Art. 14 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I  soggetti  pubblici
interessati svolgono le attivita' ivi previste con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2.  I   proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie accertate dagli organi  dello  Stato  nelle
materie di competenza statale, per le violazioni di cui  al  presente
decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati allo Stato di previsione della spesa del Ministero  della
salute  e  destinati  al   miglioramento   della   programmazione   e
dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli. 
  3. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal
presente decreto e'  aggiornata  ogni  due  anni,  sulla  base  delle
variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo  per  l'intera
collettivita', rilevato dall'ISTAT,  mediante  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute.