Art. 14 
 
Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di  procedura
  civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni 
 
  1. Alle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
civile  e  disposizioni  transitorie  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    0a) all'articolo 155-quater, il primo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
  ((  "Le  pubbliche  amministrazioni  che  gestiscono  banche   dati
contenenti  informazioni  utili  ai  fini  della   ricerca   di   cui
all'articolo  492-bis  del  codice  mettono  a   disposizione   degli
ufficiali  giudiziari  gli  accessi,  con   le   modalita'   di   cui
all'articolo 58 del codice di cui  al  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta  del  Ministero
della giustizia. Sino a quando non  sono  definiti  dall'Agenzia  per
l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole  tecniche
di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in  ogni  caso,  quando
l'amministrazione che gestisce la banca dati  o  il  Ministero  della
giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la  cooperazione
applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 82  del  2005,  l'accesso  e'
consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica, di una  convenzione  finalizzata  alla  fruibilita'
informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione  dei  dati
personali. Il Ministero della  giustizia  pubblica  sul  portale  dei
servizi telematici  l'elenco  delle  banche  dati  per  le  quali  e'
operativo  l'accesso  da  parte  dell'ufficiale  giudiziario  per  le
finalita' di cui all'articolo 492-bis del codice" )); 
    a) all'articolo 155-quinquies: 
      1) la parola "procedente" e' soppressa; 
      (( 2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente  a
ciascuna delle banche dati  comprese  nell'anagrafe  tributaria,  ivi
incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonche'  a  quelle  degli
enti  previdenziali,  sino  all'inserimento   di   ognuna   di   esse
nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma"; 
    a-bis) dopo l'articolo 159-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 159-ter  (Iscrizione  a  ruolo  del  processo  esecutivo  per
espropriazione a cura di soggetto diverso  dal  creditore).  -  Colui
che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione  a
ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543  e  557  del  codice,
deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare  la  nota  di
iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento.  Quando  al
deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n.  221,  e  successive  modificazioni,  diverso  dal  creditore,  il
deposito puo' aver luogo con modalita' non  telematiche  e  la  copia
dell'atto di pignoramento  puo'  essere  priva  dell'attestazione  di
conformita'. Quando l'istanza  proviene  dall'ufficiale  giudiziario,
anche nel caso di cui all'articolo  520,  primo  comma,  del  codice,
all'iscrizione a ruolo  provvede  d'ufficio  il  cancelliere.  Quando
l'iscrizione a ruolo ha luogo  a  norma  del  presente  articolo,  il
creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543  e  557
del codice, provvede, a pena  di  inefficacia  del  pignoramento,  al
deposito delle copie conformi  degli  atti  previsti  dalle  predette
disposizioni  e  si  applica  l'articolo   164-ter   delle   presenti
disposizioni»; 
    a-ter) all'articolo 161 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice  o
dall'ufficiale  giudiziario  e'  calcolato  sulla  base  del   prezzo
ricavato dalla  vendita.  Prima  della  vendita  non  possono  essere
liquidati acconti in misura superiore  al  cinquanta  per  cento  del
compenso calcolato sulla base del valore di stima" )); 
    b) all'articolo 161-ter, al secondo comma, e' aggiunto, in  fine,
il   seguente   periodo:   «Se   occorre,    le    medesime    regole
tecnico-operative sono integrate al fine  di  assicurare  un  agevole
collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i  portali  dei
gestori delle vendite telematiche.»; 
    c) dopo l'articolo 161-ter, e' inserito il seguente: 
  «Art. 161-quater (Modalita'  di  pubblicazione  sul  portale  delle
vendite pubbliche). - La  pubblicazione  sul  portale  delle  vendite
pubbliche e' effettuata a cura del  professionista  delegato  per  le
operazioni di vendita o del commissionario o,  in  mancanza,  ((  del
creditore pignorante o del creditore  intervenuto  munito  di  titolo
esecutivo )) ed in conformita' alle specifiche tecniche, che  possono
determinare anche i dati e i documenti  da  inserire.  Le  specifiche
tecniche sono stabilite dal responsabile per  i  sistemi  informativi
automatizzati del Ministero della giustizia (( entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione )) e sono  rese
disponibili  mediante  pubblicazione  nel   portale   delle   vendite
pubbliche. Quando la pubblicita' riguarda beni immobili o beni mobili
registrati, la pubblicazione non puo' essere effettuata  in  mancanza
della  prova  dell'avvenuto   pagamento   del   contributo   per   la
pubblicazione,  previsto  dall'articolo  18-bis   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
  Il portale delle vendite pubbliche deve  inviare  all'indirizzo  di
posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne
ha fatto richiesta e si e' registrato mediante un'apposita  procedura
disciplinata dalle specifiche tecniche di  cui  al  primo  comma,  un
avviso contenente le informazioni relative alle  vendite  di  cui  e'
stata effettuata la pubblicita'. 
  Il portale delle vendite  pubbliche  provvede  all'archiviazione  e
alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate. 
  Il mancato funzionamento dei sistemi informatici e'  attestato  dal
responsabile dei  sistemi  informativi  automatizzati  del  Ministero
della giustizia.»; 
    d) (( nel capo II del titolo IV, dopo l'articolo 169-quinquies e'
aggiunto, in fine, il seguente: 
  «Art. 169-sexies (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia
e la vendita dei mobili pignorati). )) -  Presso  ogni  tribunale  e'
istituito un elenco dei soggetti specializzati  di  cui  all'articolo
532 del  codice  per  la  custodia  e  la  vendita  dei  beni  mobili
pignorati. Alle domande (( di iscrizione all'elenco )) e' allegata la
documentazione   comprovante   le    competenze    maturate,    anche
relativamente a specifiche categorie di beni. L'elenco e' formato dal
presidente del tribunale, che provvede sentito il  procuratore  della
Repubblica. Si  applicano  gli  articoli  13  e  seguenti  in  quanto
compatibili.»; 
    e)   all'articolo   173-bis,   sono   apportate    le    seguenti
modificazioni: 
      1) al primo comma, dopo il numero 6), sono inseriti i seguenti: 
    "7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilita'  di
sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della  stessa;
altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione  di  istanze  di
condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza  della
quale l'istanza sia stata presentata, lo stato  del  procedimento,  i
costi per il conseguimento del titolo in  sanatoria  e  le  eventuali
oblazioni gia' corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la
verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa
eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle
condizioni previste dall'articolo 40, sesto  comma,  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  specificando  il
costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; 
    8) la verifica che i  beni  pignorati  siano  gravati  da  censo,
livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione  da  tali  pesi,
ovvero che  il  diritto  sul  bene  del  debitore  pignorato  sia  di
proprieta' ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli; 
    9)  l'informazione  sull'importo  annuo  delle  spese  fisse   di
gestione o di manutenzione, su  eventuali  spese  straordinarie  gia'
deliberate anche se il relativo debito non  sia  ancora  scaduto,  su
eventuali  spese  condominiali  non  pagate  negli  ultimi  due  anni
anteriori  alla  data  della  perizia,   sul   corso   di   eventuali
procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato."; 
      2) al terzo comma, la parola:  "quarantacinque"  e'  sostituita
dalla seguente: "trenta"; 
    f) l'articolo  173-quinquies,  primo  comma,  e'  sostituito  dal
seguente: "Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo
569, terzo comma, del codice,  puo'  disporre  che  la  presentazione
dell'offerta d'acquisto e la  prestazione  della  cauzione  ai  sensi
degli articoli 571, 579,  580  e  584  del  medesimo  codice  possano
avvenire con sistemi telematici di  pagamento  ovvero  con  carte  di
debito, di credito  o  prepagate  o  con  altri  mezzi  di  pagamento
disponibili  nei  circuiti  bancario  e  postale.  E'  consentita  la
prestazione della  cauzione  anche  mediante  fideiussione  autonoma,
irrevocabile e a prima  richiesta,  rilasciata  da  banche,  societa'
assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva
o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono  sottoposti
a revisione contabile da parte  di  una  societa'  di  revisione.  Il
giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza  di  vendita,  individua  la
categoria professionale alla quale deve appartenere il  soggetto  che
puo' rilasciare la fideiussione a norma del  periodo  precedente.  La
fideiussione e' rilasciata in favore della procedura esecutiva ed  e'
escussa dal custode o dal professionista delegato  su  autorizzazione
del giudice. In ogni caso, e' stabilito che l'offerente comunichi,  a
mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione  contenente  le
indicazioni prescritte dall'articolo 571.". 
  2. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo  l'articolo
16-octies e' inserito il seguente: 
  «Art.  16-novies  (Modalita'  informatiche  per   le   domande   di
iscrizione  e  per  la  tenuta  dell'albo  dei  consulenti   tecnici,
dell'albo dei periti presso il tribunale,  dell'elenco  dei  soggetti
specializzati per la custodia e  la  vendita  dei  beni  pignorati  e
dell'elenco  dei  professionisti  disponibili   a   provvedere   alle
operazioni di vendita). - 1. Le domande di  iscrizione  all'albo  dei
consulenti  tecnici  di  cui  agli  articoli  13  e  seguenti   delle
disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura   civile,
all'elenco  dei   soggetti   specializzati   previsto   dall'articolo
169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei  periti  presso
il tribunale, di cui agli articoli  67  e  seguenti  delle  norme  di
attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a  cura  di
coloro che le propongono, con modalita' esclusivamente telematiche in
conformita' alle specifiche tecniche  di  cui  al  comma  5.  Con  le
medesime modalita' sono inseriti i documenti allegati alle domande. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
domande e ai relativi documenti per l'iscrizione  negli  elenchi  dei
professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di
cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. 
  3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi  di  cui  al
presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti  o
altre  somme  a  qualsiasi  titolo,  il  versamento   e'   effettuato
esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero  con  carte
di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento  con
moneta elettronica disponibili nel circuito  bancario  o  postale,  a
norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29  dicembre  2009,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio  2010,
n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto
della  normativa,  anche  regolamentare,  concernente   i   pagamenti
telematici nel processo civile. 
  4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1  e  2  sono  formati  a
norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura
del  presidente   del   tribunale,   con   modalita'   esclusivamente
informatiche in conformita' alle specifiche tecniche di cui al  comma
5. L'accesso  ai  dati  contenuti  negli  albi  e  negli  elenchi  e'
consentito ai magistrati e al personale  delle  cancellerie  e  delle
segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia  ordinaria.
Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater,  terzo  comma,  delle
disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura  civile,  la
disposizione di cui al  periodo  precedente  si  applica  anche  agli
elenchi previsti dagli articoli  169-ter  e  179-ter  delle  medesime
disposizioni. 
  5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi
di cui al presente  articolo  sono  effettuate  in  conformita'  alle
specifiche  tecniche  stabilite  dal  responsabile  per   i   sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto
della disciplina prevista dal decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, (( entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione  )).  Le  specifiche  tecniche  sono  pubblicate   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet  del
Ministero della giustizia. 
  6. Le  disposizioni  del  presente  articolo  acquistano  efficacia
decorsi trenta giorni  dalla  pubblicazione  sul  sito  internet  del
Ministero della giustizia  delle  specifiche  tecniche  previste  dal
comma 5. 
  7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di  acquisto  di
efficacia delle disposizioni del presente articolo sono gia' iscritti
negli albi ed elenchi previsti  dai  medesimi  commi,  inseriscono  i
propri  dati,  con  modalita'  telematiche  e  in  conformita'   alle
specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla pubblicazione sul sito  internet  del  Ministero
della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla
data di scadenza del termine di cui al periodo precedente,  gli  albi
ed elenchi gia' formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed
elenchi previsti dal presente articolo.». 
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,  n.
1229, all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  «In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso e'  posto
a carico  del  creditore  procedente  ed  e'  liquidato  dal  giudice
dell'esecuzione  nella  medesima  misura  di  cui  al  terzo   comma,
calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o,  se  minore,
sul valore del credito per  cui  si  procede.  In  caso  di  chiusura
anticipata  del  processo  a  norma   dell'articolo   164-bis   delle
disposizioni per l'attuazione del codice  di  procedura  civile  o  a
norma (( dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del  codice
di procedura civile )), il compenso previsto dal secondo comma non e'
dovuto. (( La disposizione di cui al periodo  precedente  si  applica
anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma  dell'articolo
164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni  per  l'attuazione
del codice di procedura civile  )).  Negli  altri  casi  di  chiusura
anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione  di  cui
al primo periodo. Il giudice provvede  con  decreto  che  costituisce
titolo esecutivo.»; 
    b) al quinto comma dopo le parole:  «per  cui  si  procede»  sono
aggiunte le seguenti: «e comunque non puo' eccedere l'importo di euro
3.000,00»; 
    c) al sesto comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«La  residua  quota   del   quaranta   per   cento   e'   distribuita
dall'ufficiale giudiziario (( coordinatore dell'ufficio )), in  parti
uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari  appartenenti
all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti.». 
  4. Per l'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per  la
custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, di cui al  comma  1,
lett. d), e' autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2015. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  155-quater,
          155-quinquies, 161, 161-ter, 173-bis e 173-quinquies  delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile e disposizioni transitorie,  cosi'  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 155-quater.  Modalita'  di  accesso  alle  banche
          dati. 
              Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati
          contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di  cui
          all'articolo 492-bis  del  codice  mettono  a  disposizione
          degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalita' di
          cui  all'articolo  58  del  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni, su richiesta del Ministero della  giustizia.
          Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia  per  l'Italia
          digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche
          di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso,
          quando l'amministrazione che gestisce la banca  dati  o  il
          Ministero  della  giustizia  non  dispongono  dei   sistemi
          informatici  per  la  cooperazione   applicativa   di   cui
          all'articolo 72, comma 1, lettera e), del  medesimo  codice
          di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso  e'
          consentito previa  stipulazione,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica,   di   una   convenzione
          finalizzata alla fruibilita' informatica dei dati,  sentito
          il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali.  Il
          Ministero della giustizia pubblica sul portale dei  servizi
          telematici l'elenco delle  banche  dati  per  le  quali  e'
          operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per
          le finalita' di cui all'articolo 492-bis del codice. 
              Il  Ministro  della   giustizia   puo'   procedere   al
          trattamento   dei   dati   acquisiti    senza    provvedere
          all'informativa  di  cui  all'articolo   13   del   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni
          e protesti, il  registro  cronologico  denominato  «Modello
          ricerca beni», conforme al modello adottato con il  decreto
          del Ministro della giustizia di cui al primo comma. 
              L'accesso  da  parte  dell'ufficiale  giudiziario  alle
          banche dati di cui all'articolo  492-bis  del  codice  e  a
          quelle individuate con il decreto di cui al primo comma  e'
          gratuito. La disposizione di cui al periodo  precedente  si
          applica anche all'accesso effettuato a norma  dell'articolo
          155-quinquies di queste disposizioni. " 
              "Art. 155-quinquies. Accesso alle banche dati tramite i
          gestori. 
              Quando  le   strutture   tecnologiche,   necessarie   a
          consentire  l'accesso  diretto  da   parte   dell'ufficiale
          giudiziario alle banche dati di  cui  all'articolo  492-bis
          del codice e a quelle individuate con  il  decreto  di  cui
          all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti,
          il creditore, previa autorizzazione a  norma  dell'articolo
          492-bis, primo comma, del codice, puo' ottenere dai gestori
          delle  banche  dati  previste  dal  predetto   articolo   e
          dall'articolo  155-quater   di   queste   disposizioni   le
          informazioni nelle stesse contenute. 
              La disposizione di  cui  al  primo  comma  si  applica,
          limitatamente  a  ciascuna  delle  banche   dati   comprese
          nell'anagrafe  tributaria,  ivi  incluso   l'archivio   dei
          rapporti  finanziari,   nonche'   a   quelle   degli   enti
          previdenziali,  sino  all'inserimento  di  ognuna  di  esse
          nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma." 
              "Art. 161. Giuramento dell'esperto e dello stimatore. 
              L'esperto nominato dal giudice  a  norma  dell'articolo
          568 ultimo comma del Codice presta  giuramento  di  bene  e
          fedelmente procedere alle operazioni affidategli. 
              L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose  da
          pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima  che
          questi incominci le sue operazioni,  deve  raccoglierne  il
          giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima. 
              Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal
          giudice o dall'ufficiale  giudiziario  e'  calcolato  sulla
          base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita
          non possono essere liquidati acconti in misura superiore al
          cinquanta per cento del compenso calcolato sulla  base  del
          valore di stima." 
              "Art. 161-ter. Vendite con modalita' telematiche. 
              Il Ministro  della  giustizia  stabilisce  con  proprio
          decreto le  regole  tecnico-operative  per  lo  svolgimento
          della vendita di  beni  mobili  e  immobili  mediante  gara
          telematica nei casi previsti dal codice, nel  rispetto  dei
          principi di competitivita',  trasparenza,  semplificazione,
          efficacia,  sicurezza,  esattezza   e   regolarita'   delle
          procedure telematiche. 
              Con successivi decreti le regole  tecnico-operative  di
          cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica
          e   tecnologica.   Se   occorre,   le    medesime    regole
          tecnico-operative sono integrate al fine di  assicurare  un
          agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche
          e i portali dei gestori delle vendite telematiche. " 
              "Art. 173-bis. Contenuto della  relazione  di  stima  e
          compiti dell'esperto. 
              L'esperto provvede alla redazione  della  relazione  di
          stima dalla quale devono risultare: 
              1) l'identificazione del bene, comprensiva dei  confini
          e dei dati catastali; 
              2) una sommaria descrizione del bene; 
              3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se
          occupato da terzi, del titolo in base al quale e' occupato,
          con particolare riferimento  alla  esistenza  di  contratti
          registrati in data antecedente al pignoramento; 
              4) l'esistenza di formalita', vincoli o oneri, anche di
          natura condominiale, gravanti sul bene,  che  resteranno  a
          carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da
          contratti incidenti  sulla  attitudine  edificatoria  dello
          stesso  o  i  vincoli  connessi  con   il   suo   carattere
          storico-artistico; 
              5) l'esistenza di formalita', vincoli e oneri, anche di
          natura condominiale, che saranno cancellati o che  comunque
          risulteranno non opponibili all'acquirente; 
              6) la verifica della regolarita' edilizia e urbanistica
          del  bene  nonche'  l'esistenza  della   dichiarazione   di
          agibilita' dello stesso previa acquisizione o aggiornamento
          del certificato di destinazione urbanistica previsto  dalla
          vigente normativa; 
              7)  in  caso  di  opere  abusive,  il  controllo  della
          possibilita' di sanatoria ai  sensi  dell'articolo  36  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380 e gli eventuali  costi  della  stessa;  altrimenti,  la
          verifica  sull'eventuale  presentazione   di   istanze   di
          condono, indicando il soggetto istante e  la  normativa  in
          forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo  stato
          del procedimento, i costi per il conseguimento  del  titolo
          in sanatoria e le eventuali oblazioni gia' corrisposte o da
          corrispondere; in ogni altro caso,  la  verifica,  ai  fini
          della  istanza  di  condono  che   l'aggiudicatario   possa
          eventualmente presentare, che  gli  immobili  pignorati  si
          trovino nelle condizioni previste dall'articolo  40,  sesto
          comma,  della  legge  28  febbraio  1985,  n.   47   ovvero
          dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per
          il conseguimento del titolo in sanatoria; 
              8) la verifica che i beni pignorati  siano  gravati  da
          censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione
          da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene  del  debitore
          pignorato sia di proprieta' ovvero derivante da alcuno  dei
          suddetti titoli; 
              9) l'informazione sull'importo annuo delle spese  fisse
          di  gestione  o  di  manutenzione,   su   eventuali   spese
          straordinarie gia' deliberate anche se il  relativo  debito
          non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non
          pagate negli ultimi due  anni  anteriori  alla  data  della
          perizia, sul corso  di  eventuali  procedimenti  giudiziari
          relativi al bene pignorato. 
              L'esperto,  prima  di  ogni  attivita',  controlla   la
          completezza dei documenti di cui all'articolo 567,  secondo
          comma, del codice,  segnalando  immediatamente  al  giudice
          quelli mancanti o inidonei. 
              L'esperto, terminata la relazione, ne  invia  copia  ai
          creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche  se
          non costituito, almeno  trenta  giorni  prima  dell'udienza
          fissata ai sensi dell'articolo  569  del  codice,  a  mezzo
          posta elettronica certificata ovvero, quando  cio'  non  e'
          possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria. 
              Le  parti  possono  depositare  all'udienza  note  alla
          relazione  purche'  abbiano  provveduto,  almeno   quindici
          giorni prima,  ad  inviare  le  predette  note  al  perito,
          secondo le modalita' fissate al terzo comma; in  tale  caso
          l'esperto   interviene   all'udienza    per    rendere    i
          chiarimenti." 
              "Art.    173-quinquies.    Ulteriori    modalita'    di
          presentazione  delle  offerte  d'acquisto,  di  prestazione
          della cauzione e di versamento del prezzo. 
              Il  giudice,  con  l'ordinanza  di   vendita   di   cui
          all'articolo 569, terzo comma, del  codice,  puo'  disporre
          che  la  presentazione   dell'offerta   d'acquisto   e   la
          prestazione della cauzione ai  sensi  degli  articoli  571,
          579, 580 e 584 del medesimo  codice  possano  avvenire  con
          sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito,
          di credito o prepagate  o  con  altri  mezzi  di  pagamento
          disponibili nei circuiti bancario e postale. E'  consentita
          la prestazione della cauzione anche  mediante  fideiussione
          autonoma, irrevocabile e a prima richiesta,  rilasciata  da
          banche, societa' assicuratrici  o  intermediari  finanziari
          che svolgono in via esclusiva  o  prevalente  attivita'  di
          rilascio di garanzie e  che  sono  sottoposti  a  revisione
          contabile da parte di una societa' di revisione. Il giudice
          dell'esecuzione, con l'ordinanza di vendita,  individua  la
          categoria professionale  alla  quale  deve  appartenere  il
          soggetto che puo' rilasciare la fideiussione  a  norma  del
          periodo precedente. La fideiussione e' rilasciata in favore
          della procedura esecutiva ed e' escussa dal custode  o  dal
          professionista delegato su autorizzazione del  giudice.  In
          ogni caso, e' stabilito che l'offerente comunichi, a  mezzo
          posta elettronica certificata, la dichiarazione  contenente
          le indicazioni prescritte dall'articolo 571. 
              Il versamento del prezzo puo' essere effettuato con  le
          stesse modalita' di cui al primo comma." 
              - Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221
          (Ulteriori misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese),
          modificato  dalla  presente  legge,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 122 del decreto del
          Presidente della  Repubblica  15  dicembre  1959,  n.  1229
          (Ordinamento degli ufficiali giudiziari  e  degli  aiutanti
          ufficiali giudiziari), cosi' come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 122. 
              Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti: 
              1) mediante proventi costituiti dai  diritti  che  sono
          autorizzati  ad  esigere,  secondo  le   disposizioni   del
          presente  ordinamento  o  di  altre  leggi,  sugli  atti  e
          commissioni inerenti al loro ufficio; 
              2)  con  una   percentuale   sui   crediti   recuperati
          dall'Erario, sui campioni civili, penali ed  amministrativi
          e sulle somme  introitate  dall'Erario  per  effetto  della
          vendita dei corpi di reato, in  ragione  del  quindici  per
          cento. Tale percentuale e' comprensiva anche delle quote di
          spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari. 
              Quando  si  procede  alle  operazioni  di  pignoramento
          presso terzi a norma dell'articolo 492-bis  del  codice  di
          procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali
          giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore  compenso,
          che rientra tra le spese di esecuzione, ed e' dimezzato nel
          caso in cui le  operazioni  non  vengano  effettuate  entro
          quindici giorni  dalla  richiesta,  stabilito  dal  giudice
          dell'esecuzione: 
              a) in una percentuale del 5 per  cento  sul  valore  di
          assegnazione o sul ricavato della vendita dei  beni  mobili
          pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del  2
          per cento sul  ricavato  della  vendita  o  sul  valore  di
          assegnazione dei beni mobili pignorati  da  euro  10.001,00
          fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento
          sull'importo superiore; 
              b) in una percentuale del  6  per  cento  sul  ricavato
          della vendita o sul valore di assegnazione dei beni  e  dei
          crediti pignorati  ai  sensi  degli  articoli  492-bis  del
          codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00,  in  una
          percentuale del 4 per cento sul ricavato  della  vendita  o
          sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati
          da  euro  10.001,00  fino  ad  euro  25.000,00  ed  in  una
          percentuale del 3 per cento sull'importo superiore. 
              In  caso  di  conversione  del  pignoramento  ai  sensi
          dell'articolo  495  del  codice  di  procedura  civile,  il
          compenso e' determinato secondo le percentuali di cui  alla
          lettera a) ridotte della meta', sul valore dei beni  o  dei
          crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della  somma
          versata. 
              In  caso  di  estinzione  del  processo  esecutivo   il
          compenso e' posto a carico del creditore procedente  ed  e'
          liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura
          di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o  dei
          crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito  per
          cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo
          a  norma  dell'articolo  164-bis  delle  disposizioni   per
          l'attuazione del codice  di  procedura  civile  o  a  norma
          dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice
          di procedura civile, il compenso previsto dal secondo comma
          non e' dovuto. La disposizione di cui al periodo precedente
          si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a
          norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo  159-ter  delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile.  Negli  altri  casi  di  chiusura  anticipata   del
          processo esecutivo si applica la  disposizione  di  cui  al
          primo  periodo.  Il  giudice  provvede  con   decreto   che
          costituisce titolo esecutivo. 
              In ogni caso  il  compenso  dell'ufficiale  giudiziario
          calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo  e  quarto  non
          puo' essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del
          valore del credito per cui si procede e comunque  non  puo'
          eccedere l'importo di euro 3.000,00. 
              Le somme complessivamente percepite a norma  dei  commi
          secondo,   terzo,   quarto   e   quinto   sono   attribuite
          dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura
          del sessanta per cento all'ufficiale o al  funzionario  che
          ha proceduto alle operazioni di  pignoramento.  La  residua
          quota del quaranta per cento e' distribuita  dall'ufficiale
          giudiziario coordinatore dell'ufficio, in parti uguali, tra
          tutti gli ufficiali giudiziari  e  funzionari  appartenenti
          all'ufficio notificazioni, esecuzioni  e  protesti.  Quando
          l'ufficiale  o  il   funzionario   che   ha   eseguito   il
          pignoramento e' diverso da  colui  che  ha  interrogato  le
          banche dati previste dall'articolo 492-bis  del  codice  di
          procedura  civile  e  dal  decreto  di   cui   all'articolo
          155-quater delle disposizioni per l'attuazione  del  codice
          di procedura civile, il compenso di cui  al  primo  periodo
          del presente comma e' attribuito nella misura del cinquanta
          per cento ciascuno." 
              Riferimento normativo all'articolo 15 
              1.- Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
          maggio  2002,  n.  115  (Testo  unico  delle   disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   spese   di
          giustizia (Testo A)), come modificato dalla presente  legge
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno  2002,  n.
          139, S.O..