Art. 14 
 
 
                          Revoca e riforma 
 
  1. La deliberazione di accoglimento della domanda e'  revocata  con
deliberazione del Comitato di solidarieta' antimafia: 
    a) qualora, a seguito di  specifico  giudizio  di  revisione,  la
sentenza di condanna di cui all'articolo 4, comma 1, della  legge  22
dicembre 1999, n. 512 sia stata revocata  con  decisione  passata  in
giudicato; 
    b)  qualora,  in  sede  di  definizione  dell'impugnativa   della
sentenza civile di liquidazione del danno, ovvero della  sentenza  di
condanna al pagamento della provvisionale, sia venuto meno il  titolo
al risarcimento concesso. 
  2. La deliberazione di accoglimento della domanda e' riformata  con
deliberazione del Comitato di solidarieta' antimafia qualora, in sede
di definizione delle impugnative di cui al comma 1, lettera  b),  sia
stato modificato l'ammontare del risarcimento dovuto. 
  3. Ai fini di quanto  previsto  al  comma  2,  la  cancelleria  del
giudice competente per i giudizi ivi indicati avvisa  il  Commissario
per il coordinamento delle iniziative di  solidarieta'  alle  vittime
dei reati di tipo mafioso dei fatti rilevanti  per  l'adozione  della
deliberazione di revoca o di riforma. 
  4. Per la comunicazione dei provvedimenti di revoca o di riforma si
osservano le disposizioni di cui all'articolo 13. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il testo dell'articolo 4, comma 1,  della  citata
          legge  22  dicembre  1999,  n.  512  si  veda  nelle   note
          all'articolo 8.