Art. 14 Verifica del conseguimento degli obblighi e sanzioni 1. Ferma restando la scadenza dell'anno d'obbligo, fissata al 31 maggio dell'anno successivo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno i soggetti obbligati trasmettono al GSE i Certificati Bianchi posseduti ai sensi dell'art. 10 del decreto 20 luglio 2004. 2. Il GSE, dopo aver verificato il livello di conseguimento dell'obbligo annuo posto in capo a ciascun soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 4, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3, comunica le risultanze di tale verifica, per ciascuna delle due sessioni, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' all'AEEGSI ai fini di quanto disposto al comma 4 e all'art. 11 e al GME ai fini dell'aggiornamento dei conti proprieta' su cui sono depositati i Certificati Bianchi dei soggetti obbligati. 3. Il soggetto obbligato, se consegue una quota dell'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari ad almeno il 60%, puo' compensare la quota residua nell'anno successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4. 4. Nel caso di mancato conseguimento degli obblighi, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e fermo restando l'obbligo di conseguimento della quota non coperta, l'AEEGSI applica sanzioni per ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, comunicando le sanzioni applicate al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al GSE. 5. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 contribuiscono alla copertura degli oneri di cui all'art. 7, comma 1.