Art. 14 
 
Violazione dell'obbligo derivante  dall'articolo  21  in  materia  di
               accesso del pubblico alle informazioni 
 
  1. La persona responsabile di cui all'articolo  4  del  regolamento
che non garantisce l'accesso del pubblico,  con  mezzi  idonei,  alle
informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento e' soggetta  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.