Art. 14 
 
 
Allegati al bilancio e  al  rendiconto  generale  dello  Stato  sulla
                     cooperazione allo sviluppo 
 
  1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  in  apposito  allegato  allo
stato di previsione della spesa del Ministero degli affari  esteri  e
della   cooperazione   internazionale   sono   indicati   tutti   gli
stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione  della  spesa
dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di
interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo. 
  2. Al rendiconto generale dello Stato  e'  allegata  una  relazione
curata  dal  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale  contenente  i  dati  e   gli   elementi   informativi
sull'utilizzo  degli  stanziamenti  di  cui  al  presente   articolo,
riferiti  all'anno  precedente,  e  l'illustrazione   dei   risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi  e  alle  priorita'  indicati  nel
documento  triennale  di  programmazione  e  di  indirizzo   di   cui
all'articolo 12.