Art. 14 
 
           Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime 
 
  1. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati
di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e'  destinato
anche all'indennizzo delle vittime dei reati  previsti  dall'articolo
11  e  assume  la  denominazione  di  «Fondo  di  rotazione  per   la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle  richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti». 
  2. Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
febbraio  2014,  n.  60,  il  Fondo  e'  altresi'  alimentato  da  un
contributo annuale dello Stato pari  a  2.600.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2016. 
  3. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di
indennizzo agli aventi diritto, nei  diritti  della  parte  civile  o
dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. 
  4. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti nell'anno di
riferimento a soddisfare gli aventi diritto,  e'  possibile  per  gli
stessi un accesso al Fondo in quota  proporzionale  e  l'integrazione
delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli  anni  successivi,
senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi. 
  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del  titolo
II del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
19 febbraio  2014,  n.  60.  Con  regolamento  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
apportate le necessarie modifiche al citato  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 60/2014 (Regolamento  recante  la  disciplina
          del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei
          reati  di  tipo  mafioso,  delle  richieste   estorsive   e
          dell'usura,  a  norma  dell'art.  2,  comma  6-sexies,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  26  febbraio  2011,  n.  10.),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2014,  n.  83,
          cosi' recita: 
              «Art. 5  (Risorse  finanziarie  ed  individuazione  del
          capitolo di spesa). - 1. Il Fondo e' alimentato secondo  le
          previsioni dell'art. 2, comma 6-sexies,  del  decreto-legge
          29 dicembre 2010 n.  225,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonche'  dai  proventi
          derivanti  dall'incasso  delle  rate  di  ammortamento  dei
          mutui, dal rientro dei  benefici  revocati  o  riformati  e
          dall'esercizio del diritto di  surroga  nei  diritti  delle
          vittime nei  confronti  degli  autori  dei  reati  di  tipo
          mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura. 
              2. Tutte le somme di cui al comma  1  confluiscono  nel
          capitolo di bilancio 2341 dello stato di  previsione  della
          spesa  del  Ministero   dell'interno   e   sono   messe   a
          disposizione di Consap con le modalita' e i tempi  previsti
          nel provvedimento di concessione di cui all'art. 6.». 
              - Il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della  legge  n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  ministri.),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, cosi' recita: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;».