Art. 14 Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi 1. Le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ISFOL, delle regioni e province autonome, nonche' dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Il fascicolo e' liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati. 2. L'ANPAL partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accede alla banca dati istituita presso l'ANPAL di cui all'articolo 13 del presente decreto, al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonche' ai fini statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e passive del lavoro e sulle attivita' svolte dall'ANPAL. 4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL in tema di lavoro e la piena accessibilita' reciproca delle stesse, e' istituto un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cosi' costituito: a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato, che lo presiede; b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo delegato; c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato; d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo delegato; e) il Presidente dell'ISFOL; f) un rappresentante dell'AGID; g) tre rappresentanti delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome. 5. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. 6. Su indicazione del comitato di cui al comma 4 gli enti partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.
Note all'art. 14: Il testo del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222.