(( Art. 14 - bis 
 
         Copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti 
                        delle Agenzie fiscali 
 
  1. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, le parole: «da espletare entro  il  31  dicembre
2016» sono sostituite dalle seguenti:  «da  concludere  entro  il  31
dicembre 2017». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 4-bis,  comma
          1, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,
          n.  125  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di   enti
          territoriali ( Disposizioni per  garantire  la  continuita'
          dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.
          Razionalizzazione  delle  spese  del   Servizio   sanitario
          nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e   di
          emissioni industriali): 
              "Art.  4-bis.  (Disposizioni   per   la   funzionalita'
          operativa delle Agenzie fiscali). 
              1. Ai fini  della  sollecita  copertura  delle  vacanze
          nell'organico  dei  dirigenti,  le  Agenzie  fiscali   sono
          autorizzate ad annullare le procedure  concorsuali  per  la
          copertura  di  posti  dirigenziali  bandite  e  non  ancora
          concluse   e   a   indire   concorsi   pubblici,   per   un
          corrispondente  numero  di  posti,  per  soli   esami,   da
          concludere entro il  31  dicembre  2017.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e  le
          relative   modalita'   selettive,   nel   rispetto    delle
          disposizioni di cui al decreto legislativo 30  marzo  2001,
          n. 165. I concorsi di cui al primo periodo sono avviati con
          priorita' rispetto alle procedure  di  mobilita',  compresa
          quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis,  del
          predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto  conto
          della peculiare professionalita'  alla  cui  verifica  sono
          finalizzati i  concorsi  stessi.  Al  personale  dipendente
          dalle Agenzie fiscali  e'  riservata  una  percentuale  non
          superiore al 30 per cento dei posti messi  a  concorso.  E'
          autorizzata l'assunzione dei  vincitori  nei  limiti  delle
          facolta' assunzionali delle Agenzie fiscali.".