Art. 14 
 
Modifiche al decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21  in  materia  di
  revisione della disciplina della Golden Power e di controllo  degli
  investimenti extra UE 
 
  1.  Al  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, dopo il comma  8,  e'  aggiunto  il  seguente  «
8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e  ferme  le  invalidita'
previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi  di  notifica
di cui al presente articolo e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e  comunque  non
inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato  realizzato  dalle
imprese coinvolte  nell'ultimo  esercizio  per  il  quale  sia  stato
approvato il bilancio. »; 
  b) all'articolo 2: 
  1) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole « I pareri di  cui
al comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « e, nel caso  di  operazione
posta in essere da un soggetto esterno all'Unione europea, 1-ter »; 
  2) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: « 1-ter. Con uno  o
piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  dell'economia
e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno, (( con il Ministro della difesa )) e  con  il  Ministro
degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore,
previo  parere  delle  Commissioni  parlamentari   competenti,   sono
individuati ai fini della verifica in ordine alla sussistenza  di  un
pericolo per la sicurezza e l'ordine  pubblico,  i  settori  ad  alta
intensita' tecnologica tra cui: 
  a) le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento
e gestione dati, infrastrutture finanziarie; 
  b) tecnologie critiche,  compresa  l'intelligenza  artificiale,  la
robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni
a doppio  uso,  la  sicurezza  in  rete,  la  tecnologia  spaziale  o
nucleare; 
  c) sicurezza dell'approvvigionamento di input critici; 
  d) accesso a informazioni sensibili o capacita' di  controllare  le
informazioni sensibili. 
  Con i medesimi regolamenti sono individuati altresi'  la  tipologia
di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai  quali  non
si applica la disciplina di cui al presente articolo.  I  regolamenti
di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  e  sono
aggiornati almeno ogni tre anni. »; 
      3) al comma 2, dopo le parole  «  Qualsiasi  delibera,  atto  o
operazione, adottato da o nei confronti di una societa'  che  detiene
uno o piu' degli attivi individuati ai  sensi  del  comma  1  »  sono
aggiunte le seguenti « o 1-ter »; 
      4) al comma 5 primo  periodo,  dopo  le  parole  «  gli  attivi
individuati come strategici ai sensi del comma 1 » sono  aggiunte  le
seguenti: « nonche' di quelli di cui al comma 1-ter »; 
      5) al comma 6, primo periodo, dopo le  parole  «  comporti  una
minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali  dello  Stato
di cui al comma 3 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero  un  pericolo
per la sicurezza o per l'ordine pubblico »; dopo  l'ultimo  capoverso
e' inserito il seguente: « Per determinare se un investimento  estero
possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine  pubblico  e'  possibile
prendere in considerazione la circostanza che l'investitore straniero
e' controllato dal  governo  di  un  paese  terzo,  non  appartenente
all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi. »; 
      6) al comma 7 le parole «  di  cui  ai  commi  3  e  6  »  sono
sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi precedenti » e  dopo  la
lettera b) e' inserita la seguente: « b-bis) per le operazioni di cui
al comma 5 e' valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli
interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per
l'ordine pubblico; »; 
    c) all'articolo 3, dopo il comma 8 e'  aggiunto  il  seguente:  «
8-bis. Per quanto non previsto dal presente  decreto,  alle  sanzioni
amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni  di  cui  alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.  Non  si  applica  in  ogni  caso  il
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo  16  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. ». 
  2. Il presente articolo si applica solo alle procedure  avviate  in
data successiva alla sua entrata in vigore. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1,  2  e  3  del
          decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (Norme  in
          materia di poteri  speciali  sugli  assetti  societari  nei
          settori della difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'
          per  le  attivita'  di  rilevanza  strategica  nei  settori
          dell'energia, dei trasporti e  delle  comunicazioni),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. Poteri speciali nei  settori  della  difesa  e
          della sicurezza nazionale 
              1. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti
          di competenza, del Ministro della  difesa  o  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro
          dello  sviluppo  economico  e,  rispettivamente,   con   il
          Ministro dell'interno  o  con  il  Ministro  della  difesa,
          previa   comunicazione   alle   Commissioni    parlamentari
          competenti, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono individuate le attivita' di rilevanza  strategica  per
          il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse  le
          attivita' strategiche chiave, in relazione alle  quali  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
          su conforme deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  da
          trasmettere contestualmente alle  Commissioni  parlamentari
          competenti, possono essere  esercitati  i  seguenti  poteri
          speciali in caso di minaccia di grave pregiudizio  per  gli
          interessi  essenziali  della  difesa  e   della   sicurezza
          nazionale: 
              a) imposizione di specifiche condizioni  relative  alla
          sicurezza degli approvvigionamenti,  alla  sicurezza  delle
          informazioni, ai trasferimenti  tecnologici,  al  controllo
          delle  esportazioni  nel  caso  di  acquisto,  a  qualsiasi
          titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attivita'
          di  rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa   e
          sicurezza nazionale; 
              b) veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli
          organi di amministrazione di un'impresa di cui alla lettera
          a), aventi ad oggetto  la  fusione  o  la  scissione  della
          societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o
          di societa' controllate, il trasferimento all'estero  della
          sede  sociale,  il  mutamento  dell'oggetto   sociale,   lo
          scioglimento  della  societa',  la  modifica  di   clausole
          statutarie eventualmente adottate  ai  sensi  dell'articolo
          2351, terzo comma, del codice civile ovvero  introdotte  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
          1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          luglio  1994,   n.   474,   come   da   ultimo   modificato
          dall'articolo  3  del  presente  decreto,  le  cessioni  di
          diritti reali o di utilizzo relative  a  beni  materiali  o
          immateriali o l'assunzione di vincoli che  ne  condizionino
          l'impiego; 
              c) opposizione all'acquisto,  a  qualsiasi  titolo,  di
          partecipazioni in un'impresa di  cui  alla  lettera  a)  da
          parte di un soggetto diverso  dallo  Stato  italiano,  enti
          pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora
          l'acquirente   venga    a    detenere,    direttamente    o
          indirettamente, anche attraverso  acquisizioni  successive,
          per  interposta  persona  o  tramite  soggetti   altrimenti
          collegati, un livello della partecipazione al capitale  con
          diritto  di  voto  in  grado  di  compromettere  nel   caso
          specifico gli interessi  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale. A tale fine si considera altresi' ricompresa  la
          partecipazione detenuta da terzi con i  quali  l'acquirente
          ha stipulato uno dei patti  di  cui  all'articolo  122  del
          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero
          di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile. 
              1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare
          le attivita' di rilevanza  strategica  per  il  sistema  di
          difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono  la  tipologia
          di atti o operazioni all'interno di un medesimo  gruppo  ai
          quali non si applica  la  disciplina  di  cui  al  presente
          articolo. 
              2. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
          agli interessi essenziali della difesa  e  della  sicurezza
          nazionale derivante dalle delibere di cui alla  lettera  b)
          del  comma  1,  il   Governo   considera,   tenendo   conto
          dell'oggetto della delibera, la  rilevanza  strategica  dei
          beni o delle imprese oggetto di trasferimento,  l'idoneita'
          dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione  a
          garantire l'integrita' del sistema di  difesa  e  sicurezza
          nazionale, la sicurezza delle  informazioni  relative  alla
          difesa militare, gli interessi internazionali dello  Stato,
          la   protezione    del    territorio    nazionale,    delle
          infrastrutture critiche e strategiche  e  delle  frontiere,
          nonche' gli elementi di cui al comma 3. 
              3. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
          per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
          nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni  di
          cui alle lettere a) e c)  del  comma  1,  il  Governo,  nel
          rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza,
          considera,   alla   luce   della    potenziale    influenza
          dell'acquirente sulla  societa',  anche  in  ragione  della
          entita' della partecipazione acquisita: 
                a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle  modalita'
          di   finanziamento   dell'acquisizione,   della   capacita'
          economica,    finanziaria,    tecnica    e    organizzativa
          dell'acquirente nonche' del progetto industriale,  rispetto
          alla regolare prosecuzione delle attivita', al mantenimento
          del patrimonio  tecnologico,  anche  con  riferimento  alle
          attivita'  strategiche  chiave,  alla  sicurezza   e   alla
          continuita'  degli  approvvigionamenti,  oltre   che   alla
          corretta e puntuale esecuzione degli obblighi  contrattuali
          assunti  nei  confronti   di   pubbliche   amministrazioni,
          direttamente  o  indirettamente,  dalla  societa'  le   cui
          partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con  specifico
          riguardo  ai  rapporti  relativi  alla  difesa   nazionale,
          all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale; 
                b) l'esistenza, tenuto conto  anche  delle  posizioni
          ufficiali dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che
          facciano ritenere possibile la sussistenza  di  legami  fra
          l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono  i  principi
          di democrazia o dello Stato di diritto, che non  rispettano
          le norme del diritto internazionale  o  che  hanno  assunto
          comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della  comunita'
          internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
          hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
          o con soggetti ad esse comunque collegati. 
              4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui  al
          comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  una  informativa  completa  sulla
          delibera o sull'atto da adottare in modo da  consentire  il
          tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
          deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
          l'impresa  l'obbligo  di  notifica  al  pubblico  ai  sensi
          dell'articolo  114  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni. Entro  quindici  giorni  dalla  notifica  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri comunica  l'eventuale
          veto. Qualora si renda necessario  richiedere  informazioni
          all'impresa, tale termine e' sospeso, per una  sola  volta,
          fino al ricevimento delle informazioni richieste, che  sono
          rese entro il termine di  dieci  giorni.  Le  richieste  di
          informazioni  successive  alla  prima  non   sospendono   i
          termini.  Decorsi  i  predetti  termini  l'operazione  puo'
          essere effettuata. Il potere di cui al  presente  comma  e'
          esercitato  nella  forma  di  imposizione   di   specifiche
          prescrizioni   o   condizioni   ogniqualvolta   cio'    sia
          sufficiente  ad  assicurare  la  tutela   degli   interessi
          essenziali della difesa e  della  sicurezza  nazionale.  Le
          delibere o gli atti adottati  in  violazione  del  presente
          comma sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere  alla
          societa' e  all'eventuale  controparte  di  ripristinare  a
          proprie spese la situazione anteriore. Salvo che  il  fatto
          costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni  di
          cui  al  presente  comma  e'  soggetto   a   una   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  fino  al  doppio   del   valore
          dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per  cento
          del fatturato cumulato realizzato dalle  imprese  coinvolte
          nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
          bilancio. 
              5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri  di  cui
          al comma 1,  lettere  a)  e  c),  chiunque  acquisisce  una
          partecipazione  in  imprese  che  svolgono   attivita'   di
          rilevanza strategica per il sistema di difesa  e  sicurezza
          nazionale notifica l'acquisizione entro dieci  giorni  alla
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  trasmettendo  nel
          contempo  le  informazioni   necessarie,   comprensive   di
          descrizione  generale   del   progetto   di   acquisizione,
          dell'acquirente e del suo ambito di  operativita',  per  le
          valutazioni  di  cui  al  comma  3.   Nel   caso   in   cui
          l'acquisizione abbia  a  oggetto  azioni  di  una  societa'
          ammessa alla negoziazione  nei  mercati  regolamentati,  la
          notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente  venga
          a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione
          superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma  2,
          del testo unico di cui al decreto legislativo  24  febbraio
          1998,  n.  58,   e   successive   modificazioni,   e   sono
          successivamente notificate le acquisizioni che  determinano
          il superamento delle soglie del 3 per cento, 5  per  cento,
          10 per cento, 15 per cento, 20 per cento e 25 per cento. Il
          potere di imporre specifiche condizioni di cui al comma  1,
          lettera a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1,
          lettera c), e' esercitato entro quindici giorni dalla  data
          della notifica.  Qualora  si  renda  necessario  richiedere
          informazioni all'acquirente, tale termine e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Eventuali richieste di informazioni successive  alla  prima
          non sospendono i termini, decorsi i quali  l'acquisto  puo'
          essere effettuato. Fino alla notifica  e,  successivamente,
          comunque fino al decorso del termine per  l'imposizione  di
          condizioni o per l'esercizio del potere di  opposizione,  i
          diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto  diverso
          da  quello   patrimoniale,   connessi   alle   azioni   che
          rappresentano la partecipazione  rilevante,  sono  sospesi.
          Qualora   il   potere   sia    esercitato    nella    forma
          dell'imposizione di condizioni di cui al comma  1,  lettera
          a), in caso di eventuale inadempimento o  violazione  delle
          condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo  in
          cui perdura l'inadempimento o la violazione, i  diritti  di
          voto, o comunque i  diritti  aventi  contenuto  diverso  da
          quello patrimoniale,  connessi  alle  azioni  o  quote  che
          rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
          delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
          tali azioni  o  quote,  nonche'  le  delibere  o  gli  atti
          adottati con violazione o  inadempimento  delle  condizioni
          imposte,  sono  nulli.  L'acquirente  che  non  osservi  le
          condizioni imposte e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
          costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
          pari al doppio del valore dell'operazione  e  comunque  non
          inferiore  all'1  per  cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
          bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione il
          cessionario  non  puo'  esercitare  i  diritti  di  voto  e
          comunque  quelli  aventi  contenuto   diverso   da   quello
          patrimoniale, connessi alle  azioni  che  rappresentano  la
          partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse  azioni
          entro  un  anno.  In  caso  di  mancata   ottemperanza   il
          tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri, ordina la vendita delle suddette  azioni  secondo
          le  procedure  di  cui  all'articolo  2359-ter  del  codice
          civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate
          con il voto determinante di tali azioni sono nulle. 
              6. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
          per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, individuate
          con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  di
          cui al comma 1,  si  riferiscono  a  societa'  partecipate,
          direttamente o indirettamente, dal Ministero  dell'economia
          e delle finanze, il Consiglio  dei  Ministri  delibera,  ai
          fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al  medesimo
          comma, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze.  Le  notifiche  di  cui  ai  commi  4  e  5   sono
          immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              7. I  decreti  di  individuazione  delle  attivita'  di
          rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa  e   di
          sicurezza nazionale di  cui  al  comma  1  sono  aggiornati
          almeno ogni tre anni. 
              8. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
          competenti, su proposta del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri,
          il Ministro dell'interno, il Ministro  della  difesa  e  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico,    sono    emanate
          disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con
          riferimento alla  definizione,  nell'ambito  delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per  lo
          svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei
          poteri speciali previsti dal presente articolo.  Il  parere
          di cui al primo periodo e' espresso  entro  il  termine  di
          venti giorni dalla data di  trasmissione  dello  schema  di
          regolamento  alle  Camere.   Decorso   tale   termine,   il
          regolamento   puo'   essere   comunque    adottato.    Fino
          all'adozione  del  medesimo  regolamento,   le   competenze
          inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
          di cui al comma 1, e le attivita' conseguenti,  di  cui  ai
          commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per le societa' da esso partecipate,  ovvero,
          per le altre societa',  al  Ministero  della  difesa  o  al
          Ministero dell'interno,  secondo  i  rispettivi  ambiti  di
          competenza. 
              8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme  le
          invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi  gli
          obblighi  di  notifica  di  cui  al  presente  articolo  e'
          soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria  fino  al
          doppio del valore dell'operazione e comunque non  inferiore
          all'uno per cento del fatturato cumulato  realizzato  dalle
          imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per  il  quale  sia
          stato approvato il bilancio." 
              "Art.  2.  Poteri   speciali   inerenti   agli   attivi
          strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
          comunicazioni 
              1. Con  uno  o  piu'  regolamenti,  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, e successive modificazioni, su proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, del Ministro dello  sviluppo
          economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno  e  con
          il Ministro degli affari esteri, oltre che con  i  Ministri
          competenti per settore,  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti, sono individuati  le  reti  e  gli
          impianti,  ivi  compresi  quelli  necessari  ad  assicurare
          l'approvvigionamento minimo e  l'operativita'  dei  servizi
          pubblici essenziali, i  beni  e  i  rapporti  di  rilevanza
          strategica   per   l'interesse   nazionale   nei    settori
          dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni,  nonche'
          la  tipologia  di  atti  o  operazioni  all'interno  di  un
          medesimo gruppo ai quali non si applica  la  disciplina  di
          cui al presente articolo. I regolamenti  di  cui  al  primo
          periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni. 
              1-bis. I pareri di cui  al  comma  1  e,  nel  caso  di
          operazione  posta  in  essere  da   un   soggetto   esterno
          all'Unione europea, 1-ter sono espressi entro il termine di
          venti giorni dalla data di  trasmissione  degli  schemi  di
          regolamento  alle   Camere.   Decorso   tale   termine,   i
          regolamenti possono essere  comunque  adottati.  Qualora  i
          pareri espressi dalle Commissioni  parlamentari  competenti
          rechino identico contenuto, il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere  lo  schema
          di  regolamento,  indicandone  le  ragioni  in  un'apposita
          relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti
          sono espressi entro il termine di venti giorni  dalla  data
          di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento  puo'
          essere comunque adottato. 
              1-ter. Con uno o piu' regolamenti,  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze,  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'interno, con il Ministro della  difesa
          e con il Ministro degli affari  esteri,  oltre  che  con  i
          Ministri  competenti  per  settore,  previo  parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti,  sono  individuati  ai
          fini della  verifica  in  ordine  alla  sussistenza  di  un
          pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad
          alta intensita' tecnologica tra cui: 
              a) le infrastrutture  critiche  o  sensibili,  tra  cui
          immagazzinamento   e    gestione    dati,    infrastrutture
          finanziarie; 
              b)   tecnologie   critiche,   compresa   l'intelligenza
          artificiale, la robotica, i semiconduttori,  le  tecnologie
          con potenziali applicazioni a doppio uso, la  sicurezza  in
          rete, la tecnologia spaziale o nucleare; 
              c) sicurezza dell'approvvigionamento di input critici; 
              d) accesso a  informazioni  sensibili  o  capacita'  di
          controllare le informazioni sensibili. 
              Con i medesimi regolamenti sono individuati altresi' la
          tipologia di atti o operazioni all'interno di  un  medesimo
          gruppo ai quali non si applica  la  disciplina  di  cui  al
          presente articolo. I regolamenti di cui  al  primo  periodo
          sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente  disposizione  e  sono  aggiornati
          almeno ogni tre anni. 
              2. Qualsiasi delibera, atto o operazione,  adottato  da
          una  societa'  che  detiene  uno  o   piu'   degli   attivi
          individuati ai sensi del comma 1 o  1-ter,  che  abbia  per
          effetto modifiche della titolarita', del controllo o  della
          disponibilita' degli attivi medesimi o il cambiamento della
          loro destinazione, comprese le  delibere  dell'assemblea  o
          degli  organi  di  amministrazione  aventi  ad  oggetto  la
          fusione o la scissione  della  societa',  il  trasferimento
          all'estero della sede sociale,  il  mutamento  dell'oggetto
          sociale, lo scioglimento della  societa',  la  modifica  di
          clausole  statutarie  eventualmente   adottate   ai   sensi
          dell'articolo 2351, terzo comma, del codice  civile  ovvero
          introdotte  ai  sensi  dell'articolo  3,   comma   1,   del
          decreto-legge 31  maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come  da
          ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto,  il
          trasferimento dell'azienda o di rami di essa in  cui  siano
          compresi detti  attivi  o  l'assegnazione  degli  stessi  a
          titolo di garanzia, e' notificato,  entro  dieci  giorni  e
          comunque prima che vi sia data attuazione, alla  Presidenza
          del Consiglio dei  Ministri  dalla  societa'  stessa.  Sono
          notificate nei medesimi termini le delibere  dell'assemblea
          o  degli   organi   di   amministrazione   concernenti   il
          trasferimento  di  societa'  controllate  che  detengono  i
          predetti attivi. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri adottato su conforme deliberazione  del  Consiglio
          dei   Ministri,   da   trasmettere   contestualmente   alle
          Commissioni parlamentari competenti, puo'  essere  espresso
          il veto alle delibere, atti e operazioni di cui al comma 2,
          che  diano  luogo  a  una   situazione   eccezionale,   non
          disciplinata  dalla  normativa  nazionale  ed  europea   di
          settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi
          pubblici relativi alla sicurezza e al  funzionamento  delle
          reti  e   degli   impianti   e   alla   continuita'   degli
          approvvigionamenti. 
              4. Con la notifica di cui al comma  2,  e'  fornita  al
          Governo una informativa completa  sulla  delibera,  atto  o
          operazione in modo  da  consentire  l'eventuale  tempestivo
          esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per
          la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  ne'  per  la
          societa' l'obbligo di comunicazione al  pubblico  ai  sensi
          dell'articolo  114  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni. Entro quindici  giorni  dalla  notifica,  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri comunica  l'eventuale
          veto. Qualora si renda necessario  richiedere  informazioni
          alla societa', tale termine e' sospeso, per una sola volta,
          fino al ricevimento delle informazioni richieste, che  sono
          rese entro il termine di  dieci  giorni.  Le  richieste  di
          informazioni  successive  alla  prima  non   sospendono   i
          termini. Fino alla notifica e comunque fino al decorso  dei
          termini previsti dal presente comma e' sospesa  l'efficacia
          della  delibera,  dell'atto  o  dell'operazione  rilevante.
          Decorsi i termini previsti dal presente comma  l'operazione
          puo' essere effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3
          e'  espresso  nella  forma  di  imposizione  di  specifiche
          prescrizioni   o   condizioni   ogniqualvolta   cio'    sia
          sufficiente  ad  assicurare  la  tutela   degli   interessi
          pubblici di cui al comma 3. Le delibere o  gli  atti  o  le
          operazioni adottati o attuati in  violazione  del  presente
          comma sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere  alla
          societa' e  all'eventuale  controparte  di  ripristinare  a
          proprie spese la situazione anteriore. Salvo che  il  fatto
          costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni  di
          cui al comma 2 e  al  presente  comma  e'  soggetto  a  una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino  al  doppio  del
          valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per
          cento  del  fatturato  cumulato  realizzato  dalle  imprese
          coinvolte nell'ultimo esercizio  per  il  quale  sia  stato
          approvato il bilancio. 
              5.  L'acquisto  a  qualsiasi  titolo  da  parte  di  un
          soggetto esterno all'Unione europea  di  partecipazioni  in
          societa'  che  detengono  gli   attivi   individuati   come
          strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al
          comma   1-ter,   di   rilevanza   tale    da    determinare
          l'insediamento   stabile   dell'acquirente    in    ragione
          dell'assunzione  del  controllo  della  societa'   la   cui
          partecipazione   e'   oggetto   dell'acquisto,   ai   sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile e del testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  e'
          notificato  dall'acquirente   entro   dieci   giorni   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente  ad  ogni
          informazione utile alla descrizione generale  del  progetto
          di  acquisizione,  dell'acquirente  e  del  suo  ambito  di
          operativita'. Nel computo della partecipazione rilevante si
          tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con  cui
          l'acquirente  ha   stipulato   uno   dei   patti   previsti
          dall'articolo  122  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice
          civile. Per soggetto esterno all'Unione europea si  intende
          qualsiasi persona fisica o  giuridica,  che  non  abbia  la
          residenza,  la  dimora   abituale,   la   sede   legale   o
          dell'amministrazione  ovvero   il   centro   di   attivita'
          principale in uno Stato membro dell'Unione europea o  dello
          Spazio  economico  europeo  o  che  non  sia  comunque  ivi
          stabilito. 
              6. Qualora l'acquisto di cui al comma  5  comporti  una
          minaccia di grave  pregiudizio  agli  interessi  essenziali
          dello Stato di cui al comma 3 ovvero  un  pericolo  per  la
          sicurezza o per l'ordine pubblico,  entro  quindici  giorni
          dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  da  trasmettere
          contestualmente alle Commissioni  parlamentari  competenti,
          l'efficacia   dell'acquisto   puo'   essere    condizionata
          all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni  diretti
          a garantire la  tutela  dei  predetti  interessi.  In  casi
          eccezionali  di  rischio  per  la   tutela   dei   predetti
          interessi, non eliminabili  attraverso  l'assunzione  degli
          impegni di cui al primo periodo, il Governo  puo'  opporsi,
          sulla base della stessa procedura, all'acquisto. Fino  alla
          notifica e, successivamente, fino al  decorso  del  termine
          per l'eventuale  esercizio  del  potere  di  opposizione  o
          imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli
          aventi contenuto diverso da  quello  patrimoniale  connessi
          alle azioni o quote  che  rappresentano  la  partecipazione
          rilevante  sono  sospesi.  Decorsi  i   predetti   termini,
          l'operazione puo' essere effettuata. Qualora il potere  sia
          esercitato  nella   forma   dell'imposizione   di   impegni
          all'acquirente, in caso  di  inadempimento,  per  tutto  il
          periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i  diritti
          di voto o comunque i diritti aventi  contenuto  diverso  da
          quello patrimoniale,  connessi  alle  azioni  o  quote  che
          rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
          delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
          tali azioni o quote, o comunque  le  delibere  o  gli  atti
          adottati con violazione o  inadempimento  delle  condizioni
          imposte, sono nulli.  L'acquirente  che  non  adempia  agli
          impegni imposti e' altresi' soggetto, salvo  che  il  fatto
          costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
          pari al doppio del valore dell'operazione, e  comunque  non
          inferiore  all'1  per  cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
          bilancio. In caso di esercizio del  potere  di  opposizione
          l'acquirente non  puo'  esercitare  i  diritti  di  voto  e
          comunque  quelli  aventi  contenuto   diverso   da   quello
          patrimoniale, connessi alle  azioni  che  rappresentano  la
          partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse  azioni
          entro  un  anno.  In  caso  di  mancata   ottemperanza   il
          tribunale, su richiesta  del  Governo,  ordina  la  vendita
          delle  suddette  azioni  secondo  le   procedure   di   cui
          all'articolo 2359-ter del codice civile.  Le  deliberazioni
          assembleari eventualmente adottate con il voto determinante
          di  tali  azioni  sono  nulle.  Per   determinare   se   un
          investimento  estero  possa  incidere  sulla  sicurezza   o
          sull'ordine   pubblico    e'    possibile    prendere    in
          considerazione la circostanza che  l'investitore  straniero
          e'  controllato  dal  governo  di  un  paese   terzo,   non
          appartenente   all'Unione   europea,    anche    attraverso
          finanziamenti significativi. 
              7. I poteri speciali di cui ai  commi  precedenti  sono
          esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e
          non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto
          riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri: 
              a) l'esistenza,  tenuto  conto  anche  delle  posizioni
          ufficiali dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che
          facciano ritenere possibile la sussistenza  di  legami  fra
          l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono  i  principi
          di democrazia o dello Stato di diritto, che non  rispettano
          le norme del diritto internazionale  o  che  hanno  assunto
          comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della  comunita'
          internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
          hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
          o con soggetti ad esse comunque collegati; 
              b)  l'idoneita'   dell'assetto   risultante   dall'atto
          giuridico  o  dall'operazione,  tenuto  conto  anche  delle
          modalita'  di  finanziamento  dell'acquisizione   e   della
          capacita' economica, finanziaria, tecnica  e  organizzativa
          dell'acquirente, a garantire: 
              1)   la    sicurezza    e    la    continuita'    degli
          approvvigionamenti; 
              2) il mantenimento, la sicurezza e l'operativita' delle
          reti e degli impianti; 
              b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 e' valutata,
          oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi  di
          cui al comma 3, anche il pericolo per la  sicurezza  o  per
          l'ordine pubblico. 
              8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
          individuate  con  i  regolamenti  di  cui  al  comma  1  si
          riferiscono  a   societa'   partecipate,   direttamente   o
          indirettamente,  dal  Ministero   dell'economia   e   delle
          finanze,  il  Consiglio  dei  Ministri  delibera,  ai  fini
          dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3  e  6,
          su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il  Ministro
          delle infrastrutture e  dei  trasporti,  per  i  rispettivi
          ambiti di competenza. Le notifiche di cui ai commi  2  e  5
          sono  immediatamente   trasmesse   dalla   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze. 
              9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
          competenti, su proposta del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri,
          il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico  e  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, sentite le Autorita'  indipendenti  di  settore,
          ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione  del
          presente articolo, anche con riferimento alla  definizione,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello  Stato,  delle  modalita'
          organizzative   per   lo   svolgimento   delle    attivita'
          propedeutiche all'esercizio dei  poteri  speciali  previsti
          dal  presente  articolo.  Il   parere   sullo   schema   di
          regolamento e' espresso entro il termine  di  venti  giorni
          dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale
          termine, il  regolamento  puo'  essere  comunque  adottato.
          Qualora i pareri espressi  dalle  Commissioni  parlamentari
          competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove  non
          intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere  lo
          schema  di   regolamento,   indicandone   le   ragioni   in
          un'apposita   relazione.   I   pareri   definitivi    delle
          Commissioni competenti sono espressi entro  il  termine  di
          venti giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Decorso  tale
          termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Fino
          all'adozione  del  medesimo  regolamento,   le   competenze
          inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
          di cui ai commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti,  di  cui
          ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero  dell'economia
          e delle  finanze  per  le  societa'  da  esso  partecipate,
          ovvero, per le altre societa', al Ministero dello  sviluppo
          economico  o  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza." 
              "Art. 3. Abrogazioni e norme generali e transitorie 
              1. Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  1,
          comma  1,  lettera  c),  e  dall'articolo   2,   comma   6,
          l'acquisto, a qualsiasi titolo, da  parte  di  un  soggetto
          esterno all'Unione europea quale definito dall'articolo  2,
          comma 5, ultimo periodo, di partecipazioni in societa'  che
          detengono  uno  o  piu'  degli  attivi   individuati   come
          strategici  ai  sensi   dell'articolo   1,   comma   1,   e
          dell'articolo 2, comma 1, e'  consentito  a  condizione  di
          reciprocita', nel  rispetto  degli  accordi  internazionali
          sottoscritti dall'Italia o dall'Unione europea. 
              2. L'articolo 2 del decreto-legge 31  maggio  1994,  n.
          332, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio
          1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228  a
          231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,
          nonche'  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri  10  giugno  2004,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 139 del  16  giugno  2004,  cessano  di  avere
          efficacia, con riferimento ai singoli settori, a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore  dei  decreti,  relativi  a
          ciascun settore, di cui all'articolo  1,  comma  1,  e  dei
          regolamenti,   relativi   a   ciascun   settore,   di   cui
          all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Le  predette
          disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla  data
          di entrata in vigore dell'ultimo  dei  decreti  ovvero  dei
          regolamenti  di  cui  al  primo  periodo   che   completano
          l'individuazione  dei  settori.  Gli  amministratori  senza
          diritto  di  voto  eventualmente  nominati  ai  sensi   del
          predetto articolo 2 del  decreto-legge  n.  332  del  1994,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994,
          e successive modificazioni, e in carica alla data della sua
          abrogazione cessano alla scadenza del mandato. 
              3. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di
          entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1,  comma
          1,  le  disposizioni  attributive   dei   poteri   speciali
          contenute nel decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  in  data  28  settembre  1999,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n.  240  del  12  ottobre  1999,  e  nei
          decreti del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica in  data  8  novembre  1999  e  le
          clausole  statutarie  incompatibili   con   la   disciplina
          stabilita  dal  presente  decreto  in  materia  di   poteri
          speciali. 
              4. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di
          entrata in vigore dei regolamenti di  cui  all'articolo  2,
          comma 1, le disposizioni attributive  dei  poteri  speciali
          contenute nei decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri in data 5 ottobre 1995, in  data  21  marzo  1997,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  70  del  25  marzo
          1997, in data 17 settembre 1999, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999, e in data 23  marzo
          2006, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  79  del  4
          aprile 2006, e nei decreti del Ministro del tesoro in  data
          5 ottobre 1995, in data 16 ottobre 1995, in data  21  marzo
          1997, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  70  del  25
          marzo 1997, e in  data  24  marzo  1997,  pubblicato  nella
          stessa Gazzetta Ufficiale, nonche' nei decreti del Ministro
          del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
          in  data  17  settembre  1999,  pubblicati  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  237  dell'8  ottobre  1999,  e  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze in data  17  settembre  2004,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234  del  5  ottobre
          2004, e in data 1° aprile 2005. Cessano altresi'  di  avere
          efficacia a  partire  dalla  stessa  data  le  clausole  in
          materia  di  poteri   speciali   presenti   negli   statuti
          societari. 
              5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
          1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          luglio 1994,  n.  474,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) le parole: "Le societa' operanti nei settori di  cui
          all'articolo  2"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "Le
          societa'  operanti  nei  settori  della  difesa   e   della
          sicurezza nazionale,  dell'energia,  dei  trasporti,  delle
          comunicazioni e degli altri pubblici servizi"; 
              b) le parole: "per le societa' di cui  all'articolo  2"
          sono sostituite dalle seguenti: "per le  societa'  operanti
          nei settori della difesa e della sicurezza  nazionale,  dei
          trasporti, delle comunicazioni, dell'energia e degli  altri
          pubblici servizi". 
              6. All'articolo 119, comma 1, del codice  del  processo
          amministrativo, di cui all'allegato 1  annesso  al  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la  lettera  c)  e'
          inserita la seguente: 
                "c-bis) i provvedimenti adottati  nell'esercizio  dei
          poteri  speciali  inerenti  alle  attivita'  di   rilevanza
          strategica nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
          comunicazioni;". 
              7. All'articolo 133, comma 1, del codice  del  processo
          amministrativo, di cui all'allegato 1  annesso  al  decreto
          legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  dopo  la   lettera
          z-quater) e' aggiunta, in fine, la seguente: 
                "z-quinquies) le controversie relative  all'esercizio
          dei poteri speciali inerenti alle  attivita'  di  rilevanza
          strategica nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
          comunicazioni;". 
              8. All'articolo 135, comma 1, del codice  del  processo
          amministrativo, di cui all'allegato 1  annesso  al  decreto
          legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  la  lettera  h)  e'
          sostituita dalla seguente: 
                "h) le controversie relative all'esercizio dei poteri
          speciali inerenti alle attivita'  di  rilevanza  strategica
          nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e  nei
          settori    dell'energia,    dei    trasporti    e     delle
          comunicazioni;". 
              8-bis. Per quanto non previsto  dal  presente  decreto,
          alle sanzioni amministrative  pecuniarie  si  applicano  le
          disposizioni di cui alla legge 24 novembre  1981,  n.  689.
          Non si applica in ogni caso il pagamento in misura  ridotta
          di cui all'articolo 16 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689.".