Art. 14 
 
 
                Attivazione della garanzia del fondo 
 
  1. La garanzia del fondo puo' essere attivata nei seguenti casi: 
  a) ove sia revocata la pensione da parte dell'INPS; 
  b) qualora l'ammontare totale delle rate di  ammortamento  dell'APE
non corrisposte all'istituto finanziatore  risulti  superiore  a  200
euro e siano trascorsi centottanta  giorni  dalla  data  di  scadenza
dell'ultima rata che ha concorso al superamento  del  limite  di  200
euro; 
  c) ove l'impresa assicuratrice non adempia all'obbligazione assunta
in caso di premorienza del richiedente dell'APE; 
  d)  qualora  il   soggetto   finanziatore,   che   non   e'   stato
tempestivamente informato del decesso del richiedente l'APE, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, abbia erogato successivamente  al  decesso
quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei centottanta giorni
successivi. 
  2. Nei casi di cui al comma 1,  lettera  a),  successivamente  alla
comunicazione  di  revoca   della   pensione   da   parte   dell'INPS
all'istituto finanziatore, quest'ultimo notifica al gestore, entro il
termine di nove mesi dalla ricezione della comunicazione dell'INPS, a
pena di inefficacia della garanzia, la richiesta  di  intervento  del
fondo di garanzia, secondo  l'apposita  modulistica  predisposta  dal
gestore. 
  3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l'istituto finanziatore,
trascorsi ulteriori novanta  giorni  dalla  scadenza  indicata  nella
stessa lettera b), notifica al gestore, entro il termine di nove mesi
dal decorso degli ulteriori novanta giorni di cui al presente  comma,
a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento  del
fondo di garanzia, secondo  l'apposita  modulistica  predisposta  dal
gestore. 
  4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'istituto finanziatore,
verificato il mancato rimborso dell'impresa  assicuratrice,  notifica
al gestore, entro il termine di nove mesi dall'inadempimento, a  pena
di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento  del  fondo
di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dal  gestore,
corredata della documentazione ivi prevista. 
  5. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), l'istituto  finanziatore
notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dalla scadenza del
termine di cui alla stessa lettera d), a pena  di  inefficacia  della
garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia nei limiti
delle somme  erogate  dopo  il  decesso  e  non  recuperate,  secondo
l'apposita modulistica predisposta dal gestore. 
  6. Entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta di  cui  ai
commi 2, 3, 4 e 5, il gestore, verificati i presupposti, provvede  al
pagamento all'istituto finanziatore di quanto dovuto. 
  7. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui al  comma
4, il termine di cui  al  comma  6  e'  sospeso  fino  alla  data  di
ricezione della documentazione mancante. La garanzia del fondo decade
qualora la documentazione non pervenga al gestore entro il termine di
centottanta giorni dalla data della  richiesta  della  documentazione
mancante.