Art. 14. (Modifica dell'articolo 74 della Costituzione) 1. L'articolo 74 della Costituzione e' sostituito dal seguente: « Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, puo' con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge e' differito di trenta giorni. Se la legge e' nuovamente approvata, questa deve essere promulgata ».