Art. 14 
 
 
           Tutela della gravidanza, malattia e infortunio 
 
  1.  La  gravidanza,  la  malattia  e  l'infortunio  dei  lavoratori
autonomi che prestano la loro attivita' in via  continuativa  per  il
committente non comportano l'estinzione del rapporto  di  lavoro,  la
cui esecuzione, su richiesta del lavoratore,  rimane  sospesa,  senza
diritto  al  corrispettivo,  per   un   periodo   non   superiore   a
centocinquanta giorni per anno solare,  fatto  salvo  il  venir  meno
dell'interesse del committente. 
  2. In caso di  maternita',  previo  consenso  del  committente,  e'
prevista la possibilita' di sostituzione delle lavoratrici  autonome,
gia' riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al
decreto legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  da  parte  di  altri
lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in  possesso
dei  necessari  requisiti  professionali,  nonche'  dei  soci,  anche
attraverso  il  riconoscimento  di   forme   di   compresenza   della
lavoratrice e del suo sostituto. 
  3. In caso di malattia o infortunio di gravita' tale da impedire lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa per oltre sessanta  giorni,  il
versamento dei contributi previdenziali e dei premi  assicurativi  e'
sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino  ad
un massimo di due anni, decorsi i quali il  lavoratore  e'  tenuto  a
versare i contributi  e  i  premi  maturati  durante  il  periodo  di
sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i  mesi  di
sospensione. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  3,  valutati  in
70.000 euro per l'anno 2017, si provvede ai sensi  dell'articolo  25,
comma 3. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta l'art. 4 del citato decreto legislativo n.
          151 del 2001: 
              «Art. 4 (Sostituzione di lavoratrici  e  lavoratori  in
          congedo - legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge 8
          marzo 2000, n. 53, art. 10). -  1.  In  sostituzione  delle
          lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in  virtu'
          delle disposizioni del presente testo unico, il  datore  di
          lavoro  puo'  assumere  personale  con  contratto  a  tempo
          determinato   o   utilizzare   personale   con    contratto
          temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, secondo
          comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962,  n.  230,  e
          dell'art. 1, comma 2, lettera c),  della  legge  24  giugno
          1997, n. 196, e con l'osservanza delle  disposizioni  delle
          leggi medesime. 
              2. L'assunzione di  personale  a  tempo  determinato  e
          l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di
          lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi  del  presente
          testo unico puo' avvenire anche con  anticipo  fino  ad  un
          mese rispetto al  periodo  di  inizio  del  congedo,  salvo
          periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. 
              3. Nelle aziende con meno di venti  dipendenti,  per  i
          contributi  a  carico  del  datore  di  lavoro  che  assume
          personale con contratto a tempo determinato in sostituzione
          di lavoratrici e lavoratori in  congedo,  e'  concesso  uno
          sgravio  contributivo  del  50   per   cento.   Quando   la
          sostituzione avviene con contratto  di  lavoro  temporaneo,
          l'impresa  utilizzatrice   recupera   dalla   societa'   di
          fornitura le somme corrispondenti allo  sgravio  da  questa
          ottenuto. 
              4. Le disposizioni del  comma  3  trovano  applicazione
          fino al compimento di un anno  di  eta'  del  figlio  della
          lavoratrice o del lavoratore  in  congedo  o  per  un  anno
          dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. 
              5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di
          cui  al  Capo  XI,  e'  possibile  procedere,  in  caso  di
          maternita' delle suddette lavoratrici, e comunque entro  il
          primo anno  di  eta'  del  bambino  o  nel  primo  anno  di
          accoglienza  del  minore   adottato   o   in   affidamento,
          all'assunzione  di  personale  a  tempo  determinato  e  di
          personale temporaneo, per  un  periodo  massimo  di  dodici
          mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.».