Art. 14 
 
Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle  aree
  dirigenziali  e  del  ruolo  sanitario   del   Servizio   sanitario
  nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185. 
  1. Decorsi dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono  abrogati  il  comma  13  dell'articolo  41  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6-bis dell'articolo  17
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. 
  2. Per fare fronte alle esigenze derivanti  dalle  disposizioni  di
cui al comma 1, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  garantiscono  la  continuita'  nell'erogazione  dei  servizi
sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso  una  piu'
efficiente allocazione delle risorse  umane  disponibili  sulla  base
della legislazione vigente. A tal fine, entro il termine previsto dal
comma 1, le medesime regioni e  province  autonome  attuano  appositi
processi di riorganizzazione e razionalizzazione  delle  strutture  e
dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle  disposizioni
vigenti e tenendo anche conto di quanto  disposto  dall'articolo  15,
comma 13, lettera  c),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  3. Nel rispetto di quanto previsto  dall'articolo  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, al fine
di garantire la continuita' nell'erogazione  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni, i contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  del
comparto sanita' disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia
di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario  nazionale
preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e  alle
cure, prevedendo altresi' equivalenti periodi di riposo compensativo,
immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero,
in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti
di riposo compensativo  non  sia  possibile  per  ragioni  oggettive,
adeguate misure di protezione del personale stesso.  Nelle  more  del
rinnovo   dei   contratti   collettivi   vigenti,   le   disposizioni
contrattuali in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e
di riposo giornaliero, attuative  dell'articolo  41,  comma  13,  del
decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 17,  comma  6-bis,
del decreto legislativo 8  aprile  2003,  n.  66,  cessano  di  avere
applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 14: 
              Si riporta il testo dell'articolo 41 del  decreto-legge
          25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  giugno
          2008, n. 147, S.O., evidenziando  che  il  comma  13  dello
          stesso sara' abrogato "decorsi dodici mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge": 
              "Art. 41.  Modifiche  alla  disciplina  in  materia  di
          orario di lavoro 
              1. All'articolo 1, comma  2,  lettera  e),  n.  2,  del
          decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «e'
          considerato lavoratore notturno  qualsiasi  lavoratore  che
          svolga», sono inserite le seguenti: «per almeno tre ore». 
              2. All'articolo 1, comma 2,  lettera  h),  del  decreto
          legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri
          o merci», sono inserite le seguenti: «sia per conto proprio
          che per conto di terzi». 
              3. All'articolo 2, comma 3, del decreto  legislativo  8
          aprile 2003, n. 66  dopo  le  parole  «attivita'  operative
          specificamente istituzionali», sono aggiunte  le  seguenti:
          «e agli addetti ai servizi di vigilanza privata». 
              4. All'articolo 7  del  decreto  legislativo  8  aprile
          2003,  n.  66  dopo  le  parole  «frazionati   durante   la
          giornata», sono aggiunte  le  seguenti:  «o  da  regimi  di
          reperibilita'». 
              5. All'articolo 9, comma 1, del decreto  legislativo  8
          aprile 2003, n. 66, dopo le  parole  «di  cui  all'articolo
          7.», sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo di riposo
          consecutivo e' calcolato  come  media  in  un  periodo  non
          superiore a 14 giorni». 
              6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del  decreto
          legislativo 8  aprile  2003,  n.  66  e'  sostituita  dalla
          seguente: «a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il
          lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra
          la fine del servizio  di  un  turno  o  di  una  squadra  e
          l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o
          settimanale». 
              7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto  legislativo
          8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Le
          disposizioni di cui agli articoli 7, 8,  12  e  13  possono
          essere derogate mediante contratti collettivi  stipulati  a
          livello   nazionale   con   le   organizzazioni   sindacali
          comparativamente  piu'  rappresentative.  Per  il   settore
          privato,  in  assenza  di   specifiche   disposizioni   nei
          contratti collettivi nazionali le  deroghe  possono  essere
          stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali
          stipulati con le organizzazioni sindacali  comparativamente
          piu' rappresentative sul piano nazionale». 
              8.  Il  comma  3,  dell'articolo  18-bis  del   decreto
          legislativo  8  aprile  2003,  n.  66  e'  sostituito   dal
          seguente: «3. La  violazione  delle  disposizioni  previste
          dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 1, e
          dall'articolo 10,  comma  1,  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa da 130 a 780 euro per ogni  lavoratore,  per
          ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi
          3 o 4, a cui si riferisca la violazione». 
              9.  Il  comma  4  dell'articolo  18-bis   del   decreto
          legislativo  8  aprile  2003,  n.  66  e'  sostituito   dal
          seguente: «4. La  violazione  delle  disposizioni  previste
          dall'articolo  7,  comma  1,  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione  ad  ogni
          singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore,». 
              10.  Il  comma  6  dell'articolo  18-bis  del   decreto
          legislativo  8  aprile  2003,  n.  66  e'  sostituito   dal
          seguente: «6. La  violazione  delle  disposizioni  previste
          dall'articolo 5, commi 3 e 5,  e'  soggetta  alla  sanzione
          amministrativa da 25  a  154  euro.  Se  la  violazione  si
          riferisce  a  piu'  di  cinque  lavoratori  ovvero  si   e'
          verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta
          giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a
          1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione  in
          misura ridotta». 
              11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9
          aprile 2008, n. 81 le parole: «ovvero in caso di  reiterate
          violazioni della disciplina in materia di  superamento  dei
          tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui
          agli articoli 4, 7 e 9 del  decreto  legislativo  8  aprile
          2003, n. 66, e successive  modificazioni,  considerando  le
          specifiche  gravita'   di   esposizione   al   rischio   di
          infortunio,» sono soppresse. 
              12. All'articolo 14, comma 4, lettera b),  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole:  «di  reiterate
          violazioni della disciplina in materia di  superamento  dei
          tempi di lavoro, di riposo giornaliero  e  settimanale,  di
          cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,  o»  sono
          soppresse. 
              13. Al personale delle aree dirigenziali degli  Enti  e
          delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in  ragione
          della qualifica posseduta e delle necessita' di  conformare
          l'impegno   di   servizio   al   pieno   esercizio    della
          responsabilita'    propria    dell'incarico    dirigenziale
          affidato, non si applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 4e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
          La contrattazione collettiva definisce le modalita' atte  a
          garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che  consentano
          una protezione  appropriata  ed  il  pieno  recupero  delle
          energie psico-fisiche. 
              14. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2,
          e l'articolo 18-bis, comma 5,  del  decreto  legislativo  8
          aprile 2003, n. 66.". 
              Si riporta testo dell'articolo 17  del  citato  decreto
          legislativo 8 aprile 2003, n. 66, evidenziando che il comma
          6-bis dello stesso  sara'  abrogato  "decorsi  dodici  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge": 
              "Art. 17. Deroghe alla disciplina in materia di  riposo
          giornaliero,  pause,  lavoro   notturno,   durata   massima
          settimanale 
              1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12  e  13
          possono  essere  derogate  mediante  contratti   collettivi
          stipulati  a  livello  nazionale  con   le   organizzazioni
          sindacali comparativamente  piu'  rappresentative.  Per  il
          settore privato, in assenza di specifiche disposizioni  nei
          contratti collettivi nazionali le  deroghe  possono  essere
          stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali
          stipulati con le organizzazioni sindacali  comparativamente
          piu' rappresentative sul piano nazionale. 
              2. In mancanza di disciplina collettiva,  il  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici
          dipendenti,  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di
          concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali,  su  richiesta  delle   organizzazioni   sindacali
          nazionali    di     categoria     comparativamente     piu'
          rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria
          dei datori di lavoro firmatarie  dei  contratti  collettivi
          nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite  le  stesse
          parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo  comma,
          nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento: 
              a) alle attivita' caratterizzate dalla distanza fra  il
          luogo di lavoro e il luogo  di  residenza  del  lavoratore,
          compreso il lavoro offshore, oppure dalla  distanza  fra  i
          suoi diversi luoghi di lavoro; 
              b) alle attivita' di guardia, sorveglianza e permanenza
          caratterizzate dalla necessita' di assicurare la protezione
          dei beni e delle persone, in particolare, quando si  tratta
          di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza; 
              c) alle attivita' caratterizzate  dalla  necessita'  di
          assicurare la continuita' del servizio o della  produzione,
          in particolare, quando si tratta: 
              1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento
          o alle cure prestati da ospedali o  stabilimenti  analoghi,
          comprese le attivita' dei medici in formazione, da case  di
          riposo e da carceri; 
              2) del personale portuale o aeroportuale; 
              3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di
          produzione     cinematografica,     postali     o     delle
          telecomunicazioni, di servizi di ambulanza,  antincendio  o
          di protezione civile; 
              4)  di  servizi  di   produzione,   di   conduzione   e
          distribuzione del gas, dell'acqua e  dell'elettricita',  di
          servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli  impianti
          di incenerimento; 
              5) di industrie  in  cui  il  lavoro  non  puo'  essere
          interrotto per ragioni tecniche; 
              6) di attivita' di ricerca e sviluppo; 
              7) dell'agricoltura; 
              8) di  lavoratori  operanti  nei  servizi  regolari  di
          trasporto   passeggeri   in   ambito   urbano   ai    sensi
          dell'articolo 10, comma 1,  numero  14),  2°  periodo,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633; 
              d) in caso di sovraccarico prevedibile di attivita',  e
          in particolare: 
              1) nell'agricoltura; 
              2) nel turismo; 
              3) nei servizi postali; 
              e) per personale che lavora nel settore  dei  trasporti
          ferroviari: 
              1) per le attivita' discontinue; 
              2) per il servizio prestato a bordo dei treni; 
              3) per le attivita' connesse al trasporto ferroviario e
          che assicurano la regolarita' del traffico ferroviario; 
              f) a fatti dovuti a circostanze estranee al  datore  di
          lavoro, eccezionali e imprevedibili o  eventi  eccezionali,
          le  conseguenze  dei   quali   sarebbero   state   comunque
          inevitabili malgrado la diligenza osservata; 
              g) in caso di  incidente  o  di  rischio  di  incidente
          imminente. 
              3. Alle stesse condizioni di cui al  comma  2  si  puo'
          derogare alla disciplina di cui all'articolo 7: 
              a) per l'attivita' di lavoro a turni tutte le volte  in
          cui il lavoratore cambia squadra e non puo'  usufruire  tra
          la fine del servizio di una squadra e  l'inizio  di  quello
          della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero; 
              b) per le attivita' caratterizzate da periodo di lavoro
          frazionati  durante  la  giornata,   in   particolare   del
          personale addetto alle attivita' di pulizie. 
              4. Le deroghe previste nei  commi  1,  2  e  3  possono
          essere ammesse soltanto a condizione che ai  prestatori  di
          lavoro  siano  accordati  periodi  equivalenti  di   riposo
          compensativo o, in caso eccezionali in cui  la  concessione
          di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non  sia
          possibile  per  motivi  oggettivi,  a  condizione  che   ai
          lavoratori  interessati  sia   accordata   una   protezione
          appropriata. 
              5. Nel rispetto dei principi generali della  protezione
          della  sicurezza  e  della  salute   dei   lavoratori,   le
          disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8,  12  e  13
          non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di
          lavoro,  a  causa  delle   caratteristiche   dell'attivita'
          esercitata, non e' misurata o predeterminata o puo'  essere
          determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando
          si tratta: 
              a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o
          di altre persone aventi potere di decisione autonomo; 
              b) di manodopera familiare; 
              c) di lavoratori nel settore liturgico delle  chiese  e
          delle comunita' religiose; 
              d) di  prestazioni  rese  nell'ambito  di  rapporti  di
          lavoro a domicilio e di telelavoro. 
              6. Nel rispetto dei principi generali della  protezione
          della  sicurezza  e  della  salute   dei   lavoratori,   le
          disposizioni di cui agli articoli 7, 8,  9  e  13,  non  si
          applicano al personale  mobile.  Per  il  personale  mobile
          dipendente   da   aziende   autoferrotranviarie,    trovano
          applicazione le  relative  disposizioni  di  cui  al  regio
          decreto-legge 19 ottobre 1923, n.  2328,  convertito  dalla
          legge 17 aprile 1925, n. 473,  e  alla  legge  14  febbraio
          1958, n. 138. 
              6-bis. Le disposizioni di cui all' articolo  7  non  si
          applicano al personale del  ruolo  sanitario  del  Servizio
          sanitario nazionale, per il quale si  fa  riferimento  alle
          vigenti disposizioni contrattuali in materia di  orario  di
          lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione
          della sicurezza e della salute dei lavoratori.". 
              Il  testo   del   comma   13   dell'articolo   15   del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n.  156,
          S.O.: 
              "Art. 15. Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica 
              (Omissis). 
              13. Al fine di  razionalizzare  le  risorse  in  ambito
          sanitario e di conseguire una  riduzione  della  spesa  per
          acquisto di beni e servizi: 
              a) ferme restando le disposizioni di  cui  all'articolo
          17, comma 1,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
          111, gli importi  e  le  connesse  prestazioni  relative  a
          contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di
          beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei  farmaci,
          stipulati  da  aziende  ed  enti  del  Servizio   sanitario
          nazionale, sono ridotti del 5 per cento a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
          cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
          dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura  di
          dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al  fine
          di salvaguardare i livelli  essenziali  di  assistenza  con
          specifico riferimento alle esigenze di inclusione  sociale,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          possono       comunque        conseguire        l'obiettivo
          economico-finanziario  di   cui   alla   presente   lettera
          adottando   misure    alternative,    purche'    assicurino
          l'equilibrio del bilancio sanitario; 
              b)  all'articolo  17,  comma   1,   lettera   a),   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla  legge
          15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo  sono
          sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
          di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
          delle analisi effettuate dalle Centrali regionali  per  gli
          acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
          unitari  corrisposti  dalle  Aziende  Sanitarie   per   gli
          acquisti   di   beni   e   servizi,   emergano   differenze
          significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
          tenute a  proporre  ai  fornitori  una  rinegoziazione  dei
          contratti  che  abbia  l'effetto  di  ricondurre  i  prezzi
          unitari di fornitura ai prezzi di  riferimento  come  sopra
          individuati, e  senza  che  cio'  comporti  modifica  della
          durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro  il
          termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta,  in
          ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende  sanitarie
          hanno il diritto di  recedere  dal  contratto  senza  alcun
          onere a carico delle stesse, e cio' in deroga  all'articolo
          1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera  per
          differenze significative dei prezzi si intendono differenze
          superiori  al  20  per  cento   rispetto   al   prezzo   di
          riferimento.  Sulla  base   dei   risultati   della   prima
          applicazione della presente disposizione, a  decorrere  dal
          1° gennaio 2013 la individuazione  dei  dispositivi  medici
          per le finalita' della presente disposizione e'  effettuata
          dalla medesima Agenzia di cui all'articolo  5  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base  di  criteri
          fissati con decreto del Ministro della salute, di  concerto
          con   il   Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,
          relativamente  a  parametri  di   qualita',   di   standard
          tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more  della
          predetta individuazione  resta  ferma  l'individuazione  di
          dispositivi medici  eventualmente  gia'  operata  da  parte
          della citata Agenzia.  Le  aziende  sanitarie  che  abbiano
          proceduto  alla  rescissione  del  contratto,  nelle   more
          dell'espletamento delle gare indette in sede  centralizzata
          o aziendale, possono, al fine  di  assicurare  comunque  la
          disponibilita'  dei  beni  e  servizi  indispensabili   per
          garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
          nuovi contratti accedendo a  convenzioni-quadro,  anche  di
          altre regioni, o tramite affidamento diretto  a  condizioni
          piu' convenienti in ampliamento di contratto  stipulato  da
          altre  aziende  sanitarie  mediante  gare  di   appalto   o
          forniture.»; 
              b-bis) l'articolo  7-bis  del  decreto-legge  7  maggio
          2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          luglio 2012, n. 94, e' abrogato; 
              c)  sulla  base   e   nel   rispetto   degli   standard
          qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
          relativi all'assistenza ospedaliera fissati,  entro  il  31
          ottobre  2012,   con   regolamento   approvato   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 169, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, previa intesa della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della  mobilita'
          interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
          e di Bolzano adottano, nel rispetto della  riorganizzazione
          di servizi distrettuali e delle cure  primarie  finalizzate
          all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
          standard europei, entro il 31 dicembre 2012,  provvedimenti
          di riduzione dello standard  dei  posti  letto  ospedalieri
          accreditati  ed  effettivamente  a  carico   del   servizio
          sanitario regionale, ad un  livello  non  superiore  a  3,7
          posti letto per mille abitanti, comprensivi  di  0,7  posti
          letto  per  mille  abitanti  per  la  riabilitazione  e  la
          lungodegenza  post-acuzie,   adeguando   coerentemente   le
          dotazioni organiche dei  presidi  ospedalieri  pubblici  ed
          assumendo come riferimento  un  tasso  di  ospedalizzazione
          pari a 160 per mille  abitanti  di  cui  il  25  per  cento
          riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
          a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
          inferiore al 50 per cento del totale  dei  posti  letto  da
          ridurre  ed  e'  conseguita  esclusivamente  attraverso  la
          soppressione di unita' operative complesse.  Nelle  singole
          regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
          del  processo  di  riduzione  dei  posti  letto   e   delle
          corrispondenti unita' operative complesse,  e'  sospeso  il
          conferimento  o  il   rinnovo   di   incarichi   ai   sensi
          dell'articolo  15-septies  del   decreto   legislativo   30
          dicembre  1992,  n.   502   e   successive   modificazioni.
          Nell'ambito del processo di  riduzione,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  operano  una
          verifica, sotto  il  profilo  assistenziale  e  gestionale,
          della funzionalita'  delle  piccole  strutture  ospedaliere
          pubbliche, anche se  funzionalmente  e  amministrativamente
          facenti parte di presidi  ospedalieri  articolati  in  piu'
          sedi,  e  promuovono  l'ulteriore  passaggio  dal  ricovero
          ordinario  al  ricovero  diurno  e  dal   ricovero   diurno
          all'assistenza   in   regime    ambulatoriale,    favorendo
          l'assistenza residenziale e domiciliare; 
              c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi  modelli
          di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui  questa
          e'  garantita,  che  realizzino  effettive   finalita'   di
          contenimento  della  spesa  sanitaria,   anche   attraverso
          specifiche sinergie  tra  strutture  pubbliche  e  private,
          ospedaliere ed extraospedaliere; 
              d) fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  17,
          comma 1, lettera a), del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
          98, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, gli enti del  servizio  sanitario  nazionale,
          ovvero, per essi, le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e Bolzano, utilizzano,  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi  relativi  alle  categorie  merceologiche  presenti
          nella piattaforma  CONSIP,  gli  strumenti  di  acquisto  e
          negoziazione telematici messi a disposizione  dalla  stessa
          CONSIP,  ovvero,  se   disponibili,   dalle   centrali   di
          committenza regionali di riferimento  costituite  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296. I  contratti  stipulati  in  violazione  di  quanto
          disposto dalla presente lettera sono  nulli,  costituiscono
          illecito  disciplinare  e  sono  causa  di  responsabilita'
          amministrativa.  Il  rispetto  di  quanto   disposto   alla
          presente   lettera   costituisce   adempimento   ai    fini
          dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  al   Servizio
          sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento
          provvede  il  Tavolo  tecnico   per   la   verifica   degli
          adempimenti   di   cui    all'articolo    12    dell'intesa
          Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
          alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del  7  maggio  2005,  sulla
          base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla  CONSIP  e
          dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici; 
              e) costituisce  adempimento  ai  fini  dell'accesso  al
          finanziamento integrativo del SSN, ai sensi  della  vigente
          legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
          e dei contratti di global service e facility management  in
          termini  tali  da  specificare  l'esatto  ammontare   delle
          singole prestazioni richieste (lavori, servizi,  forniture)
          e la loro incidenza percentuale  relativamente  all'importo
          complessivo  dell'appalto.  Alla  verifica   del   predetto
          adempimento provvede il Tavolo tecnico  di  verifica  degli
          adempimenti   di   cui    all'articolo    12    dell'Intesa
          Stato-Regioni   del   23    marzo    2005,    sulla    base
          dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
          sui lavori pubblici; 
              f) il tetto di  spesa  per  l'acquisto  di  dispositivi
          medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per  l'anno
          2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere  dal  2014,
          al valore del 4,4 per cento; 
              f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  dopo
          il  penultimo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Nelle
          aziende         ospedaliere,         nelle          aziende
          ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
          legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli  istituti  di
          ricovero  e  cura   a   carattere   scientifico   pubblici,
          costituiti da un unico presidio, le funzioni  e  i  compiti
          del direttore sanitario di cui al presente articolo  e  del
          dirigente medico  di  cui  all'articolo  4,  comma  9,  del
          presidio ospedaliero  sono  svolti  da  un  unico  soggetto
          avente i requisiti di legge»; 
              g) all'articolo 8-sexies  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente comma: 
              «1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
          funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
          limite di remunerazione assegnato».". 
              La legge 7 agosto 2012 n. 135  (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
          recante disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa
          ubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
          S.O.