ART. 14 
 
(Ordinanze contingibili e urgenti,  poteri  sostitutivi  e  modifiche
urgenti per semplificare il sistema di  tracciabilita'  dei  rifiuti.
Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010  -
                             C 27/2010) 
 
  1. All'articolo 191, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) le  parole:  «necessita'  di  tutela»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «necessita' ovvero di grave  e  concreto  pericolo  per  la
tutela»; 
    b) le parole da: «ricorso  temporaneo»  a:  «elevato  livello  di
tutela della salute e dell'ambiente» sono sostituite dalle  seguenti:
«ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti,
anche in deroga alle  disposizioni  vigenti,  garantendo  un  elevato
livello di tutela della  salute  e  dell'ambiente.  L'ordinanza  puo'
disporre la  requisizione  in  uso  degli  impianti  e  l'avvalimento
temporaneo del personale che vi  e'  addetto  senza  costituzione  di
rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri
a carico di quest'ultimo». 
  2. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti e' semplificato, ai
sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto  legislativo  6
aprile  2006,  n.  152,  in  via  prioritaria,   con   l'applicazione
dell'interoperabilita' e la sostituzione dei dispositivi  token  usb,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. 
  3. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole:  "30  giugno"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30
novembre". 
  4. Al fine di accelerare le attivita' necessarie per conformare  la
gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla Sentenza della Corte
di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 - Causa 297/08, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e'
nominato  un   commissario   straordinario   per   la   realizzazione
dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui al  bando  di
gara della Provincia di Salerno, pubblicato in data 2  novembre  2010
nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione   Europea.   Il   commissario
straordinario, con i poteri di cui  all'articolo  20,  comma  4,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e  all'articolo  13
del  decreto-legge  25   marzo   1997,   n.   67,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, esercita tutte  le
funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e,
in particolare, stipula il contratto con il  soggetto  aggiudicatario
in  via  definitiva  dell'affidamento  delle   concessione   per   la
progettazione, costruzione e gestione di detto  termovalorizzatore  e
provvede a tutte le altre  attivita'  necessarie  alla  realizzazione
delle opere. 
  5.  Nell'espletamento  dei  compiti   conferiti,   il   commissario
straordinario si avvale  del  Provveditorato  interregionale  per  le
opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
e degli uffici delle Amministrazioni interessate  alla  realizzazione
dell'opera e ai relativi oneri si fa fronte con le risorse  stanziate
per la realizzazione dell'opera. 
  6. Con il  decreto  di  cui  al  comma  1  e'  indicata  la  durata
dell'incarico del commissario straordinario, che  non  puo'  comunque
superare  i  tempi  per   l'ultimazione   dell'opera   previsti   dal
cronoprogramma approvato. 
  7. Al Commissario  straordinario  non  spetta  alcun  compenso  per
l'opera prestata in tale qualita', fermo  restando  il  compenso  per
l'eventuale direzione dei lavori che grava  sulle  risorse  stanziate
per la realizzazione dell'opera. 
  8.  Al  decreto  legislativo  n.  152   del   2006   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le  parole:  «di  concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono
inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»; 
    b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non
si applicano al materiale agricolo e forestale derivante  da  sfalci,
potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in  loco  delle
stesse. Di tale materiale e' consentita  la  combustione  in  piccoli
cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per
ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza
del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio
per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di
residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.».