Art. 14 
 
 
                          Bilancio sociale 
 
  1. Gli enti del Terzo  settore  con  ricavi,  rendite,  proventi  o
entrate comunque denominate superiori ad 1  milione  di  euro  devono
depositare presso il registro unico nazionale del  Terzo  settore,  e
pubblicare nel proprio sito internet,  il  bilancio  sociale  redatto
secondo linee guida adottate con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  sentiti  la  Cabina  di  regia   di   cui
all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo
conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attivita' esercitata
e  delle  dimensioni  dell'ente,  anche  ai  fini  della  valutazione
dell'impatto sociale delle attivita' svolte. 
  2. Gli enti del Terzo  settore  con  ricavi,  rendite,  proventi  o
entrate comunque denominate superiori a centomila euro  annui  devono
in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati  nel  proprio
sito internet, o nel sito internet  della  rete  associativa  di  cui
all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi  o
corrispettivi a  qualsiasi  titolo  attribuiti  ai  componenti  degli
organi di amministrazione e  controllo,  ai  dirigenti  nonche'  agli
associati.