Art. 14 
 
 
                     Modifiche dell'articolo 11 
                 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 
 
  1. All'articolo 11 della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Con  uno  o  piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del  mare,  di  concerto  con  i   Ministri   della   salute,   delle
infrastrutture e dei  trasporti,  della  difesa,  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo e dello sviluppo economico, secondo
le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o  piu'  regolamenti,
distinti  per   sorgente   sonora   relativamente   alla   disciplina
dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo,  da
natanti, da imbarcazioni  di  qualsiasi  natura,  dagli  impianti  di
risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal
vivo, nonche' dagli impianti eolici.»; 
    b) dopo il comma 1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Con  le
modalita' di cui al comma 1 possono essere modificati  o  abrogati  i
seguenti regolamenti in materia di inquinamento acustico: decreto del
Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n.  142,  decreto  del
Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459, decreto del
Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001, n. 304, e decreto  del
Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 1997,  n.  496.  Con  le
medesime modalita' i predetti regolamenti  possono  essere  integrati
per  quanto  attiene  alla  disciplina   dell'inquinamento   acustico
derivante da aviosuperfici,  elisuperfici  e  idrosuperfici,  nonche'
dalle nuove localizzazioni aeroportuali.»; 
    c) al comma 2, le parole: «devono essere» sono  sostituite  dalle
seguenti: «e comma 1-bis  sono»,  e  dopo  le  parole:  «dallo  Stato
italiano»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e   sono   sottoposti   ad
aggiornamento in funzione di modifiche normative o di nuovi  elementi
conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il testo dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n.
          447, citata nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 11. (Regolamenti di esecuzione). - 1. Con  uno  o
          piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  della
          salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa,
          dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e  dello
          sviluppo economico, secondo le  rispettive  competenze,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400,  sono  adottati  uno  o  piu'  regolamenti,
          distinti per sorgente sonora relativamente alla  disciplina
          dell'inquinamento  acustico  avente  origine  dal  traffico
          marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura,
          dagli impianti di risalita a fune e  a  cremagliera,  dagli
          eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonche' dagli impianti
          eolici. 
              1-bis. Con le modalita'  di  cui  al  comma  1  possono
          essere modificati o  abrogati  i  seguenti  regolamenti  in
          materia di inquinamento acustico:  decreto  del  Presidente
          della Repubblica del 30 marzo 2004,  n.  142,  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998,  n.  459,
          decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile  2001,
          n. 304, e decreto del Presidente della  Repubblica  del  11
          dicembre 1997, n. 496. Con le medesime modalita' i predetti
          regolamenti possono essere  integrati  per  quanto  attiene
          alla disciplina  dell'inquinamento  acustico  derivante  da
          aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, nonche'  dalle
          nuove localizzazioni aeroportuali. 
              2. I regolamenti di cui al comma 1 e comma  1-bis  sono
          armonizzati con le direttive dell'Unione  europea  recepite
          dallo Stato italiano e sono sottoposti ad aggiornamento  in
          funzione  di  modifiche  normative  o  di  nuovi   elementi
          conoscitivi, secondo criteri di semplificazione. 
              3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree
          esclusivamente  interessate  da  installazioni  militari  e
          nelle attivita' delle Forze armate sono  definiti  mediante
          specifici accordi dai  comitati  misti  paritetici  di  cui
          all'articolo 3  della  L.  24  dicembre  1976,  n.  898,  e
          successive modificazioni.».