Art. 14 
 
              Proroga contratti affidamento di servizi 
 
  1. Nelle more del riordino delle funzioni di  cui  all'articolo  1,
commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e  al  fine  di
assicurare la continuita' delle  attivita'  dei  centri  dell'impiego
connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi
strutturali europei 2007-2013, in scadenza il  31  dicembre  2015,  i
contratti di affidamenti di servizi  per  l'impiego  e  le  politiche
attive, in scadenza a partire dal  1°  gennaio  2015,  stipulati  dai
centri per l'impiego, possono essere prorogati fino  al  31  dicembre
2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte  riguardante
le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti  a  carico  dei
programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.