Art. 14 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato  di
educazione  e  di  istruzione  su  tutto  il   territorio   nazionale
attraverso l'attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale  di
cui all'articolo 8, a decorrere dall'anno scolastico  2018/2019  sono
gradualmente  superati  gli  anticipi  di  iscrizione   alla   scuola
dell'infanzia statale e paritaria di cui all'articolo 2  del  decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. 
  2. Il superamento degli anticipi di cui al comma 1  e'  subordinato
alla effettiva  presenza  sui  territori  di  servizi  educativi  per
l'infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione. 
  3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso  ai  posti
di educatore  di  servizi  educativi  per  l'infanzia  e'  consentito
esclusivamente a coloro che sono in possesso della  laurea  triennale
in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per
educatori  dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  o  della  laurea
quinquennale a ciclo unico  in  Scienze  della  formazione  primaria,
integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60  crediti
formativi universitari. Continuano ad avere validita'  per  l'accesso
ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli  conseguiti
nell'ambito   delle   specifiche   normative   regionali   ove    non
corrispondenti a quelli di  cui  al  periodo  precedente,  conseguiti
entro la data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. A decorrere dall'aggiornamento successivo all'entrata in  vigore
del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  sono  definite  le  modalita'  di
riconoscimento del servizio prestato a partire  dall'anno  scolastico
2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all'articolo 1,  comma  630,
della legge n. 296 del 2006 da coloro che sono in possesso del titolo
di  accesso  all'insegnamento  nella  scuola  dell'infanzia  ai  fini
dell'aggiornamento  periodico  del  punteggio  delle  graduatorie  ad
esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27  dicembre  2006,  n.  296,  e  delle  graduatorie  d'istituto  del
personale docente a tempo determinato. 
  5. I servizi socio-educativi per la prima infanzia istituiti presso
enti e  reparti  del  Ministero  della  difesa  restano  disciplinati
dall'articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  6. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale  e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme
di attuazione, nel rispetto della  legge  costituzionale  18  ottobre
2001, n. 3. 
  7. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  sono  individuate,   avvalendosi   dell'Ufficio   per
l'istruzione in  lingua  slovena,  le  modalita'  di  attuazione  del
presente decreto per i servizi educativi e  le  scuole  dell'infanzia
con lingua di insegnamento slovena e  bilingue  sloveno-italiano  del
Friuli-Venezia Giulia. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni Silveri, Presidente del 
                               Consiglio dei ministri 
 
                               Fedeli, Ministro dell'istruzione, 
                               dell'universita' e della ricerca 
 
                               Madia, Ministro per la semplificazione 
                               e la pubblica amministrazione 
 
                               Padoan, Ministro dell'economia e delle 
                               finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta l'art. 1,  comma  605,  lettera  c)  della
          citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              «605. Per meglio qualificare  il  ruolo  e  l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore    efficacia    ed    efficienza    al     sistema
          dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro  della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: 
                (omissis); 
                c)  la  definizione  di  un   piano   triennale   per
          l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
          gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, circa  la  concreta  fattibilita'  dello
          stesso, per complessive 150.000 unita',  al  fine  di  dare
          adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e  di
          evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere  piu'
          funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni  tese
          ad abbassare l'eta' media del  personale  docente.  Analogo
          piano di assunzioni a tempo  indeterminato  e'  predisposto
          per il  personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario
          (ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
          attuazione dei piani di  cui  alla  presente  lettera  sono
          conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
          di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente  all'applicazione
          del piano triennale, il Ministro della pubblica  istruzione
          realizza un'attivita' di monitoraggio  sui  cui  risultati,
          entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  riferisce  alle  competenti   Commissioni
          parlamentari, anche al fine di individuare nuove  modalita'
          di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
          attuali sistemi  di  reclutamento  del  personale  docente,
          nonche' di verificare, al fine della  gestione  della  fase
          transitoria,  l'opportunita'  di  procedere   a   eventuali
          adattamenti in relazione  a  quanto  previsto  nei  periodi
          successivi. Con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente  legge  le  graduatorie  permanenti  di  cui
          all'art.  1  del  decreto-legge  7  aprile  2004,  n.   97,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,
          n. 143, sono trasformate  in  graduatorie  ad  esaurimento.
          Sono fatti salvi gli inserimenti nelle  stesse  graduatorie
          da effettuare per il biennio 2007-2008 per i  docenti  gia'
          in  possesso   di   abilitazione,   e   con   riserva   del
          conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
          frequentano, alla data di entrata in vigore della  presente
          legge, i corsi abilitanti speciali  indetti  ai  sensi  del
          predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i  corsi  presso  le
          scuole  di  specializzazione  all'insegnamento   secondario
          (SISS), i corsi biennali accademici di secondo  livello  ad
          indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica  della
          musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
          in Scienza della formazione primaria. La  predetta  riserva
          si intende sciolta  con  il  conseguimento  del  titolo  di
          abilitazione.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione, sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica
          istruzione  (CNPI),  e'  successivamente  disciplinata   la
          valutazione dei titoli e dei servizi  dei  docenti  inclusi
          nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione  ai
          futuri concorsi per esami e titoli.  In  correlazione  alla
          predisposizione  del  piano  per   l'assunzione   a   tempo
          indeterminato  per  il  personale  docente  previsto  dalla
          presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1°  settembre
          2007 la disposizione di cui  al  punto  B.3),  lettera  h),
          della  tabella  di  valutazione  dei  titoli  allegata   al
          decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E'  fatta
          salva la valutazione in misura doppia dei servizi  prestati
          anteriormente alla predetta data. Ai  docenti  in  possesso
          dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita  entro
          la data di scadenza  dei  termini  per  l'inclusione  nelle
          graduatorie permanenti per il biennio  2005/2006-2006/2007,
          privi del requisito di servizio di insegnamento  che,  alla
          data di entrata in vigore della legge  3  maggio  1999,  n.
          124, erano inseriti negli elenchi compilati  ai  sensi  del
          decreto del Ministro della pubblica istruzione 13  febbraio
          1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del  3
          maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione  nel
          secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento
          musicale nella scuola media  previsto  dall'art.  1,  comma
          2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono
          comunque fatte salve le assunzioni  a  tempo  indeterminato
          gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
          Sui  posti  vacanti  e  disponibili  relativi   agli   anni
          scolastici 2007/2008,  2008/2009  e  2009/2010,  una  volta
          completate le nomine di cui al comma 619, si  procede  alla
          nomina dei candidati che  abbiano  partecipato  alle  prove
          concorsuali della procedura riservata bandita  con  decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione  3  ottobre  2006,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  4ª  Serie  speciale
          «Concorsi ed esami» - n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano
          completato la  relativa  procedura  concorsuale  riservata,
          alla quale siano stati ammessi  per  effetto  dell'aliquota
          aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e  non
          nominati in relazione al  numero  dei  posti  previsti  dal
          bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati
          che  abbiano  partecipato  alle  prove  concorsuali   delle
          procedure riservate bandite  con  decreto  dirigenziale  17
          dicembre 2002, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª
          Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 20 dicembre
          2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006,
          che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di
          formazione previsti dalle medesime  procedure,  ma  non  si
          siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie  per
          la partecipazione agli stessi corsi  di  formazione.  Detti
          candidati possono partecipare  a  domanda  ad  un  apposito
          periodo di formazione e sono ammessi  a  completare  l'iter
          concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati
          bandi, inserendosi nelle rispettive  graduatorie  dopo  gli
          ultimi graduati. L'onere relativo al  corso  di  formazione
          previsto dal precedente periodo deve essere  sostenuto  nei
          limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le  nomine,
          fermo restando  il  regime  autorizzatorio  in  materia  di
          assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge  27
          dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo  l'ordine  di
          indizione  delle  medesime  procedure  concorsuali.   Nella
          graduatoria del concorso riservato indetto con  il  decreto
          dirigenziale 17 dicembre  2002  sono,  altresi',  inseriti,
          ulteriormente  in  coda,  coloro  che   hanno   frequentato
          nell'ambito  della   medesima   procedura   il   corso   di
          formazione, superando il successivo esame  finale,  ma  che
          risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico
          di presidenza; 
                (omissis).». 
              - Si riporta l'art. 596 del citato decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66: 
              «Art.   596   (Fondo   per   l'organizzazione   e    il
          funzionamento  di  servizi  socio-educativi  per  la  prima
          infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti  e
          reparti   del   Ministero   della   difesa).   -   1.   Per
          l'organizzazione   e   il    funzionamento    di    servizi
          socio-educativi per la prima infanzia destinati  ai  minori
          di eta' fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero
          della difesa, e' istituito un fondo con  una  dotazione  di
          euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 
              1-bis. Il fondo di cui al comma  1  e'  finanziato  per
          l'importo di 2 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  di  5
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2016  e  2017.  Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
          quota nazionale del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,
          programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018,
          la dotazione del fondo di cui al  comma  1  e'  determinata
          annualmente ai sensi dell'art. 11,  comma  3,  lettera  d),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              2. La programmazione e  la  progettazione  relativa  ai
          servizi di cui al comma 1, nel rispetto delle  disposizioni
          normative e regolamentari vigenti nelle regioni  presso  le
          quali  sono  individuate  le  sedi  di  tali  servizi,   e'
          effettuata in collaborazione con  il  Dipartimento  per  le
          politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei
          ministri,  sentito  il  comitato  tecnico-scientifico   del
          Centro  nazionale  di  documentazione  e  di  analisi   per
          l'infanzia  e  l'adolescenza,  di  cui   al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103. 
              3. I servizi socio-educativi di cui  al  comma  1  sono
          accessibili  oltre  che  da  minori  figli  di   dipendenti
          dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di
          dipendenti delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
          dello Stato, nonche' da minori figli  di  dipendenti  delle
          amministrazioni  locali  e  da  minori  che   non   trovano
          collocazione  nelle   strutture   pubbliche   comunali,   e
          concorrono a integrare l'offerta  complessiva  del  sistema
          integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia
          e del relativo Piano straordinario  di  intervento  di  cui
          all' art. 1, comma 1259, della legge 27 dicembre  2006,  n.
          296, come modificato dall' art. 2, comma 457,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244.». 
              -  La  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
          «Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione» e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001, n. 248.