Art. 14 
 
 
            (Riparto del Fondo di solidarieta' comunale) 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 450, le parole: "8 per cento", ovunque ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: "4 per cento"; 
  b) dopo il comma 450 e' inserito il seguente: "450-bis. Per il solo
anno 2017, la quota  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  449  non
distribuita,  nel  limite  di  14  milioni  di  euro,  unitamente  al
contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione  del
minor gettito per l'anno 2016, nel limite di 11 milioni di euro, sono
accantonati per essere attribuiti a favore dei comuni che  presentino
contemporaneamente una variazione negativa degli effetti  perequativi
derivanti dall'aggiornamento della metodologia di determinazione  dei
fabbisogni standard di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
44 del 22 febbraio 2017,  una  variazione  negativa  della  dotazione
netta del Fondo di solidarieta' comunale  per  l'anno  2017  rispetto
alla  dotazione  netta  considerata  per  il  calcolo  delle  risorse
storiche di riferimento di cui al comma 450 e una variazione negativa
superiore al 1.3  per  cento  della  dotazione  netta  del  Fondo  di
solidarieta' comunale per l'anno 2017 rispetto alla  dotazione  netta
del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2016. Il riparto  viene
effettuato in proporzione alla distanza dalla  percentuale  del  -1.3
per cento dello scostamento tra  la  dotazione  netta  del  Fondo  di
solidarieta' comunale del 2017 e la  dotazione  netta  del  Fondo  di
solidarieta' comunale del 2016 in percentuale delle risorse  storiche
nette di riferimento cosi' come modificate in base alle  disposizioni
previste dal comma 450.".