Art. 14 Arma dei carabinieri 1. Al citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 664, e' inserito il seguente: «Art. 664-bis. (Alimentazione del ruolo forestale).- 1. Il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare: a) i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di eta' e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalita' del ruolo; b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti che non hanno superato il quarantesimo anno di eta', che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso. 2. I vincitori del concorso sono: a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito; b) ammessi a frequentare un corso di formazione.»; b) all'articolo 666, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo forestale non puo' in ogni caso superare un ottavo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di detto ruolo.»; c) all'articolo 683, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. AI fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, e' stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale, il numero di posti degli ispettori da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-bis.»; d) all'articolo 692, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, e' stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale, il numero di posti dei sovrintendenti da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-bis.»; e) all'articolo 708, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, e' stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il numero di posti dei carabinieri da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-bis.»; f) dopo l'articolo 737, e' inserito il seguente: «Art. 737-bis. (Corso di formazione per ufficiali del ruolo forestale).- 1. I tenenti del ruolo forestale sono ammessi a frequentare un corso di formazione, di durata non inferiore a due anni, al termine del quale e' determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.»; g) all'articolo 738, comma 3, dopo le parole «tecnico-logistico» sono inserite le seguenti: «e del ruolo forestale,»; h) dopo l'articolo 765, e' inserito il seguente: «Art. 765-bis. (Corso di specializzazione per ispettori dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). - 1. Gli ispettori arruolati nella riserva prevista all'articolo 683, comma 4-bis, al termine dei corsi di formazione di base di cui agli articoli 767 e 771, comma 3-bis, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non inferiore a sei mesi.»; i) dopo l'articolo 776, e' inserito il seguente: «Art. 776-bis. (Corso di specializzazione per sovrintendenti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). - 1. I sovrintendenti arruolati nella riserva prevista all'articolo 692, comma 4-bis, al termine dei corsi di cui agli articoli 775 e 776, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non inferiore a tre mesi.»; l) dopo l'articolo 783, e' inserito il seguente: «Art. 783-bis. (Corso di specializzazione per carabinieri dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). - 1. I carabinieri arruolati nella riserva prevista all'articolo 708, comma 1-bis, al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 783, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione, della durata non inferiore a tre mesi.»; m) all'articolo 800, comma 1, le parole «e tecnico-logistico» sono sostituite dalle seguenti «, tecnico-logistico e forestale» e la parola «3.797» e' sostituita dalla seguente: «4.188»; n) all'articolo 800, comma 2: 1) dopo la parola «ispettori» sono inserite le seguenti: «e dei periti»; 2) la parola «29.531 » e' sostituita dalla seguente: «30. 979»; 3) la parola «13.500» e' sostituita dalla seguente: «13.920»; 4) dopo le parole «pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «e periti superiori»; o) all'articolo 800, comma 3: 1) dopo la parola «sovrintendenti» sono inserite le seguenti: «e dei revisori»; 2) la parola «20.000» e' sostituita dalla seguente: «21.182»; p) all'articolo 800, comma 4: 1) dopo la parola «carabinieri» sono inserite le seguenti: «e degli operatori e collaboratori»; 2) la parola «61.450» e' sostituita dalla seguente: «65.464»; q) all'articolo 821, comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) ruolo forestale.»; r) all'articolo 823, comma 1: 1) lettera b), la parola «21» e' sostituita con «22»; 2) lettera c), la parola «64» e' sostituita con «80»; 3) lettera d), la parola «386» e' sostituita con «465»; s) l'articolo 907 e' abrogato; t) all'articolo 973, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Il personale arruolato ai sensi degli articoli 683, comma 4-bis, 692, comma 4-bis, e 708, comma 1-bis, e' impiegato nella relativa specializzazione, salvo che non richieda di essere trasferito ad altra organizzazione dell'Arma dei carabinieri, non prima di dieci anni di servizio prestato nella specialita', ovvero d'autorita' per inidoneita' funzionale o per esonero dalla specializzazione.»; u) all'articolo 1040, comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis). dall'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo.»; v) all'articolo 1045, comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: «e-bis). da un colonnello del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo.»; z) all'articolo 1226-bis, le parole «e tecnico-logistico» sono sostituite dalle seguenti: «, tecnico-logistico e forestale»; aa) dopo l'articolo 2203, e' inserito il seguente: «Art. 2203-bis. (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri). - 1. In relazione alla costituzione iniziale del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, fermo restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione e fino al completo avvicendamento del personale del ruolo forestale iniziale degli ufficiali, le immissioni degli ufficiali nel ruolo forestale sono annualmente determinate, in ragione dell'andamento delle consistenze del personale in servizio degli ufficiali del ruolo forestale iniziale, con decreto del Ministro della difesa.»; bb) dopo l'articolo 2203-bis, e' inserito il seguente: «Art. 2203-ter. (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell'Arma dei carabinieri per le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare). - 1. In relazione alla costituzione iniziale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri ed alla progressiva specializzazione di personale reclutato nella stessa Arma al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, il numero dei posti riservati al personale da formare nelle relative specializzazioni di cui agli articoli 683, comma 4-bis, 692, comma 4-bis, e 708, comma 1-bis, e' determinato annualmente dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in corrispondenza delle vacanze organiche verificatesi nei corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2214-quater, commi da 15 a 19.»; cc) dopo l'articolo 2212, e' inserito il seguente: «Art. 2212-bis. (Ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato e' istituito il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente. 2. Per gli ispettori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato e' istituito il ruolo forestale degli ispettori in servizio permanente. 3. Per i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato e' istituito il ruolo forestale dei sovrintendenti in servizio permanente. 4. Per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato e' istituito il ruolo forestale degli appuntati e carabinieri in servizio permanente. 5. Per i periti dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato e' istituito il ruolo forestale dei periti in servizio permanente. 6. Per i revisori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato e' istituito il ruolo forestale dei revisori in servizio permanente. 7. Per gli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato e' istituito il ruolo forestale degli operatori e collaboratori in servizio permanente.»; dd) dopo l'articolo 2212-bis, e' inserito il seguente: «Art. 2212-ter. (Consistenze organiche dei ruoli forestale e forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali sono progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 821, comma 1, lettera c-bis). 2. L'entita' del graduale trasferimento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 e' annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»; ee) dopo l'articolo 2212-ter, e' inserito il seguente: «Art. 2212-quater. (Personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - 1. In relazione alla costituzione iniziale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800, al fine del progressivo riassorbimento e fino al completo avvicendamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei periti, dei sovrintendenti, dei revisori, degli appuntati e carabinieri, degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2214-quater, commi da 15 a 19, le vacanze organiche verificatesi nei predetti ruoli sono progressivamente devolute in aumento alla consistenza dei corrispondenti ed equiparati ruoli dell'Arma dei carabinieri.»; ff) dopo l'articolo 2212-quater, e' inserito il seguente: «Art. 2212-quinquies. (Funzioni del personale appartenente al ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri). - 1. Il personale del ruolo forestale dei periti svolge funzioni che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di procedure tecnico-scientifiche e amministrativo-contabili, anche complesse e collabora all'attivita' istruttoria e di studio. Svolge altresi' funzioni di ispettore fitosanitario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di apparecchiature e di procedure, anche complesse, per l'elaborazione automatica dei dati e il trattamento dei testi. 2. Nell'ambito di direttive di massima ha autonomia operativa e responsabilita' diretta connesse sia con la predisposizione e attuazione delle attivita' che con l'elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli. 3. Puo' essere preposto ad unita' operative coordinando l'attivita' di piu' persone con piena responsabilita' per l'attivita' svolta e per i risultati conseguiti. Puo' inoltre svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di formazione e istruzione del personale. 4. Ai periti superiori, oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una qualificata preparazione professionale nel settore al quale sono adibiti, con conoscenze di elevato contenuto specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attivita' richiedenti qualificata preparazione professionale. 5. Nell'ambito del ruolo forestale dei periti, il personale appartenente ai gradi di vice perito, perito e perito capo in caso di impedimento o di assenza puo' sostituire il superiore gerarchica»; gg) dopo l'articolo 2212-quinquies, e' inserito il seguente: «Art. 2212-sexies. (Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri). - 1. Il personale appartenente al ruolo forestale dei revisori svolge mansioni richiedenti conoscenza specialistica e particolare perizia nel settore al quale e' adibito, con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute. Svolge altresi' funzioni di agente fitosanitario ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore di impiego, attivita' di guida e controllo di unita' operative sottordinate, con responsabilita' per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza. 3. Al personale del grado di revisore capo, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini ed essere attribuiti compiti di addestramento del personale sottordinato.»; hh) dopo l'articolo 2212-sexies, e' inserito il seguente: «Art. 2212-septies. (Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale degli operatori e collaboratori). - 1. Il personale appartenente al ruolo forestale degli operatori e dei collaboratori svolge mansioni esecutive anche di natura tecnico-strumentale con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici. 2. I collaboratori e i collaboratori capo possono, in relazione alla professionalita' posseduta, svolgere compiti di addestramento del personale sottordinato e avere responsabilita' di guida e di controllo di altre persone.»; ii) dopo l'articolo 2212-septies, e' inserito il seguente: «Art. 2212-octies. (Successione e corrispondenza dei gradi nei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri). - 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri sono cosi' determinate in ordine crescente: a) vice revisore: vice brigadiere; b) revisore: brigadiere; c) revisore capo: brigadiere capo; d) vice perito: maresciallo; e) perito: maresciallo ordinario; f) perito capo: maresciallo capo; g) perito superiore: maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. 2. La denominazione di perito superiore scelto corrisponde alla qualifica di luogotenente.»; ll) dopo l'articolo 2212-octies, e' inserito il seguente: «Art. 2212-nonies. Successione e corrispondenza dei gradi nei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri. 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori sono cosi' determinate in ordine crescente: a) operatore: carabiniere; b) operatore scelto: carabiniere scelto; c) collaboratore: appuntato; d) collaboratore capo: appuntato scelto. mm) dopo l'articolo 2214-ter, e' inserito il seguente: «Art. 2214-quater. Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri. 1. Il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri avviene secondo la corrispondenza con i gradi militari ai sensi degli articoli 632, 2212-octies e 2212-nonies, con l'anzianita' nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza. La qualifica di luogotenente attribuita ai marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza corrisponde alla denominazione di scelto attribuita agli ispettori superiori. 2. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri assume lo stato giuridico di militare. 3. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano i limiti d'eta' per la cessazione dal servizio previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale dello Stato dagli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. 4. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III. 5. Il personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2212-bis, comma 1. Per il transito dalla qualifica di vice questore aggiunto forestale al grado di tenente colonnello e' necessario aver maturato un periodo di permanenza effettiva nella qualifica di almeno due anni. 6. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello stato transita nel ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 2. 7. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 3. 8. Il personale appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 4. 9. Il personale appartenente al ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 5. 10. Il personale appartenente al ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 6. 11. Il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell' Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 7. 12. Al personale dei ruoli forestali iniziale degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza previste per i corrispondenti ruoli e gradi dagli articoli 178 e 179. 13. Al personale dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza, limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite. 14. Al personale dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza, limitatamente all' esercizio delle funzioni attribuite. 15. Il personale dei ruoli forestali dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri in possesso di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni puo' accedere al ruolo forestale degli ispettori, in misura non inferiore al sessanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalita' stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a sei mesi. 16. Il personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri con almeno quattro anni di servizio effettivo puo' accedere al ruolo forestale dei sovrintendenti, nel limite del quaranta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalita' stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a tre mesi. 17. Gli appuntati scelti del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri possono accedere al ruolo forestale dei sovrintendenti, nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli, secondo modalita' stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a tre mesi. 18. Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori in possesso di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni puo' accedere al ruolo forestale dei periti, in misura non inferiore al sessanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, secondo modalita' stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa e previo superamento di un corso tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi. Un terzo dei posti e' riservato al personale del ruolo forestale dei revisori, anche se privo del titolo di studio previsto. 19. Il personale del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dei carabinieri con almeno quattro anni di effettivo servizio puo' accedere al ruolo forestale dei revisori, in misura non inferiore al settantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalita' stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso tecnico-professionale di durata non inferiore a tre mesi. Il trenta per cento dei posti e' riservato ai collaboratori capo. 20. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri: a) frequenta uno specifico corso di formazione militare, definito con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; b) all'atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, viene confermato nella stessa sede di servizio, in relazione alle esigenze di mantenimento della specialita' e dell'unitarieta' delle funzioni di presidio dell'ambiente, del territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare. 21. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e' chiamato a eleggere, con procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 935 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delegati per la composizione dei consigli di base di rappresentanza di cui all'articolo 875 del medesimo decreto, istituiti presso il Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a), nonche' presso il Servizio centrale della Scuola del Corpo forestale e presso i Comandi regionali confluiti nell'Arma dei carabinieri, questi ultimi accorpati, ai soli fini elettorali, in tre unita' di base per aree geografiche. 22. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, i delegati dei consigli di base eletti secondo la procedura di cui al comma 21, eleggono otto rappresentanti, due per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 872 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che costituiscono il consiglio intermedio di rappresentanza istituito presso il Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a). 23. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, i delegati del consiglio intermedio eletti ai sensi del comma 22 eleggono un rappresentante, il quale partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della sezione Carabinieri del consiglio centrale di rappresentanza e alle commissioni interforze di tutte le categorie. Risulta eletto il delegato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dei votanti, il quale e' chiamato a rappresentare unitariamente le categorie del ruolo forestale. 24. Al personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri e' consentito il transito nei corrispondenti ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri per anzianita', in misura non superiore al dieci per cento delle consistenze organiche del ruolo di destinazione, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa.»; nn) dopo l'articolo 2223, e' inserito il seguente: «Art. 2223-bis. (Regime transitorio per gli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Fino all'anno 2037 compreso, in relazione alla progressiva devoluzione delle dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e al fine del progressivo assestamento del ruolo forestale, le disposizioni di cui agli articoli 900 e 1099 non si applicano ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.»; oo) dopo l'articolo 2247, e' inserito il seguente: «Art. 2247-bis. (Avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le dotazioni organiche iniziali e le progressioni di carriera del personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro V, allegata al presente codice. 2. Fino all'anno 2037 compreso, per esprimere i giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale e del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri: a) la Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 1040, e' integrata dal generale di divisione del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri e, con funzioni di segretario senza diritto di voto, dal generale di brigata piu' anziano del medesimo ruolo; b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 1045, e' integrata da: 1) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri; 2) un colonnello del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri. 3. Per i gradi degli ufficiali del ruolo forestale iniziale nei quali le promozioni a scelta si effettuano a vacanza, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori. 4. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250. 5. Le progressioni di carriera degli ispettori transitati nel ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VI, allegata al presente codice. 6. Le progressioni di carriera dei sovrintendenti transitati nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VII, allegata al presente codice. 7. Le progressioni di carriera degli appuntati e carabinieri transitati nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VIII, allegata al presente codice. 8. Le progressioni di carriera dei periti transitati nel ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IX, allegata al presente codice. 9. Le progressioni di carriera dei revisori transitati nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro X, allegata al presente codice. 10. Le progressioni di carriera degli operatori e collaboratori transitati nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro XI, allegata al presente codice. 11. Per esprimere i giudizi sull'avanzamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri, i membri della commissione di avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 1047, sono: a) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, che assume il ruolo di vice presidente; b) quattro colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; c) tre colonnelli del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, di cui il meno anziano assume il ruolo di segretario; d) due marescialli aiutanti del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri; e) due marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri; f) un brigadiere capo del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; g) un brigadiere capo del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; h) un appuntato scelto del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; i) un appuntato scelto del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; l) un perito superiore o un revisore capo o un collaboratore capo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri se si tratta di valutazione di personale, rispettivamente, dei ruoli forestali dei periti, dei revisori o degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri. 12. Per l'avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri si applicano, se non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al libro quarto, titolo VII, riferite a corrispondenti ruoli e categorie.»; pp) dopo l'articolo 2247-bis, e' inserito il seguente: «Art. 2247-ter. (Elementi di giudizio per l'avanzamento del personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Nelle valutazioni del personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri le autorita' competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi di cui all'articolo 1032, e fondandosi sulle risultanze emerse dai fascicoli personali e dalle note informative, dai rapporti informativi e dalle schede di valutazione dell'attivita' svolta per i dirigenti riferiti al servizio antecedente al transito, prestato nel Corpo forestale dello Stato.»; qq) dopo l'articolo 2247-ter, e' inserito il seguente: «Art. 2247-quater. (Nomina del Vice Comandante del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri). - 1. All'atto del transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, per la costituzione iniziale del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri e per l'istituzione del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, con decreto interministeriale dei Ministri della difesa e delle politiche agricole e forestali, adottato su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e trasmesso per il tramite del Capo di Stato maggiore della difesa, si procede alla nomina del Vice comandante del predetto Comando, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, a cui e' conferito il grado di generale di divisione del medesimo ruolo.»; rr) dopo l'articolo 2248, e' inserito il seguente: «Art. 2248-bis. (Regime transitorio per gli ufficiali dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2027 compreso, in relazione alle esigenze connesse con l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato e la costituzione del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri nonche' alle necessarie variazioni nella consistenza organica del predetto ruolo e alla contestuale determinazione delle consistenze organiche dei gradi del ruolo forestale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa e' autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ogni grado dei predetti ruoli forestali, il numero di promozioni a scelta al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi.».