Art. 14 Immobilizzazioni immateriali (articoli 2 punti 6 e 7, 6, paragrafo 1, lettera i), 12 paragrafi 5, 6, 8 e 11 e 17, paragrafo 1 lettera a) punto vi e lettera b) della direttiva 2013/34/UE) 1. Le immobilizzazioni immateriali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla loro vita utile. 2. In casi eccezionali in cui la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non puo' essere stimata attendibilmente, essi sono ammortizzati entro un termine massimo di dieci anni per l'avviamento e di cinque anni per i costi di sviluppo. Nella nota integrativa e' fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. 3. Il costo delle immobilizzazioni immateriali rappresentate dai costi di impianto e di ampliamento e dagli altri costi pluriennali di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), e' ammortizzato entro un periodo non superiore a cinque anni. 4. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di sviluppo e degli altri costi pluriennali di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati. 5. Le immobilizzazioni immateriali che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al costo o al valore determinato a norma dei commi precedenti sono iscritte a tale minor valore. 6. Il minor valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.