Art. 14 Licei musicali, coreutici e artistici 1. I licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilita', nel secondo biennio e nell'ultimo anno, in attuazione dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015, ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente e al fine di offrire agli studenti la possibilita' di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa. 2. Al fine di pervenire a un'adeguata distribuzione delle specificita' strumentali nei licei musicali e' progressivamente prevista, per ciascun corso quinquennale, la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, e di non piu' di tre insegnamenti dello stesso strumento, con possibilita' di derogare a tale limite sino a cinque insegnamenti solo nel caso del pianoforte, ferma restando la necessita' di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente. 3. I licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le universita' possono stipulare accordi con gli enti locali, le istituzioni culturali e le realta' produttive, al fine di valorizzare le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di potenziare le competenze delle studentesse e degli studenti nella pratica artistica. 4. Le scuole di cui all'articolo 12, i licei musicali e coreutici, anche in rete tra loro, gli istituti superiori di studi musicali e coreutici e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, possono stipulare accordi di programma, anche con gli enti locali, per regolare forme di collaborazione.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n.107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162 S.O.: «28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilita'. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identita' digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attivita' culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita' di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identita' digitale, le modalita' di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalita' di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonche' i criteri e le modalita' per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.». - Si riporta il testo dell'art. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243: «Art. 11. (Istituzioni non statali). - 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali gia' esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformita' dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la disponibilita' di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale. 2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformita' dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato e' integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attivita' formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali. 4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie gia' abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico.».