Art. 14 
 
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 33  del  2013  e
             inserimento degli articoli 15-bis e 15-ter 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Obblighi
di   pubblicazione   concernenti   i   titolari   di   incarichi   di
collaborazione o consulenza»; 
  b) al comma 1, 
  1)  all'alinea,  le  parole  «Fermi  restando  gli  obblighi»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis e fermi restando gli  obblighi»  e  le  parole  «
amministrativi di vertice e di incarichi  dirigenziali,  a  qualsiasi
titolo conferiti, nonche'» sono soppresse; 
  2) alla lettera d), le parole: «di lavoro,» sono soppresse; 
    c) al comma 2, le parole «dirigenziali a soggetti  estranei  alla
pubblica amministrazione,» sono soppresse; 
    d) il comma 5 e' abrogato. 
  2. Dopo l'articolo  15  sono  inseriti  i  seguenti:  «Art.  15-bis
(Obblighi di  pubblicazione  concernenti  incarichi  conferiti  nelle
societa'   controllate). - 1.   Fermo   restando   quanto    previsto
dall'articolo 9-bis, le societa' a  controllo  pubblico,  nonche'  le
societa' in regime di amministrazione  straordinaria,  ad  esclusione
delle societa' emittenti strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal
conferimento di incarichi  di  collaborazione,  di  consulenza  o  di
incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i  due  anni
successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: 
  a) gli estremi dell'atto di conferimento  dell'incarico,  l'oggetto
della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; 
  b) il curriculum vitae; 
  c)  i  compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di
consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali,
inclusi quelli arbitrali; 
  d) il tipo di procedura seguita per la selezione del  contraente  e
il numero di partecipanti alla procedura. 
  2.  La  pubblicazione  delle  informazioni  di  cui  al  comma   1,
relativamente ad incarichi per i quali e' previsto  un  compenso,  e'
condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa  o
parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della  pubblicazione
ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono  soggetti  ad  una
sanzione pari alla somma corrisposta. 
  Art.   15-ter   (Obblighi   di   pubblicazione   concernenti    gli
amministratori e gli esperti nominati  da  organi  giurisdizionali  o
amministrativi).  - 1. L'albo  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo  4  febbraio  2010,  n.  14,  e'  tenuto  con   modalita'
informatiche ed e' inserito in un'area  pubblica  dedicata  del  sito
istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati,
per  ciascun  iscritto,  gli  incarichi  ricevuti,  con  precisazione
dell'autorita'  che  lo  ha  conferito  e  della  relativa  data   di
attribuzione e di cessazione,  nonche'  gli  acconti  e  il  compenso
finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente  sono  inseriti
nell'albo, a cura della  cancelleria,  entro  quindici  giorni  dalla
pronuncia del provvedimento. Il regolamento di  cui  all'articolo  10
del suddetto decreto  legislativo  n.  14  del  2010  stabilisce  gli
ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo. 
  2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata,  di  cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,
pubblica sul proprio sito istituzionale gli  incarichi  conferiti  ai
tecnici e agli altri soggetti qualificati  di  cui  all'articolo  38,
comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche'  i
compensi a ciascuno di essi liquidati. 
  3. Nel registro di cui all'articolo 28,  quarto  comma,  del  regio
decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  vengono  altresi'   annotati   i
provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale  in
favore di ciascuno dei soggetti  di  cui  al  medesimo  articolo  28,
quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato  e
quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonche' l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. 
  4.  Le  prefetture  pubblicano  i  provvedimenti  di  nomina  e  di
quantificazione dei compensi degli  amministratori  e  degli  esperti
nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 90.». 
 
          Note all'art. 14: 
              Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 15. (Obblighi di  pubblicazione  concernenti  i
          titolari di incarichi di collaborazione o consulenza) -  1.
          Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e  fermi
          restando gli obblighi di comunicazione di cui  all'articolo
          17, comma 22, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  le
          pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e   aggiornano   le
          seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi  di
          collaborazione o consulenza: 
              a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
              b) il curriculum vitae; 
              c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi  o  la
          titolarita' di cariche in enti di diritto privato  regolati
          o  finanziati   dalla   pubblica   amministrazione   o   lo
          svolgimento di attivita' professionali; 
              d)  i  compensi,  comunque  denominati,   relativi   al
          rapporto, di consulenza o di collaborazione, con  specifica
          evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla
          valutazione del risultato. 
              2.  La  pubblicazione  degli  estremi  degli  atti   di
          conferimento  di  incarichi,   di   collaborazione   o   di
          consulenza a soggetti esterni  a  qualsiasi  titolo  per  i
          quali e' previsto un compenso, completi di indicazione  dei
          soggetti  percettori,   della   ragione   dell'incarico   e
          dell'ammontare  erogato,  nonche'  la  comunicazione   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica dei relativi dati ai sensi  dell'articolo
          53, comma 14, secondo periodo, del decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165  e  successive  modificazioni,   sono
          condizioni per l'acquisizione  dell'efficacia  dell'atto  e
          per   la   liquidazione   dei   relativi    compensi.    Le
          amministrazioni  pubblicano  e  mantengono  aggiornati  sui
          rispettivi  siti  istituzionali  gli  elenchi  dei   propri
          consulenti indicando l'oggetto, la  durata  e  il  compenso
          dell'incarico.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
          consente la consultazione, anche per nominativo,  dei  dati
          di cui al presente comma. 
              3. In caso di omessa pubblicazione di  quanto  previsto
          al comma 2, il pagamento  del  corrispettivo  determina  la
          responsabilita' del dirigente che l'ha disposto,  accertata
          all'esito del  procedimento  disciplinare,  e  comporta  il
          pagamento di una  sanzione  pari  alla  somma  corrisposta,
          fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario  ove
          ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
              4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  i  dati  di
          cui ai  commi  1  e  2  entro  tre  mesi  dal  conferimento
          dell'incarico e per i tre anni successivi  alla  cessazione
          dell'incarico. 
              5. (abrogato).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 17, comma  22,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127: 
                «Art.  17.  (Ulteriori  disposizioni  in  materia  di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo) 
              (Omissis). 
              22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della  legge
          5 luglio 1982, n. 441 , si applicano anche al personale  di
          livello dirigenziale od equiparato di cui  all'articolo  2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
          ,  e  successive  modificazioni,   nonche'   al   personale
          dirigenziale  delle  amministrazioni  pubbliche.   Per   il
          personale  delle  magistrature  ordinaria,  amministrativa,
          contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5
          luglio 1982, n. 441 , alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  sono
          esercitate dai rispettivi organi di governo. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo  53,  comma  14,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 53. (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi  e
          incarichi) 
              (Omissis). 
              14. Al  fine  della  verifica  dell'applicazione  delle
          norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127,  della  legge
          23 dicembre 1996, n.  662,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, le amministrazioni pubbliche  sono  tenute  a
          comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in  via
          telematica o su supporto magnetico, entro il 30  giugno  di
          ciascun anno, i compensi percepiti  dai  propri  dipendenti
          anche per incarichi relativi a compiti e doveri  d'ufficio;
          sono altresi' tenute a comunicare  semestralmente  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza, con  l'indicazione  della
          ragione  dell'incarico  e   dell'ammontare   dei   compensi
          corrisposti.  Le  amministrazioni  rendono  noti,  mediante
          inserimento  nelle  proprie  banche  dati  accessibili   al
          pubblico  per  via  telematica,  gli  elenchi  dei   propri
          consulenti indicando l'oggetto, la  durata  e  il  compenso
          dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica
          dell'insussistenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di
          conflitto  di  interessi.  Le   informazioni   relative   a
          consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni  al
          Dipartimento   della   funzione   pubblica,   nonche'    le
          informazioni pubblicate dalle stesse nelle  proprie  banche
          dati accessibili al pubblico per via  telematica  ai  sensi
          del presente  articolo,  sono  trasmesse  e  pubblicate  in
          tabelle riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un
          formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
          e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
          Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento  della
          funzione pubblica trasmette alla Corte dei  conti  l'elenco
          delle amministrazioni che hanno  omesso  di  trasmettere  e
          pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui  al
          terzo  periodo  del  presente  comma  in  formato  digitale
          standard aperto. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il
          Dipartimento della funzione pubblica trasmette  alla  Corte
          dei conti l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso
          di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104: 
                «Art. 30. (Azione di condanna) 
              1.  L'azione   di   condanna   puo'   essere   proposta
          contestualmente  ad  altra  azione  o,  nei  soli  casi  di
          giurisdizione esclusiva e  nei  casi  di  cui  al  presente
          articolo, anche in via autonoma. 
              2. Puo' essere chiesta la condanna al risarcimento  del
          danno   ingiusto   derivante   dall'illegittimo   esercizio
          dell'attivita' amministrativa o dal  mancato  esercizio  di
          quella obbligatoria. Nei casi  di  giurisdizione  esclusiva
          puo' altresi' essere chiesto il risarcimento del  danno  da
          lesione di diritti soggettivi.  Sussistendo  i  presupposti
          previsti dall'articolo 2058 del codice civile, puo'  essere
          chiesto il risarcimento del danno in forma specifica. 
              3. La domanda di risarcimento per lesione di  interessi
          legittimi e' proposta entro  il  termine  di  decadenza  di
          centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto  si
          e' verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento  se
          il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare  il
          risarcimento il giudice  valuta  tutte  le  circostanze  di
          fatto  e  il  comportamento  complessivo  delle  parti   e,
          comunque,  esclude  il  risarcimento  dei  danni   che   si
          sarebbero  potuti  evitare  usando  l'ordinaria  diligenza,
          anche attraverso l'esperimento degli  strumenti  di  tutela
          previsti. 
              4. Per il  risarcimento  dell'eventuale  danno  che  il
          ricorrente  comprovi  di   aver   subito   in   conseguenza
          dell'inosservanza  dolosa  o   colposa   del   termine   di
          conclusione del procedimento, il termine di cui al comma  3
          non  decorre  fintanto  che  perdura  l'inadempimento.   Il
          termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere  dopo
          un anno dalla scadenza del termine per provvedere. 
              5. Nel  caso  in  cui  sia  stata  proposta  azione  di
          annullamento la domanda risarcitoria puo' essere  formulata
          nel corso del  giudizio  o,  comunque,  sino  a  centoventi
          giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. 
              6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni
          per lesioni di interessi  legittimi  o,  nelle  materie  di
          giurisdizione  esclusiva,  di  diritti  soggettivi  conosce
          esclusivamente il giudice amministrativo.». 
              Si riporta il testo degli articoli 1 e 10  del  decreto
          legislativo 4 febbraio 2010, n. 14  (Istituzione  dell'Albo
          degli amministratori giudiziari, a norma  dell'articolo  2,
          comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94): 
                «Art. 1. (Albo degli amministratori giudiziari) 
              1. Presso il Ministero  della  giustizia  e'  istituito
          l'Albo  degli   amministratori   giudiziari,   di   seguito
          denominato: «Albo». 
              2. L'Albo e' articolato in una sezione ordinaria  e  in
          una sezione di esperti in gestione aziendale.» 
                «Art. 10. (Regolamento) 
              1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, sono stabilite: 
              a)  le  modalita'   di   iscrizione   nell'Albo   degli
          amministratori giudiziari; 
              b)  le  modalita'  di   sospensione   e   cancellazione
          dall'Albo degli amministratori giudiziari; 
              c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da
          parte del Ministero.». 
              Si riporta il testo degli articoli 110 e 38 del decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136): 
                «Art. 110. (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione
          e la destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  alla
          criminalita' organizzata)  -  1.  L'Agenzia  nazionale  per
          l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e
          confiscati alla criminalita'  organizzata  ha  personalita'
          giuridica di diritto pubblico ed  e'  dotata  di  autonomia
          organizzativa e contabile, ha la sede principale in  Reggio
          Calabria ed  e'  posta  sotto  la  vigilanza  del  Ministro
          dell'interno. 
              2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: 
              a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e
          confiscati alla  criminalita'  organizzata  nel  corso  dei
          procedimenti penali e di  prevenzione;  acquisizione  delle
          informazioni  relative  allo  stato  dei  procedimenti   di
          sequestro e confisca; verifica dello  stato  dei  beni  nei
          medesimi  procedimenti;  accertamento  della   consistenza,
          della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione
          dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati;
          analisi  dei  dati  acquisiti,  nonche'  delle   criticita'
          relative alla fase di assegnazione e destinazione; 
              b)       ausilio       dell'autorita'       giudiziaria
          nell'amministrazione e custodia dei  beni  sequestrati  nel
          corso del procedimento di prevenzione di cui  al  libro  I,
          titolo III; 
              c)       ausilio       dell'autorita'       giudiziaria
          nell'amministrazione e custodia dei  beni  sequestrati  nel
          corso dei procedimenti penali per i  delitti  di  cui  agli
          articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale  e
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356, e successive modificazioni, e  amministrazione  dei
          predetti.  beni  a  decorrere  dalla  data  di  conclusione
          dell'udienza preliminare; 
              d) amministrazione e destinazione dei  beni  confiscati
          in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I,
          titolo III; 
              e) amministrazione e destinazione dei  beni  confiscati
          in esito ai procedimenti penali per i delitti di  cui  agli
          articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale  e
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356, e successive modificazioni; 
              f) adozione di iniziative e di provvedimenti  necessari
          per la tempestiva  assegnazione  e  destinazione  dei  beni
          confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario,  di
          commissari ad acta. 
              3. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei
          conti ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.» 
                «Art. 38. (Compiti dell'Agenzia) - 1. Fino al decreto
          di   confisca   di   primo   grado    l'Agenzia    coadiuva
          l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice
          delegato.  A  tal  fine  l'Agenzia  propone  al   tribunale
          l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  necessari  per  la
          migliore  utilizzazione  del  bene  in  vista   della   sua
          destinazione o assegnazione.  L'Agenzia  puo'  chiedere  al
          tribunale la revoca o  la  modifica  dei  provvedimenti  di
          amministrazione  adottati  dal  giudice   delegato   quando
          ritenga  che   essi   possono   recare   pregiudizio   alla
          destinazione o all'assegnazione del bene. 
              2. All'Agenzia sono comunicati  per  via  telematica  i
          provvedimenti di modifica o revoca del sequestro  e  quelli
          di autorizzazione al compimento di atti di  amministrazione
          straordinaria. 
              3.  Dopo  il  decreto  di  confisca  di  primo   grado,
          l'amministrazione dei beni  e'  conferita  all'Agenzia,  la
          quale   puo'   farsi   coadiuvare,   sotto    la    propria
          responsabilita',   da   tecnici   o   da   altri   soggetti
          qualificati, retribuiti secondo le modalita'  previste  per
          l'amministratore   giudiziario.   L'Agenzia   comunica   al
          tribunale il provvedimento di  conferimento  dell'incarico.
          L'incarico ha durata  annuale,  salvo  che  non  intervenga
          revoca espressa, ed e' rinnovabile tacitamente.  L'incarico
          puo' essere conferito all'amministratore  giudiziario  gia'
          nominato dal tribunale. 
              4.  In  caso  di  mancato  conferimento   dell'incarico
          all'amministratore giudiziario gia' nominato, il  tribunale
          provvede  agli  adempimenti  di  cui  all'articolo   42   e
          all'approvazione del rendiconto della gestione. 
              5. Entro sei mesi dal  decreto  di  confisca  di  primo
          grado, al fine di facilitare le richieste  di  utilizzo  da
          parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel  proprio
          sito  internet  l'elenco  dei  beni  immobili  oggetto  del
          provvedimento. 
              6.  L'Agenzia  promuove  le  intese   con   l'autorita'
          giudiziaria   per   assicurare,   attraverso   criteri   di
          trasparenza,   la   rotazione   degli    incarichi    degli
          amministratori,   la   corrispondenza   tra    i    profili
          professionali e i beni sequestrati, nonche' la  pubblicita'
          dei compensi percepiti,  secondo  modalita'  stabilite  con
          decreto emanato dal Ministro dell'interno  e  dal  Ministro
          della giustizia. 
              7.   Salvo   che   sia   diversamente   stabilito,   le
          disposizioni     del     presente     decreto      relative
          all'amministratore   giudiziario   si    applicano    anche
          all'Agenzia,  nei  limiti  delle  competenze  alla   stessa
          attribuite ai sensi del comma 3.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 28 del Regio  decreto
          16 marzo 1942,  n.  267  (Disciplina  del  fallimento,  del
          concordato preventivo, dell'amministrazione  controllata  e
          della liquidazione coatta amministrativa): 
                «Art. 28. (Requisiti per la nomina a curatore) 
              Possono essere  chiamati  a  svolgere  le  funzioni  di
          curatore: 
              a)  avvocati,  dottori  commercialisti,  ragionieri   e
          ragionieri commercialisti 
              b)  studi  professionali  associati  o   societa'   tra
          professionisti, sempre che i soci delle  stesse  abbiano  i
          requisiti professionali di cui alla  lettera  a).  In  tale
          caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere
          designata la persona fisica responsabile della procedura; 
              c)   coloro   che   abbiano    svolto    funzioni    di
          amministrazione, direzione  e  controllo  in  societa'  per
          azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e
          purche'   non   sia   intervenuta   nei   loro    confronti
          dichiarazione di fallimento. 
              Non possono essere  nominati  curatore  il  coniuge,  i
          parenti e gli affini entro il quarto grado del  fallito,  i
          creditori  di  questo  e  chi  ha  concorso   al   dissesto
          dell'impresa, nonche' chiunque si  trovi  in  conflitto  di
          interessi con il fallimento. 
              Il curatore e' nominato tenuto conto  delle  risultanze
          dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo  33,  quinto
          comma. 
              E' istituito presso il  Ministero  della  giustizia  un
          registro nazionale nel quale confluiscono  i  provvedimenti
          di nomina dei curatori, dei  commissari  giudiziali  e  dei
          liquidatori  giudiziali.  Nel  registro  vengono   altresi'
          annotati i provvedimenti di chiusura del  fallimento  e  di
          omologazione   del    concordato,    nonche'    l'ammontare
          dell'attivo  e  del  passivo  delle  procedure  chiuse.  Il
          registro  e'  tenuto  con  modalita'  informatiche  ed   e'
          accessibile al pubblico.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto  legge
          24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11  agosto  2014,  n.  114  (Misure  urgenti  per  la
          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza degli uffici giudiziari): 
                «Art. 32.(Misure straordinarie di gestione,  sostegno
          e monitoraggio di  imprese  nell'ambito  della  prevenzione
          della corruzione) -  1.  Nell'ipotesi  in  cui  l'autorita'
          giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli  317
          c.p., 318 c.p.,  319  c.p.,  319-bis  c.p.,  319-ter  c.p.,
          319-quater  c.p.,  320  c.p.,  322,  c.p.,  322-bis,  c.p.,
          346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza
          di rilevate situazioni anomale e comunque  sintomatiche  di
          condotte  illecite  o  eventi  criminali  attribuibili   ad
          un'impresa   aggiudicataria   di   un   appalto   per    la
          realizzazione di  opere  pubbliche,  servizi  o  forniture,
          nonche' ad una impresa che esercita attivita' sanitaria per
          conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi
          contrattuali di cui all'articolo  8-quinquies  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  ovvero  ad   un
          concessionario  di  lavori  pubblici  o  ad  un  contraente
          generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore
          della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e  accertati
          anche ai sensi dell'articolo 19,  comma  5,  lett.  a)  del
          presente  decreto,  propone  al  Prefetto   competente   in
          relazione al luogo in cui ha sede la  stazione  appaltante,
          alternativamente: 
              a) di ordinare la  rinnovazione  degli  organi  sociali
          mediante la sostituzione  del  soggetto  coinvolto  e,  ove
          l'impresa  non  si  adegui  nei   termini   stabiliti,   di
          provvedere  alla  straordinaria   e   temporanea   gestione
          dell'impresa limitatamente  alla  completa  esecuzione  del
          contratto  d'appalto  ovvero  dell'accordo  contrattuale  o
          della concessione; 
              b) di  provvedere  direttamente  alla  straordinaria  e
          temporanea   gestione   dell'impresa   limitatamente   alla
          completa  esecuzione  del  contratto  di   appalto   ovvero
          dell'accordo contrattuale o della concessione. 
              2. Il Prefetto,  previo  accertamento  dei  presupposti
          indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita'  dei
          fatti  oggetto   dell'indagine,   intima   all'impresa   di
          provvedere al rinnovo degli organi sociali  sostituendo  il
          soggetto coinvolto  e  ove  l'impresa  non  si  adegui  nel
          termine di  trenta  giorni  ovvero  nei  casi  piu'  gravi,
          provvede nei  dieci  giorni  successivi  con  decreto  alla
          nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non
          superiore   a   tre,   in   possesso   dei   requisiti   di
          professionalita'  e  onorabilita'  di  cui  al  regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo 39, comma  1,  del  decreto
          legislativo 8 luglio 1999,  n.  270.  Il  predetto  decreto
          stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze
          funzionali  alla  realizzazione  dell'opera  pubblica,   al
          servizio o alla  fornitura  oggetto  del  contratto  ovvero
          dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo. 
              2-bis. Nell'ipotesi di impresa che  esercita  attivita'
          sanitaria per conto del  Servizio  sanitario  nazionale  in
          base  agli  accordi  contrattuali   di   cui   all'articolo
          8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2 e'  adottato
          d'intesa con il  Ministro  della  salute  e  la  nomina  e'
          conferita  a  soggetti  in  possesso   di   curricula   che
          evidenzino qualificate  e  comprovate  professionalita'  ed
          esperienza di gestione sanitaria. 
              3. Per  la  durata  della  straordinaria  e  temporanea
          gestione dell'impresa, sono attribuiti agli  amministratori
          tutti  i   poteri   e   le   funzioni   degli   organi   di
          amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio  dei
          poteri   di   disposizione   e   gestione   dei    titolari
          dell'impresa. Nel  caso  di  impresa  costituita  in  forma
          societaria,  i  poteri  dell'assemblea  sono  sospesi   per
          l'intera durata della misura. 
              4. L'attivita' di temporanea e  straordinaria  gestione
          dell'impresa e' considerata di pubblica  utilita'  ad  ogni
          effetto e gli  amministratori  rispondono  delle  eventuali
          diseconomie dei risultati solo nei casi  di  dolo  o  colpa
          grave. 
              5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e  cessano
          comunque di produrre effetti in caso di  provvedimento  che
          dispone  la  confisca,  il  sequestro  o  l'amministrazione
          giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali
          o  per  l'applicazione  di  misure  di  prevenzione  ovvero
          dispone  l'archiviazione  del   procedimento.   L'autorita'
          giudiziaria conferma,  ove  possibile,  gli  amministratori
          nominati dal Prefetto. 
              6. Agli amministratori di cui  al  comma  2  spetta  un
          compenso quantificato con il decreto di nomina  sulla  base
          delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
          decreto legislativo  4  febbraio  2010  n.  14.  Gli  oneri
          relativi al  pagamento  di  tale  compenso  sono  a  carico
          dell'impresa. 
              7.  Nel  periodo  di  applicazione  della   misura   di
          straordinaria e temporanea gestione di cui al  comma  2,  i
          pagamenti  all'impresa  sono  corrisposti  al   netto   del
          compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2
          e  l'utile  d'impresa  derivante  dalla   conclusione   dei
          contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in
          via presuntiva  dagli  amministratori,  e'  accantonato  in
          apposito fondo e non puo'  essere  distribuito  ne'  essere
          soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede
          penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi  di
          impugnazione   o   cautelari   riguardanti   l'informazione
          antimafia interdittiva. 
              8. Nel caso in cui  le  indagini  di  cui  al  comma  1
          riguardino componenti di organi societari diversi da quelli
          di cui al medesimo comma e' disposta la misura di  sostegno
          e monitoraggio  dell'impresa.  Il  Prefetto  provvede,  con
          decreto, adottato secondo le modalita' di cui al  comma  2,
          alla nomina di uno o piu' esperti, in numero  comunque  non
          superiore   a   tre,   in   possesso   dei   requisiti   di
          professionalita'  e  onorabilita'  di  cui  al  regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo 39, comma  1,  del  decreto
          legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,  con  il  compito  di
          svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio  dell'impresa.
          A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni
          operative,  elaborate  secondo  riconosciuti  indicatori  e
          modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi,
          al   sistema   di   controllo   interno   e   agli   organi
          amministrativi e di controllo. 
              9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta  un  compenso,
          quantificato con il decreto di  nomina,  non  superiore  al
          cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base  delle
          tabelle allegate al  decreto  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo  4  febbraio  2010  n.  14.  Gli  oneri
          relativi al  pagamento  di  tale  compenso  sono  a  carico
          dell'impresa. 
              10. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche nei  casi  in  cui  sia  stata  emessa  dal
          Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e  sussista
          l'urgente  necessita'  di   assicurare   il   completamento
          dell'esecuzione   del   contratto    ovvero    dell'accordo
          contrattuale,  ovvero  la  sua  prosecuzione  al  fine   di
          garantire   la   continuita'   di   funzioni   e    servizi
          indifferibili  per  la  tutela  di  diritti   fondamentali,
          nonche' per la salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  o
          dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
          presupposti di cui all'articolo 94, comma  3,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011,  n.  159.  In  tal  caso,  le
          misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
          ne informa il Presidente dell'ANAC.  Nei  casi  di  cui  al
          comma 2-bis,  le  misure  sono  disposte  con  decreto  del
          Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse
          misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti
          in  caso  di  passaggio  in  giudicato   di   sentenza   di
          annullamento dell'informazione antimafia  interdittiva,  di
          ordinanza che dispone, in  via  definitiva,  l'accoglimento
          dell'istanza cautelare  eventualmente  proposta  ovvero  di
          aggiornamento dell'esito  della  predetta  informazione  ai
          sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a
          seguito  dell'adeguamento  dell'impresa  alle   indicazioni
          degli esperti. 
              10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso
          di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale
          di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo  30
          dicembre 1992,  n.  502,  si  applicano  ad  ogni  soggetto
          privato titolare dell'accordo, anche nei casi  di  soggetto
          diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite
          o eventi criminosi posti in essere ai  danni  del  Servizio
          sanitario nazionale.».