Art. 14 Allegati al bilancio e al rendiconto generale dello Stato sulla cooperazione allo sviluppo 1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo. 2. Al rendiconto generale dello Stato e' allegata una relazione curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti di cui al presente articolo, riferiti all'anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorita' indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12.