Art. 14 Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni 1. E' autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 73.457.600 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 8.600.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 2.060.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali nei Balcani, in Afghanistan, Libano, Libia e Corno d'Africa, di cui al presente decreto. 4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese: a) euro 91.000, per la cessione, a titolo gratuito, di quattro VBL PUMA 4X4 e undici kit per la manutenzione alle Forze armate della Repubblica di Gibuti; b) euro 220.000, per la cessione, a titolo gratuito, di materiale di armamento alla Repubblica d'Iraq; c) euro 795.000, per la cessione, a titolo gratuito, di settanta visori notturni alla Repubblica tunisina. 5. E' autorizzata, per l'anno 2015, la cessione, a titolo gratuito, di quattro veicoli multiruolo, di cui un VM90 PROTETTO e tre VM90 TORPEDO, nonche' di effetti di vestiario ed equipaggiamento alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia. 6. Le cessioni di cui all'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, all'articolo 4, comma 4, lettera d), del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, e all'articolo 4, comma 3, lettera d), del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, possono essere effettuate nell'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.