Art. 14 
 
Sistema di accoglienza  territoriale  -  Sistema  di  protezione  per
                    richiedenti asilo e rifugiati 
 
  1. Il richiedente che ha formalizzato  la  domanda  e  che  risulta
privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita' di vita  adeguata
per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso,  con
i familiari, alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli  enti  locali
ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990,
n. 39, e finanziate dal  Fondo  di  cui  all'articolo  1-septies  del
medesimo decreto anche in deroga al limite dell'80 per cento  di  cui
al comma 2 del medesimo articolo 1-sexies. 
  2. Con decreto del Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, che si esprime entro trenta  giorni,  sono  fissate  le
modalita' di presentazione da parte degli enti locali  delle  domande
di contributo per la realizzazione dei progetti di accoglienza di cui
al comma  1.  Il  medesimo  decreto  detta  le  linee  guida  per  la
predisposizione dei servizi da assicurare, compresi quelli  destinati
alle persone portatrici di esigenze particolari di  cui  all'articolo
17. 
  3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi  di  sussistenza  di
cui al comma 1 e' effettuata dalla prefettura - Ufficio  territoriale
del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale. 
  4. Le misure di accoglienza  sono  assicurate  per  la  durata  del
procedimento di  esame  della  domanda  da  parte  della  Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  e
successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino  alla  scadenza
del termine per l'impugnazione della decisione. Salvo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto
ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25,  e  successive  modificazioni,  il  ricorrente,  privo  di  mezzi
sufficienti  ai  sensi  del  comma  1,  usufruisce  delle  misure  di
accoglienza di cui al  presente  decreto  per  il  tempo  in  cui  e'
autorizzato  a   rimanere   nel   territorio   nazionale   ai   sensi
dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo  1°  settembre
2011, n. 150. Nei casi di cui all'articolo 19, comma 5,  del  decreto
legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150,   fino   alla   decisione
sull'istanza di sospensione, il ricorrente rimane nella  struttura  o
nel centro in cui si trova. 
  5. Quando vengono meno  i  presupposti  per  il  trattenimento  nei
centri di cui all'articolo 6,  il  richiedente  che  ha  ottenuto  la
sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi  dell'articolo  19,
comma 5, del decreto  legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150,  ha
accoglienza nei centri o strutture di cui all'articolo 9. 
  6. Al richiedente di cui al comma  5,  e'  prorogata  la  validita'
dell'attestato nominativo di cui  all'articolo  4,  comma  2.  Quando
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2,  lettere  a),
b) e c), al medesimo richiedente possono essere imposte le misure  di
cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo  25  luglio
1998, n. 286. In tal caso competente alla convalida delle misure,  se
ne  ricorrono  i  presupposti,  e'  il  tribunale   in   composizione
monocratica. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per l'articolo 1-sexies e 1-septies del decreto legge
          30 dicembre 1989, n. 416 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per l'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281 si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento
          della  protezione  internazionale).  -  1.  Le  Commissioni
          territoriali  per  il  riconoscimento   dello   status   di
          rifugiato, di cui all'articolo 1-quater  del  decreto-legge
          30 dicembre 1989, n. 416,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  28  febbraio  1990,  n.   39,   assumono   la
          denominazione  di:   «Commissioni   territoriali   per   il
          riconoscimento   della   protezione   internazionale»,   di
          seguito:   «Commissioni   territoriali».   Le   Commissioni
          territoriali  sono  insediate  presso  le  prefetture   che
          forniscono   il   necessario   supporto   organizzativo   e
          logistico, con il coordinamento  del  Dipartimento  per  le
          liberta'   civili   e    l'immigrazione    del    Ministero
          dell'interno. 
              2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel  numero
          massimo di venti. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno
          sono individuate le sedi e le  circoscrizioni  territoriali
          in cui operano le commissioni. 
              2-bis. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  presso
          ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite,
          al verificarsi di un eccezionale incremento  delle  domande
          di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e  per
          il  tempo  strettamente  necessario  da  determinare  nello
          stesso decreto, una o  piu'  sezioni  composte  dai  membri
          supplenti delle Commissioni medesime.  Le  sezioni  possono
          essere istituite fino a un numero  massimo  complessivo  di
          trenta per l'intero territorio nazionale e operano in  base
          alle   disposizioni   che   regolano   l'attivita'    delle
          Commissioni  territoriali.  Il  decreto  di  cui  al  primo
          periodo puo' prevedere che la funzione di presidente  delle
          sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva. 
              3.  Le  Commissioni  territoriali  sono  nominate   con
          decreto del Ministro dell'interno,  e  sono  composte,  nel
          rispetto del principio  di  equilibrio  di  genere,  da  un
          funzionario della carriera  prefettizia,  con  funzioni  di
          presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un
          rappresentante di  un  ente  territoriale  designato  dalla
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e  da   un
          rappresentante  designato  dall'UNHCR.  In  situazioni   di
          urgenza, il Ministro dell'interno, nomina il rappresentante
          dell'ente locale su indicazione dell'Associazione nazionale
          dei comuni italiani (ANCI) e ne da tempestiva comunicazione
          alla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali.   Il
          decreto di  nomina  dei  componenti  della  Commissione  e'
          adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di
          incompatibilita' derivanti da situazioni  di  conflitto  di
          interessi,  diretto  o  indiretto,  anche  potenziale.  Per
          ciascun componente sono  nominati  uno  o  piu'  componenti
          supplenti. I componenti effettivi e i componenti  supplenti
          sono  designati  in  base  alle  esperienze  o   formazione
          acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo  o  in
          quello della tutela dei diritti umani. L'incarico ha durata
          triennale ed e' rinnovabile.  Le  Commissioni  territoriali
          possono essere integrate, su richiesta del presidente della
          Commissione nazionale  per  il  diritto  di  asilo,  da  un
          funzionario  del  Ministero  degli  affari  esteri  con  la
          qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che
          sia necessario, in  relazione  a  particolari  afflussi  di
          richiedenti  protezione  internazionale,  in  ordine   alle
          domande  per  le  quali  occorre  disporre  di  particolari
          elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi
          di provenienza di competenza  del  Ministero  degli  affari
          esteri.  Ove  necessario,  le  Commissioni  possono  essere
          composte anche da personale in posizione di collocamento  a
          riposo  da   non   oltre   due   anni   appartenente   alle
          amministrazioni   o   agli   enti    rappresentati    nella
          Commissione. Al presidente ed  ai  componenti  effettivi  o
          supplenti,  per  ogni  partecipazione  alle  sedute   della
          Commissione,  e'  corrisposto  un  gettone   di   presenza.
          L'ammontare del gettone  di  presenza  e'  determinato  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue
          sezioni  opera  con   indipendenza   di   giudizio   e   di
          valutazione. 
              3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo
          cura  la  predisposizione  di  corsi  di   formazione   per
          componente delle Commissioni territoriali,  anche  mediante
          convenzioni stipulate dal  Ministero  dell'interno  con  le
          Universita' degli studi. I componenti che hanno partecipato
          ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai  corsi
          di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1. 
              4.  Le  Commissioni   territoriali   sono   validamente
          costituite con la presenza della maggioranza dei componenti
          e  deliberano  con  il  voto  favorevole  di   almeno   tre
          componenti.  In  caso  di  parita'  prevale  il  voto   del
          presidente. 
              5. La  competenza  delle  commissioni  territoriali  e'
          determinata sulla base della circoscrizione territoriale in
          cui e' presentata la domanda  ai  sensi  dell'articolo  26,
          comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una  struttura
          di accoglienza governativa o in una struttura  del  sistema
          di   protezione   di   cui   all'articolo   1-sexies    del
          decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,  ovvero
          trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del  decreto
          legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  la  competenza  e'
          determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui
          sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel
          caso in cui nel corso della procedura si  rende  necessario
          il trasferimento del richiedente, la  competenza  all'esame
          della  domanda  e'  assunta  dalla  Commissione  nella  cui
          circoscrizione territoriale  sono  collocati  la  struttura
          ovvero il  centro  di  nuova  destinazione.  Se  prima  del
          trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio,  la
          competenza rimane in  capo  alla  commissione  territoriale
          innanzi alla quale si e' svolto il colloquio. 
              5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza  della
          commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
          colloquio,  la  competenza  all'esame  delle   domande   di
          protezione  internazionale  puo'  essere  individuata,  con
          provvedimento del Presidente  della  Commissione  nazionale
          per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto
          del  numero   dei   procedimenti   assegnati   a   ciascuna
          Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o  domicilio
          comunicati  dall'interessato  ai  sensi  dell'articolo  11,
          comma 2. 
              6. Le attivita'  di  supporto  delle  commissioni  sono
          svolte dal personale  in  servizio  appartenente  ai  ruoli
          dell'Amministrazione civile dell'interno.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  35  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 35 (Impugnazione).  -  1.  Avverso  la  decisione
          della  Commissione  territoriale  e  la   decisione   della
          Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello
          status di rifugiato  o  di  persona  cui  e'  accordata  la
          protezione   sussidiaria   e'   ammesso   ricorso   dinanzi
          all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e'  ammesso
          anche nel caso in  cui  l'interessato  abbia  richiesto  il
          riconoscimento  dello  status  di  rifugiato  e  sia  stato
          ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. 
              2. Le controversie di cui al comma 1 sono  disciplinate
          dall'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150 
              2-bis.  I  provvedimenti  comunicati  alla  Commissione
          nazionale ovvero alle  Commissioni  territoriali  ai  sensi
          dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto  legislativo  1°
          settembre 2011,  n.  150,  sono  tempestivamente  trasmessi
          dalle medesime  Commissioni  territoriali  o  Nazionale  al
          questore del luogo di domicilio del ricorrente,  risultante
          agli  atti   della   Commissione,   per   gli   adempimenti
          conseguenti.". 
              -  Per  l'articolo  19  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 2011, n. 150 si veda nelle note all'articolo 4. 
              - Per l'articolo 14 del decreto legislativo  25  luglio
          1998, n. 286 si veda nelle note all'articolo 6.