Art. 14 
 
Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
  codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
  1989, n. 271 
  1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione, di  coordinamento
e transitorie del codice di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: 
    «Art. 143-bis (Adempimenti in caso di  sospensione  del  processo
per assenza  dell'imputato).  -  1.  Quando  il  giudice  dispone  la
sospensione ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, la relativa
ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare  ovvero
il decreto che dispone il  giudizio  o  il  decreto  di  citazione  a
giudizio sono trasmessi alla locale sezione di  polizia  giudiziaria,
per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8
della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  143  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
          coordinamento  e  transitorie  del  codice   di   procedura
          penale): 
              «Art. 143. (Rinnovazione della citazione a giudizio). -
          1. Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i  casi
          in  cui  occorre,  per  qualunque  motivo,   rinnovare   la
          citazione  a  giudizio  o  la  relativa  notificazione,  vi
          provvede il presidente.».