Art. 14 
 
 
                       Ricostruzione pubblica 
 
  1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e'
disciplinato il finanziamento, nei  limiti  delle  risorse  stanziate
allo scopo, per la ricostruzione,  la  riparazione  e  il  ripristino
degli edifici pubblici, per gli interventi  volti  ad  assicurare  la
funzionalita' dei servizi pubblici, nonche' per  gli  interventi  sui
beni  del  patrimonio  artistico  e  culturale,  nei  Comuni  di  cui
all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore: 
  a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici  o
paritari  per  la  prima  infanzia   e   delle   strutture   edilizie
universitarie, nonche' degli edifici municipali, delle caserme in uso
all'amministrazione della difesa e  degli  immobili  demaniali  o  di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico ai  sensi  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 
  b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture  e  degli
impianti  pubblici  di  bonifica  per  la  difesa  idraulica  e   per
l'irrigazione; 
  c) degli edifici pubblici ad uso pubblico,  ivi  compresi  archivi,
musei, biblioteche e chiese, che a tale  fine  sono  equiparati  agli
immobili di cui alla lettera a); 
  d) degli interventi di riparazione e ripristino  strutturale  degli
edifici privati inclusi nelle aree  cimiteriali  e  individuati  come
cappelle private, al fine  di  consentire  il  pieno  utilizzo  delle
strutture cimiteriali. 
  2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli  interventi
di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo
2, comma 2, si provvede a: 
  a)  predisporre  e  approvare  un  piano  delle  opere   pubbliche,
comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei
oggetto degli strumenti  urbanistici  attuativi,  articolato  per  le
quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede  il
finanziamento in base alla risorse disponibili; 
  b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali,  articolato
per le quattro Regioni interessate, che  quantifica  il  danno  e  ne
prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili; 
  c) predisporre e approvare un  piano  di  interventi  sui  dissesti
idrogeologici, articolato per le  quattro  Regioni  interessate,  con
priorita' per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati  o
infrastrutture; 
  d)  predisporre  e  approvare  un  piano  per  lo  sviluppo   delle
infrastrutture  e  il  rafforzamento  del  sistema   delle   imprese,
articolato  per  le  quattro  Regioni  interessate  limitatamente  ai
territori dei Comuni di cui all'allegato 1; 
  e) predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e
dei  rifiuti  derivanti  dagli  interventi  di  prima   emergenza   e
ricostruzione oggetto del presente decreto, con le modalita' previste
nell'articolo 32, comma 2; 
  f)  predisporre  e  approvare  un  programma  delle  infrastrutture
ambientali da ripristinare e  realizzare  nelle  aree  oggetto  degli
eventi sismici del 24 agosto 2016, con  particolare  attenzione  agli
impianti di depurazione e di collettamento fognario. 
  3. Qualora la  programmazione  della  rete  scolastica  preveda  la
costruzione di edifici in sedi nuove o diverse,  le  risorse  per  il
ripristino  degli  edifici  scolastici  danneggiati   sono   comunque
destinabili a tale scopo. 
  4.  Sulla  base   delle   priorita'   stabilite   dal   Commissario
straordinario  d'intesa  con  i  vice  commissari   nel   cabina   di
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in  coerenza  con  il
piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di  cui  al
comma  2,  lettere  a)  e  b),  i  soggetti  attuatori  provvedono  a
predisporre ed inviare i progetti  degli  interventi  al  Commissario
straordinario. 
  5.  Il  Commissario  straordinario,  previo  esame   dei   progetti
presentati  dai  soggetti  attuatori  e  verifica  della   congruita'
economica  degli  stessi,  acquisito  il  parere   della   Conferenza
permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta  il
decreto di concessione del contributo. 
  6. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le  spese  per
l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta. 
  7. A seguito del rilascio  del  provvedimento  di  concessione  del
contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi
alla centrale  unica  di  committenza  di  cui  all'articolo  18  che
provvede ad espletare le procedure di gara  per  la  selezione  degli
operatori economici che realizzano gli interventi. 
  8. Ai  fini  dell'erogazione  in  via  diretta  dei  contributi  il
Commissario straordinario puo' essere autorizzato,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di
durata  massima  venticinquennale,   sulla   base   di   criteri   di
economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento
a carico del bilancio dello Stato,  con  la  Banca  europea  per  gli
investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la
Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.  e  con  i  soggetti  autorizzati
all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del   decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le  rate  di  ammortamento  dei
mutui attivati sono pagate agli  istituti  finanziatori  direttamente
dallo Stato. 
  9. Per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei
Beni culturali o delle opere pubbliche di cui al comma 1 lettere a) e
c)  si  promuove  un  Protocollo  di  Intesa   tra   il   Commissario
straordinario, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo ed il rappresentante delle  Diocesi  coinvolte,  proprietarie
dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorita', modalita'  e
termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce
le  modalita'  attraverso  cui  rendere  stabile  e  continuativa  la
consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al  fine
di affrontare  e  risolvere  concordemente  i  problemi  in  fase  di
ricostruzione. 
  10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al  presente  articolo
avviene sulla base di quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229. 
  11.   Il   Commissario   straordinario   definisce,   con    propri
provvedimenti adottati d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, i criteri e le modalita' attuative del comma 6.