Art. 14 
 
                      Modifiche all'articolo 16 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n.
82 del 2005 le parole: «detta norme tecniche ai  sensi  dell'articolo
71 e» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 16. Competenze del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri in materia di innovazione e tecnologie 
              1. Per il perseguimento dei fini  di  cui  al  presente
          codice, il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro  delegato  per  l'innovazione  e  le   tecnologie,
          nell'attivita'   di   coordinamento   del    processo    di
          digitalizzazione e di coordinamento e  di  valutazione  dei
          programmi, dei progetti e dei  piani  di  azione  formulati
          dalle pubbliche amministrazioni centrali  per  lo  sviluppo
          dei sistemi informativi: 
              a)   definisce   con   proprie   direttive   le   linee
          strategiche, la pianificazione  e  le  aree  di  intervento
          dell'innovazione      tecnologica      nelle      pubbliche
          amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione; 
              b)  valuta,  sulla  base  di  criteri  e  metodiche  di
          ottimizzazione della  spesa,  il  corretto  utilizzo  delle
          risorse finanziarie per l'informatica e  la  telematica  da
          parte delle singole amministrazioni centrali; 
              c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di
          rilevanza strategica, di  preminente  interesse  nazionale,
          con particolare attenzione  per  i  progetti  di  carattere
          intersettoriale; 
              d) promuove l'informazione circa le iniziative  per  la
          diffusione delle nuove tecnologie; 
              e) criteri in tema  di  pianificazione,  progettazione,
          realizzazione,   gestione,   mantenimento    dei    sistemi
          informativi automatizzati delle  pubbliche  amministrazioni
          centrali e delle loro interconnessioni, nonche' della  loro
          qualita' e relativi  aspetti  organizzativi  e  della  loro
          sicurezza. 
              2. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro  delegato  per  l'innovazione  e   le   tecnologie
          riferisce  annualmente  al  Parlamento   sullo   stato   di
          attuazione del presente codice. »