Art. 14 
 
Elaborazione di taluni prodotti a base  di  mosti  e  vini,  di  vini
  liquorosi, di vini spumanti e di  talune  bevande  spiritose  negli
  stabilimenti promiscui. Comunicazione preventiva 
  1. La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol,  di
vini liquorosi, di  prodotti  vitivinicoli  aromatizzati  e  di  vini
spumanti nonche' la  preparazione  delle  bevande  spiritose  di  cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino,  e
punto ii), del regolamento (CE) n. 110/2008 possono  essere  eseguite
anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella  cui
preparazione non e' ammesso l'impiego di  saccarosio,  dell'acquavite
di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal  regolamento
(UE)  n.  251/2014,   a   condizione   che   le   lavorazioni   siano
preventivamente comunicate, entro il quinto giorno  antecedente  alla
loro effettuazione, all'ufficio territoriale. 
  2. Il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol e gli altri prodotti
consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 sono detenuti in locali a
cio'  appositamente  destinati,  comunque  accessibili  al  controllo
dell'ufficio  territoriale  e  dichiarati  nella   planimetria,   ove
prevista. 
  3. Negli stabilimenti in cui si producono vini  spumanti  elaborati
con saccarosio, diversi dagli stabilimenti di cui al  comma  1,  sono
consentite le elaborazioni degli altri prodotti indicati al comma  1,
nonche' le elaborazioni di vini frizzanti, purche' tali  elaborazioni
siano preventivamente comunicate seguendo la procedura ivi  indicata.
In tale  caso,  non  sono  soggette  a  comunicazione  preventiva  le
elaborazioni di vino spumante. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  paragrafo  1,  del
          citato regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  del  15  gennaio  2008,  relativo  alla
          definizione,   alla   designazione,   alla   presentazione,
          all'etichettatura  e  alla  protezione  delle   indicazioni
          geografiche  delle  bevande  spiritose  e  che  abroga   il
          regolamento (CEE)  n.  1576/89  del  Consiglio,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  13  febbraio
          2008, n. L 39: 
              «Art. 2 - (Definizione di bevanda spiritosa) 1. Ai fini
          del  presente  regolamento,  per  «bevanda  spiritosa»   si
          intende la bevanda alcolica: 
              a) destinata al consumo umano; 
              b) avente caratteristiche organolettiche particolari; 
              c) avente un titolo alcolometrico minimo del 15%; 
              d) prodotta: 
              i) o direttamente: 
              - mediante distillazione, in presenza o meno di  aromi,
          di prodotti fermentati naturalmente, e/o 
              - mediante macerazione o trattamento simile di  materie
          vegetali  in  alcole  etilico  di  origine   agricola   e/o
          distillati di origine agricola, e/o  bevande  spiritose  ai
          sensi del presente regolamento, e/o 
              - mediante aggiunta di aromi, zuccheri o altri prodotti
          edulcoranti elencati nell'allegato I, punto 3, e/o di altri
          prodotti agricoli  e/o  alimentari  all'alcole  etilico  di
          origine agricola e/o a distillati di origine agricola e/o a
          bevande spiritose ai sensi del presente regolamento; 
              ii) o mediante miscelazione di  una  bevanda  spiritosa
          con una/uno o piu': 
              - altre bevande spiritose, e/o 
              - alcole etilico di origine agricola  o  distillati  di
          origine agricola, e/o 
              - altre bevande alcoliche, e/o 
              - bevande.». 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (UE)  n.
          251/2014 si veda nelle note all'art. 2.