Art. 14 
 
Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di  procedura
      civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni 
 
  1. Alle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
civile  e  disposizioni  transitorie  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 155-quinquies: 
      1) la parola "procedente" e' soppressa; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La disposizione di
cui al  primo  comma  si  applica,  limitatamente  alle  banche  dati
previste dall'articolo 492-bis del codice, anche sino all'adozione di
un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che attesta la
piena  funzionalita'  delle  strutture  tecnologiche   necessarie   a
consentire l'accesso alle medesime banche dati. Il decreto di cui  al
periodo precedente e' adottato entro tre mesi dall'entrata in  vigore
del decreto di cui all'articolo 155-quater. La disposizione di cui al
presente comma perde efficacia se  il  decreto  dirigenziale  non  e'
adottato entro dodici mesi dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.»; 
    b) all'articolo 161-ter, al secondo comma, e' aggiunto, in  fine,
il   seguente   periodo:   «Se   occorre,    le    medesime    regole
tecnico-operative sono integrate al fine  di  assicurare  un  agevole
collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i  portali  dei
gestori delle vendite telematiche.»; 
    c) dopo l'articolo 161-ter, e' inserito il seguente: 
  «161-quater (Modalita' di pubblicazione sul portale  delle  vendite
pubbliche) - La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche  e'
effettuata a cura del professionista delegato per  le  operazioni  di
vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore procedente
ed in conformita' alle specifiche tecniche, che  possono  determinare
anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche  tecniche  sono
stabilite dal responsabile per i  sistemi  informativi  automatizzati
del Ministero della giustizia entro sei mesi dall'entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  sono   rese
disponibili  mediante  pubblicazione  nel   portale   delle   vendite
pubbliche. Quando la pubblicita' riguarda beni immobili o beni mobili
registrati, la pubblicazione non puo' essere effettuata  in  mancanza
della  prova  dell'avvenuto   pagamento   del   contributo   per   la
pubblicazione,  previsto  dall'articolo  18-bis   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
  Il portale delle vendite pubbliche deve  inviare  all'indirizzo  di
posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne
ha fatto richiesta e si e' registrato mediante un'apposita  procedura
disciplinata dalle specifiche tecniche di  cui  al  primo  comma,  un
avviso contenente le informazioni relative alle  vendite  di  cui  e'
stata effettuata la pubblicita'. 
  Il portale delle vendite  pubbliche  provvede  all'archiviazione  e
alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate. 
  Il mancato funzionamento dei sistemi informatici e'  attestato  dal
responsabile dei  sistemi  informativi  automatizzati  del  Ministero
della giustizia.»; 
    d) dopo l'articolo 169-quinquies, e' inserito il seguente: 
  "169-sexies. (Elenco dei soggetti specializzati per la  custodia  e
la  vendita  dei  mobili  pignorati).  -  Presso  ogni  tribunale  e'
istituito un elenco dei soggetti specializzati  di  cui  all'articolo
532 del  codice  per  la  custodia  e  la  vendita  dei  beni  mobili
pignorati. Alle domande e' allegata la documentazione comprovante  le
competenze maturate, anche relativamente a  specifiche  categorie  di
beni. L'elenco e' formato dal presidente del tribunale, che  provvede
sentito il procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13
e seguenti in quanto compatibili."; 
    e)   all'articolo   173-bis,   sono   apportate    le    seguenti
modificazioni: 
      1) al primo comma, dopo il numero 6), sono inseriti i seguenti: 
  "7) in caso di opere abusive, il controllo  della  possibilita'  di
sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della  stessa;
altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione  di  istanze  di
condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza  della
quale l'istanza sia stata presentata, lo stato  del  procedimento,  i
costi per il conseguimento del titolo in  sanatoria  e  le  eventuali
oblazioni gia' corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la
verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa
eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle
condizioni previste dall'articolo 40, sesto  comma,  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  specificando  il
costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; 
  8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello
o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che
il diritto sul bene del debitore pignorato sia di  proprieta'  ovvero
derivante da alcuno dei suddetti titoli; 
  9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di  gestione
o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie  gia'  deliberate
anche se il relativo debito non  sia  ancora  scaduto,  su  eventuali
spese condominiali non pagate negli ultimi due  anni  anteriori  alla
data della perizia, sul corso di  eventuali  procedimenti  giudiziari
relativi al bene pignorato."; 
      2) al terzo comma, la parola:  "quarantacinque"  e'  sostituita
dalla seguente: "trenta"; 
    f) l'articolo  173-quinquies,  primo  comma,  e'  sostituito  dal
seguente: "Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo
569, terzo comma, del codice,  puo'  disporre  che  la  presentazione
dell'offerta d'acquisto e la  prestazione  della  cauzione  ai  sensi
degli articoli 571, 579,  580  e  584  del  medesimo  codice  possano
avvenire con sistemi telematici di  pagamento  ovvero  con  carte  di
debito, di credito  o  prepagate  o  con  altri  mezzi  di  pagamento
disponibili  nei  circuiti  bancario  e  postale.  E'  consentita  la
prestazione della  cauzione  anche  mediante  fideiussione  autonoma,
irrevocabile e a prima  richiesta,  rilasciata  da  banche,  societa'
assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva
o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono  sottoposti
a revisione contabile da parte  di  una  societa'  di  revisione.  Il
giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza  di  vendita,  individua  la
categoria professionale alla quale deve appartenere il  soggetto  che
puo' rilasciare la fideiussione a norma del  periodo  precedente.  La
fideiussione e' rilasciata in favore della procedura esecutiva ed  e'
escussa dal custode o dal professionista delegato  su  autorizzazione
del giudice. In ogni caso, e' stabilito che l'offerente comunichi,  a
mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione  contenente  le
indicazioni prescritte dall'articolo 571.". 
    2. Al decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo  l'articolo
16-octies e' inserito il seguente: 
    «Art.  16-novies  (Modalita'  informatiche  per  le  domande   di
iscrizione  e  per  la  tenuta  dell'albo  dei  consulenti   tecnici,
dell'albo dei periti presso il tribunale,  dell'elenco  dei  soggetti
specializzati per la custodia e  la  vendita  dei  beni  pignorati  e
dell'elenco  dei  professionisti  disponibili   a   provvedere   alle
operazioni di vendita) - 1. Le domande  di  iscrizione  all'albo  dei
consulenti  tecnici  di  cui  agli  articoli  13  e  seguenti   delle
disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura   civile,
all'elenco  dei   soggetti   specializzati   previsto   dall'articolo
169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei  periti  presso
il tribunale, di cui agli articoli  67  e  seguenti  delle  norme  di
attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a  cura  di
coloro che le propongono, con modalita' esclusivamente telematiche in
conformita' alle specifiche tecniche  di  cui  al  comma  5.  Con  le
medesime modalita' sono inseriti i documenti allegati alle domande. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
domande e ai relativi documenti per l'iscrizione  negli  elenchi  dei
professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di
cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. 
  3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi  di  cui  al
presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti  o
altre  somme  a  qualsiasi  titolo,  il  versamento   e'   effettuato
esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero  con  carte
di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento  con
moneta elettronica disponibili nel circuito  bancario  o  postale,  a
norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29  dicembre  2009,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio  2010,
n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto
della  normativa,  anche  regolamentare,  concernente   i   pagamenti
telematici nel processo civile. 
  4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1  e  2  sono  formati  a
norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura
del  presidente   del   tribunale,   con   modalita'   esclusivamente
informatiche in conformita' alle specifiche tecniche di cui al  comma
5. L'accesso  ai  dati  contenuti  negli  albi  e  negli  elenchi  e'
consentito ai magistrati e al personale  delle  cancellerie  e  delle
segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia  ordinaria.
Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater,  terzo  comma,  delle
disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura  civile,  la
disposizione di cui al  periodo  precedente  si  applica  anche  agli
elenchi previsti dagli articoli  169-ter  e  179-ter  delle  medesime
disposizioni. 
  5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi
di cui al presente  articolo  sono  effettuate  in  conformita'  alle
specifiche  tecniche  stabilite  dal  responsabile  per   i   sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto
della disciplina prevista dal decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, entro sei mesi dall'entrata in vigore del  presente  decreto.  Le
specifiche tecniche sono pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  Italiana  e  sul  sito  internet  del   Ministero   della
giustizia. 
  6. Le  disposizioni  del  presente  articolo  acquistano  efficacia
decorsi trenta giorni  dalla  pubblicazione  sul  sito  internet  del
Ministero della giustizia  delle  specifiche  tecniche  previste  dal
comma 5. 
  7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di  acquisto  di
efficacia delle disposizioni del presente articolo sono gia' iscritti
negli albi ed elenchi previsti  dai  medesimi  commi,  inseriscono  i
propri  dati,  con  modalita'  telematiche  e  in  conformita'   alle
specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla pubblicazione sul sito  internet  del  Ministero
della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla
data di scadenza del termine di cui al periodo precedente,  gli  albi
ed elenchi gia' formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed
elenchi previsti dal presente articolo.». 
    3. Al decreto del Presidente della Repubblica 15  dicembre  1959,
n. 1229, all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  «In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso e'  posto
a carico  del  creditore  procedente  ed  e'  liquidato  dal  giudice
dell'esecuzione  nella  medesima  misura  di  cui  al  terzo   comma,
calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o,  se  minore,
sul valore del credito per  cui  si  procede.  In  caso  di  chiusura
anticipata  del  processo  a  norma   dell'articolo   164-bis   delle
disposizioni per l'attuazione del codice  di  procedura  civile  o  a
norma dell'articolo  530,  quarto  comma,  del  codice  di  procedura
civile, il compenso previsto dal secondo comma non e'  dovuto.  Negli
altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo  si  applica
la disposizione di cui al primo  periodo.  Il  giudice  provvede  con
decreto che costituisce titolo esecutivo.»; 
  b) al quinto comma dopo  le  parole:  «per  cui  si  procede»  sono
aggiunte le seguenti: «e comunque non puo' eccedere l'importo di euro
3.000,00»; 
  c) al sesto comma, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«La  residua  quota   del   quaranta   per   cento   e'   distribuita
dall'ufficiale giudiziario coordinatore l'ufficio, in  parti  uguali,
tra  tutti  gli  ufficiali  giudiziari  e   funzionari   appartenenti
all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti.». 
  4. Per l'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per  la
custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, di cui al  comma  1,
lett. d), e' autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2015.