Art. 14. Ruolo organico 1. La dotazione organica del CREA e' deliberata, nei limiti della dotazione organica al 1° gennaio 2015 del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, incrementata da un numero di posti pari alle unita' di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferito dall'Istituto nazionale di economia agraria, su proposta del Direttore generale, dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio scientifico, con riferimento ai profili del personale tecnico e scientifico, in base ai profili stabiliti dalla disciplina fissata dai Contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed e' approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Con la dotazione organica vengono stabilite le esigenze complessive di personale in rapporto alle attivita' e ai compiti istituzionali del CREA in coerenza con il Piano triennale di attivita'. La dotazione organica puo' essere ridefinita periodicamente in relazione alle esigenze evidenziate dal Piano triennale di attivita', nonche' a seguito della riorganizzazione delle sedi di ricerca, degli uffici e in caso di attribuzione di nuove funzioni. 3. Il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta del Direttore generale, il Piano triennale del fabbisogno di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.