Art. 14 
 
                     Attivita' di progettazione 
 
  1. I  progetti  sono  costituiti  dagli  elaborati  indicati  negli
articoli 15, 16, 17, 18 e 19, i cui contenuti  sono  quelli  previsti
dal decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
emanato ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del Codice dei  contratti
pubblici, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito dal comma  6  del
presente articolo. L'elenco degli elaborati che compongono i  singoli
livelli  di  progettazione  e'  esaustivo  e   sostitutivo   rispetto
all'elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di  cui
al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato
ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  3,  del  Codice  dei  contratti
pubblici. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5,  del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, il Ministero dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo definisce, entro  sei  mesi  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, linee di  indirizzo,  norme  tecniche  e
criteri ulteriori preordinati alla progettazione e alla esecuzione di
lavori sui beni di cui all'articolo 1. 
  2. La scheda tecnica di cui all'articolo 147, comma 2,  del  Codice
dei  contratti  pubblici  e'  finalizzata  all'individuazione   delle
caratteristiche del bene oggetto di intervento e descrive gli aspetti
di criticita' della conservazione del bene culturale prospettando gli
interventi opportuni. 
  3. L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali,  indicati
all'articolo 1, e' disposto,  di  regola,  sulla  base  del  progetto
esecutivo. 
  4. La progettazione esecutiva puo'  essere  omessa  nelle  seguenti
ipotesi: 
  a) per i lavori su beni culturali  mobili,  superfici  decorate  di
beni architettonici e materiali  storicizzati  di  beni  immobili  di
interesse storico, artistico o archeologico, allorche' non presentino
complessita' realizzative, quali ad esempio la  ripulitura  ed  altri
interventi  che   presentano   caratteristiche   di   semplicita'   e
serialita'; 
  b)  negli  altri  casi,   qualora   il   responsabile   unico   del
procedimento, accertato che la natura e le caratteristiche del  bene,
ovvero il suo stato di conservazione, sono  tali  da  non  consentire
l'esecuzione di analisi e rilievi  esaustivi  o  comunque  presentino
soluzioni   determinabili   solo   in   corso    d'opera,    disponga
l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale
costo deve trovare corrispondente  copertura  nel  quadro  economico.
L'impresa esecutrice dei lavori sottopone al responsabile  unico  del
procedimento   la   documentazione   riguardante   la   progettazione
integrativa, che viene approvata previa  valutazione  della  stazione
appaltante. 
  5. Nei casi di  cui  al  comma  4  l'affidamento  dei  lavori  puo'
avvenire sulla base del progetto definitivo. 
  6. Per ogni intervento, il  responsabile  unico  del  procedimento,
nella fase di progettazione di fattibilita', stabilisce il successivo
livello progettuale da porre a base di gara e  valuta  motivatamente,
esclusivamente sulla base della natura e  delle  caratteristiche  del
bene e dell'intervento conservativo, la  possibilita'  di  ridurre  i
livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti  dei  vari
livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  23,  comma  3,
          del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «3. Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e
          trasporti, su proposta del Consiglio superiore  dei  lavori
          pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni  e
          delle attivita' culturali e del  turismo  sono  definiti  i
          contenuti della progettazione nei tre livelli  progettuali.
          Con il decreto  di  cui  al  primo  periodo  e',  altresi',
          determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale  che
          devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino  alla  data
          di entrata in vigore di detto decreto,  si  applica  l'art.
          216, comma 4.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  29,  comma  5,
          del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
              «5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle
          regioni e con la collaborazione delle universita'  e  degli
          istituti di ricerca competenti, linee di  indirizzo,  norme
          tecniche, criteri e modelli di  intervento  in  materia  di
          conservazione dei beni culturali.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  147  del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  si  veda  nelle  note
          all'art. 19.