  rappresentato
nella commissione;»; )) 
  2.8) alla lettera m), le parole da: «a partecipare» fino alla  fine
della lettera sono sostituite dalle seguenti: ((  «a  presentare  una
nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la  stessa
fascia  o  per  la  fascia  superiore,  nel  corso  dei  dodici  mesi
successivi alla data di presentazione della domanda  e,  in  caso  di
conseguimento dell'abilitazione, a presentare una  nuova  domanda  di
abilitazione, per lo stesso settore  e  per  la  stessa  fascia,  nei
quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa»; )) 
  2.9) dopo la lettera m) e' inserita la seguente: 
  (( «m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto
compatibili, delle norme previste dall'art. 9  del  decreto-legge  21
aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 1995, n. 236». 
  3-ter.  I  candidati  che  hanno  presentato  domanda,  con   esito
negativo,  per   il   conseguimento   dell'abilitazione   scientifica
nazionale nella tornata 2012 e in quella  2013  possono  ripresentare
domanda a decorrere dal 1° marzo 2015.  La  durata  dell'abilitazione
scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 e' di  sei
anni. 
  3-quater. All'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
le parole da: «previo parere di  una  commissione»  a:  «proposta  la
chiamata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previo  parere  della
commissione  nominata   per   l'espletamento   delle   procedure   di
abilitazione scientifica nazionale, di  cui  all'art.  16,  comma  3,
lettera f), della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e  successive
modificazioni, per il settore per il quale e' proposta  la  chiamata,
da  esprimere  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  del  medesimo
parere». 
  3-quinquies.  La  qualita'   della   produzione   scientifica   dei
professori  reclutati  dagli   atenei   all'esito   dell'abilitazione
scientifica nazionale e' considerata  prioritaria  nell'ambito  della
valutazione delle politiche di  reclutamento  previste  dall'art.  5,
commi 1, lettera c), e 5, della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e
dall'art. 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. )) 
  4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata  dei
professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere  sulle
risorse di cui all'art. 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, sono effettuate entro il (( 30 giugno 2015. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  14  settembre  2011,  n.  222,
          recante   "Regolamento    concernente    il    conferimento
          dell'abilitazione scientifica nazionale  per  l'accesso  al
          ruolo dei professori universitari,  a  norma  dell'art.  16
          della legge 30 dicembre 2010,  n.  240",  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2012, n. 12: 
              "Art. 5. Sedi delle procedure. 
              1. Le procedure per il conseguimento  dell'abilitazione
          si svolgono presso  le  universita'  individuate,  mediante
          sorteggio  effettuato,  per  ciascun  settore  concorsuale,
          nell'ambito di una lista di quelle aventi strutture  idonee
          ad ospitare la Commissione di abilitazione e  dotate  delle
          necessarie risorse finanziarie. La  lista  e'  formata  dal
          Ministero, su proposta della CRUI, e  aggiornata  ogni  due
          anni.  La  sede  sorteggiata  per  ciascuna  procedura   e'
          indicata nel  decreto  di  cui  all'art.  3,  comma  1.  Il
          competente  Direttore  generale  del  Ministero,  puo',  su
          richiesta  della  Commissione  e  compatibilmente  con   il
          rispetto dei  tempi  della  procedura,  disporre  modifiche
          sull'assegnazione della procedura alla sede. 
              2. Le universita' individuate  ai  sensi  del  comma  1
          assicurano le strutture e il  supporto  di  segreteria  per
          l'espletamento delle procedure, nei  limiti  delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              3. Per ciascuna procedura di abilitazione l'universita'
          nomina, ai sensi della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni, un responsabile del  procedimento
          che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto  della
          normativa vigente, ivi comprese  le  forme  di  pubblicita'
          previste dal presente regolamento, relative alle fasi della
          procedura successiva alla scelta della sede. 
              4. Gli oneri  relativi  al  funzionamento  di  ciascuna
          commissione sono posti a carico dell'ateneo ove si  espleta
          la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di  tali
          oneri si  tiene  conto  nella  ripartizione  del  Fondo  di
          finanziamento ordinario.". 
              Si riporta il testo dell'art. 3, comma  1,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre  2011,
          n. 222: 
              "1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione
          sono  indette  inderogabilmente  con  cadenza  annuale  con
          decreto del competente Direttore  generale  del  Ministero,
          per ciascun settore  concorsuale  e  distintamente  per  la
          prima e la seconda fascia dei professori universitari.". 
              Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, della citata
          legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
              "2. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  uno  o  piu'  regolamenti
          emanati ai sensi dell'art. 17,  comma  2,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,
          sono  disciplinate  le  modalita'  di  espletamento   delle
          procedure finalizzate al  conseguimento  dell'abilitazione,
          in conformita' ai criteri di cui al comma 3." 
              Si riporta il testo dell'art. 15, comma 2, della citata
          legge 30 dicembre 2010, n.  240  ,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "2. Ai settori  concorsuali  afferiscono,  in  sede  di
          prima applicazione, almeno cinquanta  professori  di  prima
          fascia e,  a  regime,  almeno  venti  professori  di  prima
          fascia." 
              Si riporta il testo dell'art. 16, commi 1  e  3,  della
          citata legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  come  modificati
          dalla presente legge: 
              "1. E' istituita l'abilitazione scientifica  nazionale,
          di seguito  denominata  «abilitazione».  L'abilitazione  ha
          durata di sei anni e richiede  requisiti  distinti  per  le
          funzioni di  professore  di  prima  e  di  seconda  fascia.
          L'abilitazione attesta la  qualificazione  scientifica  che
          costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e
          alla seconda fascia dei professori." 
              "3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: 
              a)  l'attribuzione   dell'abilitazione   con   motivato
          giudizio fondato  sulla  valutazione  dei  titoli  e  delle
          pubblicazioni scientifiche,  previa  sintetica  descrizione
          del contributo individuale  alle  attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo svolte,  ed  espresso  sulla  base  di  criteri  e
          parametri  differenziati  per  funzioni   e   per   settore
          concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti  il
          CUN e l'ANVUR; 
              b) la possibilita' che il decreto di cui  alla  lettera
          a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
          candidato  puo'  presentare  ai  fini   del   conseguimento
          dell'abilitazione, anche differenziato  per  fascia  e  per
          area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci; 
              c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza
          e congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a)
          e di revisione o adeguamento degli stessi con  la  medesima
          procedura  adottata  per  la  loro  definizione;  la  prima
          verifica e' effettuata dopo il primo biennio; 
              d) la presentazione della domanda per il  conseguimento
          dell'abilitazione  senza  scadenze   prefissate,   con   le
          modalita'  individuate   nel   regolamento   medesimo;   il
          regolamento disciplina altresi' il termine entro  il  quale
          inderogabilmente deve essere  conclusa  la  valutazione  di
          ciascuna domanda e  le  modalita'  per  l'eventuale  ritiro
          della stessa a seguito della conoscibilita'  dei  parametri
          utilizzati  dalla  commissione  per  il  singolo  candidato
          nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
          a); 
              e) i termini  e  le  modalita'  di  espletamento  delle
          procedure   di   abilitazione,   distinte    per    settori
          concorsuali, e l'individuazione di modalita'  informatiche,
          idonee a  consentire  la  conclusione  delle  stesse  entro
          cinque mesi dalla data  di  scadenza  del  termine  per  la
          presentazione  delle  domande  da   parte   dei   candidati
          all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli  atti
          e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici; 
              f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a
          carico delle disponibilita' di bilancio  degli  atenei,  di
          un'unica commissione nazionale di durata  biennale  per  le
          procedure di abilitazione alle funzioni  di  professore  di
          prima e di seconda fascia,  mediante  sorteggio  di  cinque
          commissari all'interno di una lista di professori  ordinari
          costituita ai sensi della  lettera  h).  La  partecipazione
          alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non
          da' luogo alla corresponsione di  compensi,  emolumenti  ed
          indennita'. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale
          di cui alla lettera i) e fatta  salva  la  durata  biennale
          della commissione, il regolamento di cui al presente  comma
          puo' disciplinare la graduale sostituzione dei membri della
          commissione; 
              g) il divieto che della commissione di cui alla lettera
          f)  faccia  parte  piu'  di  un  commissario  della  stessa
          universita'; la possibilita' che i commissari  in  servizio
          presso atenei italiani  siano,  a  richiesta,  parzialmente
          esentati dalla ordinaria attivita'  didattica,  nell'ambito
          della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
          la finanza pubblica; 
              h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f)
          all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e
          contenente   i   nominativi   dei    professori    ordinari
          appartenenti allo stesso che hanno presentato  domanda  per
          esservi inclusi, corredata della documentazione concernente
          la   propria   attivita'   scientifica   complessiva,   con
          particolare     riferimento     all'ultimo     quinquennio;
          l'inclusione nelle liste dei soli professori  positivamente
          valutati ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed in  possesso  di
          un curriculum, reso pubblico per via  telematica,  coerente
          con i criteri e i parametri di  cui  alla  lettera  a)  del
          presente comma,  riferiti  alla  fascia  e  al  settore  di
          appartenenza; 
              i) il sorteggio di cui alla lettera  h)  garantisce  la
          rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori
          scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la
          partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore
          scientifico-disciplinare compreso nel  settore  concorsuale
          al quale afferiscano almeno dieci professori  ordinari;  la
          commissione puo'  acquisire  pareri  scritti  pro  veritate
          sull'attivita'  scientifica  dei  candidati  da  parte   di
          esperti revisori in possesso delle caratteristiche  di  cui
          alla lettera h); il parere  e'  obbligatorio  nel  caso  di
          candidati afferenti ad un settore  scientifico-disciplinare
          non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici
          ed allegati agli atti della procedura; 
              l)  il  divieto  per  i   commissari   di   far   parte
          contemporaneamente  di   piu'   di   una   commissione   di
          abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
          di  commissioni  per  il   conferimento   dell'abilitazione
          relativa a qualunque settore concorsuale; 
              m) la preclusione, in  caso  di  mancato  conseguimento
          dell'abilitazione,  a  presentare  una  nuova  domanda   di
          abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa  fascia
          o per la  fascia  superiore,  nel  corso  dei  dodici  mesi
          successivi alla data di presentazione della domanda  e,  in
          caso di conseguimento dell'abilitazione, a  presentare  una
          nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e  per
          la  stessa  fascia,  nei  quarantotto  mesi  successivi  al
          conseguimento della stessa; 
              m-bis) l'applicazione alle procedure  di  abilitazione,
          in quanto compatibili, delle norme previste dall'art. 9 del
          decreto-legge 21  aprile  1995,  n.  120,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; 
              n)  la  valutazione   dell'abilitazione   come   titolo
          preferenziale   per   l'attribuzione   dei   contratti   di
          insegnamento di cui all'art. 23, comma 2; 
              o) lo svolgimento delle procedure per il  conseguimento
          dell'abilitazione  presso  universita'  dotate  di   idonee
          strutture e l'individuazione delle procedure per la  scelta
          delle  stesse;  le  universita'  prescelte  assicurano   le
          strutture e il supporto  di  segreteria  nei  limiti  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  e
          sostengono gli oneri relativi al funzionamento di  ciascuna
          commissione;  di  tale   onere   si   tiene   conto   nella
          ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, della legge 4
          novembre  2005,  n.  230,   recante   "Nuove   disposizioni
          concernenti i professori e  i  ricercatori  universitari  e
          delega al Governo per  il  riordino  del  reclutamento  dei
          professori universitari", come  modificato  dalla  presente
          legge 
              "9.  Nell'ambito  delle  relative   disponibilita'   di
          bilancio, le universita' possono procedere  alla  copertura
          di  posti  di  professore  ordinario  e  associato   e   di
          ricercatore   mediante   chiamata   diretta   di   studiosi
          stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca  o
          insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
          che ricoprono  una  posizione  accademica  equipollente  in
          istituzioni universitarie o di ricerca estere,  ovvero  che
          abbiano gia' svolto per chiamata  diretta  autorizzata  dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          nell'ambito  del  programma  di  rientro  dei  cervelli  un
          periodo di almeno tre anni di ricerca e  di  docenza  nelle
          universita' italiane  e  conseguito  risultati  scientifici
          congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
          chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati  vincitori
          nell'ambito di  specifici  programmi  di  ricerca  di  alta
          qualificazione,  identificati  con  decreto  del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentiti
          l'Agenzia   nazionale   di    valutazione    del    sistema
          universitario e della ricerca e il Consiglio  universitario
          nazionale, finanziati dall'Unione europea o  dal  Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'   e   della    ricerca.
          Nell'ambito delle relative disponibilita' di  bilancio,  le
          universita' possono altresi' procedere alla  copertura  dei
          posti di professore ordinario mediante chiamata diretta  di
          studiosi  di  chiara  fama.  A  tali  fini  le  universita'
          formulano specifiche proposte al Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta
          il nulla osta alla nomina, previo parere della  commissione
          nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione
          scientifica nazionale, di cui all'art. 16, comma 3, lettera
          f), della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e  successive
          modificazioni, per il settore per il quale e'  proposta  la
          chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla  richiesta
          del medesimo parere.  Non  e'  richiesto  il  parere  della
          commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di
          studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi
          di ricerca di alta qualificazione di cui al primo  periodo,
          effettuate entro tre anni dalla vincita del  programma.  Il
          rettore,   con   proprio   decreto,   dispone   la   nomina
          determinando la relativa classe  di  stipendio  sulla  base
          della eventuale anzianita' di servizio e di valutazioni  di
          merito". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, commi  1  e  5,  della
          citata legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
              "1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il
          termine di dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          finalizzati a riformare il  sistema  universitario  per  il
          raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
              a)  valorizzazione  della  qualita'  e  dell'efficienza
          delle universita' e conseguente introduzione di  meccanismi
          premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche  sulla
          base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione
          di   un   sistema   di   accreditamento   periodico   delle
          universita';  valorizzazione   dei   collegi   universitari
          legalmente riconosciuti, ivi compresi  i  collegi  storici,
          mediante la previsione di una apposita  disciplina  per  il
          riconoscimento e l'accreditamento  degli  stessi  anche  ai
          fini   della   concessione   del   finanziamento   statale;
          valorizzazione della figura dei ricercatori;  realizzazione
          di opportunita' uniformi, su tutto il territorio nazionale,
          di accesso e scelta dei percorsi formativi; 
              b)   revisione   della   disciplina   concernente    la
          contabilita',  al  fine  di  garantirne  coerenza  con   la
          programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed
          omogeneita', e di consentire l'individuazione della  esatta
          condizione  patrimoniale   dell'ateneo   e   dell'andamento
          complessivo della gestione;  previsione  di  meccanismi  di
          commissariamento in  caso  di  dissesto  finanziario  degli
          atenei; 
              c) introduzione, sentita  l'ANVUR,  di  un  sistema  di
          valutazione ex post delle politiche di  reclutamento  degli
          atenei, sulla base di criteri definiti ex ante; 
              d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II
          della Costituzione, della normativa di principio in materia
          di diritto allo studio, al fine di rimuovere  gli  ostacoli
          di  ordine  economico  e  sociale  che  limitano  l'accesso
          all'istruzione superiore,  e  contestuale  definizione  dei
          livelli essenziali delle prestazioni  (LEP)  erogate  dalle
          universita' statali." 
              "5. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,
          lettera c), il Governo si attiene al principio  e  criterio
          direttivo dell'attribuzione di una quota non  superiore  al
          10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata
          a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento
          degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e  fondati  su:
          la produzione scientifica dei professori e dei  ricercatori
          successiva alla loro presa di servizio ovvero al  passaggio
          a diverso ruolo o fascia  nell'ateneo;  la  percentuale  di
          ricercatori a tempo determinato in servizio che  non  hanno
          trascorso   l'intero   percorso   di   dottorato    e    di
          post-dottorato, o, nel caso delle facolta'  di  medicina  e
          chirurgia, di scuola di  specializzazione,  nella  medesima
          universita'; la percentuale  dei  professori  reclutati  da
          altri atenei; la percentuale dei professori  e  ricercatori
          in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca
          internazionali    e     comunitari;     il     grado     di
          internazionalizzazione del corpo docente.". 
              Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
          29  marzo  2012,  n.  49,  recante   "Disciplina   per   la
          programmazione, il  monitoraggio  e  la  valutazione  delle
          politiche di bilancio e di reclutamento  degli  atenei,  in
          attuazione della delega  prevista  dall'art.  5,  comma  1,
          della  legge  30  dicembre  2010,   n.   240   e   per   il
          raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal  comma   1,
          lettere b) e c), secondo i principi normativi e  i  criteri
          direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d),  e)  ed
          f) e al comma 5": 
              "Art. 9. Valutazione delle  politiche  di  reclutamento
          degli atenei. 
              1. Le politiche  di  reclutamento  del  personale  sono
          valutate in relazione a: 
              a) la  produzione  scientifica  dei  professori  e  dei
          ricercatori elaborata in  data  successiva  alla  presa  di
          servizio presso l'ateneo  ovvero  al  passaggio  a  diverso
          ruolo o fascia nell'ateneo, tenuto conto delle specificita'
          delle rispettive aree disciplinari; 
              b) la percentuale di ricercatori a tempo determinato in
          servizio che  non  hanno  trascorso  l'intero  percorso  di
          dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle discipline
          di  area  medica,  di  scuola  di  specializzazione,  nella
          universita' in cui sono stati reclutati come ricercatori; 
              c) la percentuale dei  professori  reclutati  da  altri
          atenei; 
              d) la  percentuale  dei  professori  e  ricercatori  in
          servizio  presso  l'ateneo,  responsabili  scientifici   di
          progetti di ricerca, comunitari e internazionali; 
              e)  il  grado  di  internazionalizzazione   del   corpo
          docente, valutato in  termini  di  numerosita'  di  docenti
          provenienti dall'estero o chiamati dall'ateneo in  qualita'
          di vincitori di progetti di ricerca finanziati  dall'Unione
          Europea; 
              f)  la  struttura  e  i  rapporti   dell'organico   del
          personale    docente    e    ricercatore,    dirigente    e
          tecnico-amministrativo anche tenuto conto  degli  indirizzi
          di cui all'art. 4. 
              2. Il periodo  di  riferimento  della  valutazione,  la
          ponderazione dei criteri e la definizione dei parametri per
          l'attuazione del comma 1 sono stabiliti dall'ANVUR entro 90
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.". 
              Si riporta il testo dell'art. 29, comma 9, della citata
          legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
              "9. A valere sulle  risorse  previste  dalla  legge  di
          stabilita' per il 2011 per il fondo  per  il  finanziamento
          ordinario delle universita', e'  riservata  una  quota  non
          superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93  milioni
          di euro per l'anno 2012 e  173  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori  di
          seconda fascia, secondo le procedure di cui  agli  articoli
          18 e 24, comma 6, della presente legge e di cui all'art. 1,
          comma 9, della legge 4 novembre 2005,  n.  230.  L'utilizzo
          delle  predette  risorse  e'  disposto  con   decreto   del
          Ministro,   adottato   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle
          Commissioni parlamentari competenti.".