Art. 14 
 
 
Fascicolo elettronico del  lavoratore  e  coordinamento  dei  sistemi
                             informativi 
 
  1. Le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche
del  lavoro  costituiscono  il  patrimonio  informativo  comune   del
Ministero  del  lavoro  e   delle   politiche   sociali,   dell'INPS,
dell'INAIL, dell'ISFOL, delle regioni e  province  autonome,  nonche'
dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei  rispettivi  compiti
istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base  informativa  per
la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore,
contenente  le  informazioni  relative  ai   percorsi   educativi   e
formativi, ai  periodi  lavorativi,  alla  fruizione  di  provvidenze
pubbliche e ai versamenti contributivi ai  fini  della  fruizione  di
ammortizzatori sociali. Il fascicolo e'  liberamente  accessibile,  a
titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte  dei
singoli soggetti interessati. 
  2. L'ANPAL partecipa al Sistema Statistico  Nazionale  (SISTAN)  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  accede  alla
banca dati istituita  presso  l'ANPAL  di  cui  all'articolo  13  del
presente   decreto,   al   fine   dello   svolgimento   dei   compiti
istituzionali, nonche' ai fini statistici e  del  monitoraggio  sulle
politiche attive e  passive  del  lavoro  e  sulle  attivita'  svolte
dall'ANPAL. 
  4. Al fine  di  garantire  la  interconnessione  sistematica  delle
banche dati in possesso del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL  in  tema  di
lavoro e la piena accessibilita' reciproca delle stesse, e'  istituto
un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
cosi' costituito: 
    a) il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  o  un  suo
delegato, che lo presiede; 
    b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo delegato; 
    c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato; 
    d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo delegato; 
    e) il Presidente dell'ISFOL; 
    f) un rappresentante dell'AGID; 
    g)  tre  rappresentanti  delle  regioni  e   province   autonome,
designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome. 
  5.  Ai  componenti  del  comitato  non   spetta   alcun   compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese  o  altro  emolumento
comunque denominato. 
  6. Su  indicazione  del  comitato  di  cui  al  comma  4  gli  enti
partecipanti stipulano convenzioni con  altri  soggetti  del  sistema
statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati. 
 
          Note all'art. 14: 
              Il testo del decreto legislativo 6 settembre  1989,  n.
          322  (Norme  sul  Sistema  statistico  nazionale  e   sulla
          riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  ai
          sensi dell'art. 24 della L. 23  agosto  1988,  n.  400)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  1989,  n.
          222.