Art. 14 
 
 
                      Limiti all'indebitamento 
 
  1. Gli operatori iscritti  nell'elenco  di  cui  all'articolo  111,
comma 1, t.u.b., possono acquisire risorse a titolo di  finanziamento
per un ammontare non superiore a sedici  volte  il  patrimonio  netto
risultante dall'ultimo bilancio approvato. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
          111 del citato decreto legislativo n. 385 del  1993  vedasi
          in note alle premesse.