Art. 14 Reti isolate di GNL 1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico oltre a provvedere, in linea con quanto gia' previsto dalla regolazione per le reti isolate, ad aggiornare le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, determina i parametri e i criteri di calcolo per la remunerazione del servizio di distribuzione, di misura e, limitatamente per i clienti vulnerabili, di vendita di gas naturale anche derivante da GNL attraverso le stesse reti.