Art. 14 
 
               Gestione di beni e aziende sequestrati 
 
  1. All'articolo 40 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Il giudice delegato  impartisce  le  direttive  generali  della
gestione dei beni sequestrati, anche  avvalendosi  dell'attivita'  di
ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli  110,  111  e
112. 
  2. Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti  della  persona
sottoposta alla procedura  e  della  sua  famiglia,  i  provvedimenti
indicati nell'articolo 47, primo comma, del regio  decreto  16  marzo
1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,  quando  ricorrano  le
condizioni ivi previste. 
  2-bis. Nel caso previsto dal secondo  comma  dell'articolo  47  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, comunque, nei  casi  previsti
dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il  tribunale,
con decreto revocabile  in  ogni  momento,  dispone  il  differimento
dell'esecuzione dello sgombero  non  oltre  il  decreto  di  confisca
definitivo. Il beneficiario, pena la  revoca  del  provvedimento,  e'
tenuto a corrispondere  l'indennita'  eventualmente  determinata  dal
tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri  inerenti
all'unita' immobiliare;  e'  esclusa  ogni  azione  di  regresso.  Il
tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone
l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito. 
  3. L'amministratore giudiziario non  puo'  stare  in  giudizio  ne'
contrarre mutui, stipulare  transazioni,  compromessi,  fideiussioni,
concedere ipoteche,  alienare  immobili  e  compiere  altri  atti  di
straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei  terzi,
senza autorizzazione scritta del giudice delegato. 
  3-bis. L'amministratore giudiziario, con  l'autorizzazione  scritta
del giudice delegato, puo' locare o  concedere  in  comodato  i  beni
immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma  3-ter
e comunque in data  non  successiva  alla  pronuncia  della  confisca
definitiva. 
  3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione  scritta
del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia,  puo',  in  via
prioritaria, concedere  in  comodato  i  beni  immobili  ai  soggetti
indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con  cessazione  alla
data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice
delegato, qualora non si sia gia'  provveduto,  dispone  l'esecuzione
immediata dello sgombero, revocando, se necessario,  i  provvedimenti
emessi ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. 
  3-quater. In caso di beni  immobili  concessi  in  locazione  o  in
comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro,
l'amministratore  giudiziario,  previa  autorizzazione  del   giudice
delegato,  pone  in  essere  gli  atti  necessari  per  ottenere   la
cessazione del contratto alla scadenza naturale. 
  4. Avverso gli atti  dell'amministratore  giudiziario  compiuti  in
assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato,  il  pubblico
ministero, il proposto e  ogni  altro  interessato  possono  avanzare
reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in  cui
ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che,  entro
i dieci giorni successivi, provvede ai sensi  dell'articolo  127  del
codice di procedura penale»; 
    b) al comma 5-bis sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:
«nonche' ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c)»; 
    c) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente: 
  «5-ter. Il tribunale,  se  non  deve  provvedere  alla  revoca  del
sequestro   e   alle   conseguenti   restituzioni,    su    richiesta
dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni
dal deposito della relazione di cui  all'articolo  36,  destina  alla
vendita i beni mobili  sottoposti  a  sequestro  se  gli  stessi  non
possono essere amministrati senza pericolo  di  deterioramento  o  di
rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a  sequestro  sono
privi di valore, improduttivi, oggettivamente  inutilizzabili  e  non
alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione». 
  2. All'articolo 41 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto  aziende  di  cui
agli articoli 2555 e seguenti del codice civile,  anche  per  effetto
del   sequestro   avente   a   oggetto   partecipazioni   societarie,
l'amministratore giudiziario e' scelto nella sezione  di  esperti  in
gestione   aziendale   dell'Albo   nazionale   degli   amministratori
giudiziari. Dopo la  relazione  di  cui  all'articolo  36,  comma  1,
l'amministratore  giudiziario,  entro  tre  mesi  dalla  sua  nomina,
prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice  delegato,
presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia, contenente: 
    a) gli ulteriori  dati  acquisiti,  integrativi  di  quelli  gia'
esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1; 
    b)  l'esposizione  della  situazione  patrimoniale,  economica  e
finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attivita'; 
    c)  una  dettagliata  analisi  sulla  sussistenza   di   concrete
possibilita' di prosecuzione  o  di  ripresa  dell'attivita',  tenuto
conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i
suoi  familiari,  della  natura  dell'attivita'   esercitata,   delle
modalita' e dell'ambiente  in  cui  e'  svolta,  della  forza  lavoro
occupata  e  di  quella  necessaria   per   il   regolare   esercizio
dell'impresa, della capacita' produttiva e del mercato di riferimento
nonche'  degli  oneri  correlati  al   processo   di   legalizzazione
dell'azienda. Nel caso di  proposta  di  prosecuzione  o  di  ripresa
dell'attivita' e' allegato un  programma  contenente  la  descrizione
analitica delle modalita' e dei tempi di adempimento della  proposta,
che  deve  essere  corredato,  previa  autorizzazione   del   giudice
delegato, della  relazione  di  un  professionista  in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del  regio
decreto 16 marzo  1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,  che
attesti la veridicita' dei  dati  aziendali  e  la  fattibilita'  del
programma medesimo, considerata la possibilita'  di  avvalersi  delle
agevolazioni  e  delle  misure  previste  dall'articolo  41-bis   del
presente decreto; 
    d) la stima del valore  di  mercato  dell'azienda,  tenuto  conto
degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa; 
    e)  l'indicazione   delle   attivita'   esercitabili   solo   con
autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi»; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36  si  applicano
anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma  1
del presente articolo. 
  1-ter. Alla proposta di prosecuzione o  di  ripresa  dell'attivita'
l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori
e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o  di
garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i
crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che
sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la  prosecuzione
dell'attivita' e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati
o   non   funzionali   all'attivita'   d'impresa.    L'amministratore
giudiziario allega altresi' l'elenco  nominativo  delle  persone  che
risultano prestare o avere prestato attivita'  lavorativa  in  favore
dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti
nonche'  quelli  necessari  per   la   prosecuzione   dell'attivita';
riferisce  in  ordine  alla  presenza  di  organizzazioni   sindacali
all'interno dell'azienda  alla  data  del  sequestro  e  provvede  ad
acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o  di
ripresa dell'attivita', che trasmette,  con  il  proprio  parere,  al
giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni
societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo  2359
del   codice   civile,   il   tribunale   impartisce   le   direttive
sull'eventuale revoca dell'amministratore della  societa',  che  puo'
essere nominato, nelle forme previste  dal  comma  6,  nella  persona
dell'amministratore   giudiziario;   qualora   non    sia    prevista
l'assunzione della qualita'  di  amministratore  della  societa',  il
tribunale determina le modalita' di  controllo  e  di  esercizio  dei
poteri da parte dell'amministratore giudiziario. 
  1-quater. L'amministratore giudiziario, previa  autorizzazione  del
giudice delegato, nell'attivita' di gestione  degli  immobili  e  dei
beni aziendali, conferisce la manutenzione ordinaria o  straordinaria
di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi  gia'
sequestrate ovvero confiscate. 
  1-quinquies. In ogni caso, entro trenta giorni  dall'immissione  in
possesso, l'amministratore giudiziario  e'  autorizzato  dal  giudice
delegato a proseguire l'attivita' dell'impresa o a  sospenderla,  con
riserva di rivalutare tali  determinazioni  dopo  il  deposito  della
relazione  semestrale.  Se  il  giudice  autorizza  la  prosecuzione,
conservano efficacia, fino all'approvazione del  programma  ai  sensi
del comma 1-sexies, le autorizzazioni,  le  concessioni  e  i  titoli
abilitativi   necessari   allo   svolgimento   dell'attivita',   gia'
rilasciati ai  titolari  delle  aziende  in  stato  di  sequestro  in
relazione ai compendi sequestrati. 
  1-sexies. Il tribunale esamina la relazione  di  cui  al  comma  1,
depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai
sensi dell'articolo  127  del  codice  di  procedura  penale  con  la
partecipazione del pubblico ministero,  dei  difensori  delle  parti,
dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che  vengono  sentiti
se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di  prosecuzione  o  di
ripresa  dell'attivita'  dell'impresa,  il   tribunale   approva   il
programma con decreto motivato  e  impartisce  le  direttive  per  la
gestione dell'impresa. 
  1-septies. Qualora il sequestro  abbia  ad  oggetto  partecipazioni
societarie che non assicurino le maggioranze  previste  dall'articolo
2359  del  codice  civile,  il  tribunale  impartisce  le   opportune
direttive all'amministratore giudiziario. 
  1-octies. Per le societa'  sottoposte  a  sequestro  ai  sensi  del
presente decreto, le cause di scioglimento per  riduzione  o  perdita
del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo  comma,  numero
4), e 2545-duodecies del codice civile  non  operano  dalla  data  di
immissione  in  possesso  sino  all'approvazione  del  programma   di
prosecuzione o ripresa dell'attivita' e, per lo stesso  periodo,  non
si  applicano  gli  articoli  2446,  commi  secondo  e  terzo,  2447,
2482-bis, commi  quarto,  quinto  e  sesto,  e  2482-ter  del  codice
civile»; 
  c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta
del giudice delegato, puo' affittare l'azienda o un ramo di  azienda,
con cessazione di diritto nei casi previsti dal  comma  2-ter,  primo
periodo, del presente articolo in data non successiva alla  pronuncia
della confisca definitiva. 
  2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione  scritta
del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, puo',  in  data
non successiva alla  pronuncia  della  confisca  definitiva,  in  via
prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in
comodato  agli  enti,  associazioni   e   altri   soggetti   indicati
all'articolo 48, comma  3,  lettera  c),  alle  cooperative  previste
dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel
medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-quater.  Nel
caso in cui sia prevedibile l'applicazione  dell'articolo  48,  comma
8-ter,  l'azienda  puo'  essere  anche  concessa  in   comodato   con
cessazione di diritto nei casi di cui al  periodo  precedente  e,  in
deroga  al  disposto  dell'articolo  1808  del  codice   civile,   il
comodatario non ha diritto al  rimborso  delle  spese  straordinarie,
necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa»; 
    d) al comma 5, dopo le  parole:  «del  pubblico  ministero»  sono
inserite le seguenti: «, dei difensori delle parti»; 
    e) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
  «6.  Nel  caso   di   sequestro   di   partecipazioni   societarie,
l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al  socio
nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa
autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea  per  la
sostituzione  degli  amministratori,   ad   impugnare   le   delibere
societarie di trasferimento della sede sociale e  di  trasformazione,
fusione, incorporazione  o  estinzione  della  societa',  nonche'  ad
approvare ogni altra modifica dello statuto  utile  al  perseguimento
degli scopi dell'impresa in stato di sequestro. 
  6-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono  stabilite  le  modalita'
semplificate  di  liquidazione  o  di  cessazione  dell'impresa,   in
particolare qualora sia priva di beni aziendali». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo degli articoli 40 e 41 del citato
          decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 40. (Gestione dei  beni  sequestrati).  -  1.  Il
          giudice delegato impartisce  le  direttive  generali  della
          gestione   dei   beni   sequestrati,   anche    avvalendosi
          dell'attivita' di ausilio e supporto dell'Agenzia ai  sensi
          degli articoli 110, 111 e 112. 
              2. Il giudice delegato  puo'  adottare,  nei  confronti
          della  persona  sottoposta  alla  procedura  e  della   sua
          famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47,  primo
          comma,  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,   e
          successive modificazioni, quando  ricorrano  le  condizioni
          ivi previste. 
              2-bis.   Nel   caso   previsto   dal   secondo    comma
          dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,
          e, comunque, nei  casi  previsti  dal  comma  3-ter,  primo
          periodo, del presente articolo, il tribunale,  con  decreto
          revocabile  in  ogni  momento,  dispone   il   differimento
          dell'esecuzione dello sgombero  non  oltre  il  decreto  di
          confisca definitivo. Il beneficiario, pena  la  revoca  del
          provvedimento,  e'  tenuto  a  corrispondere   l'indennita'
          eventualmente determinata dal tribunale e  a  provvedere  a
          sue cure  alle  spese  e  agli  oneri  inerenti  all'unita'
          immobiliare;  e'  esclusa  ogni  azione  di  regresso.   Il
          tribunale,  con  il  provvedimento  con  cui   rigetta   la
          richiesta,   dispone   l'esecuzione   dello   sgombero   se
          precedentemente differito. 
              3.  L'amministratore  giudiziario  non  puo'  stare  in
          giudizio  ne'  contrarre  mutui,   stipulare   transazioni,
          compromessi,  fideiussioni,  concedere  ipoteche,  alienare
          immobili   e   compiere   altri   atti   di   straordinaria
          amministrazione, anche a  tutela  dei  diritti  dei  terzi,
          senza autorizzazione scritta del giudice delegato. 
              3-bis.      L'amministratore      giudiziario,      con
          l'autorizzazione scritta del giudice delegato, puo'  locare
          o concedere in comodato  i  beni  immobili,  prevedendo  la
          cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque  in
          data  non  successiva   alla   pronuncia   della   confisca
          definitiva. 
              3-ter.     L'amministratore     giudiziario,     previa
          autorizzazione  scritta  del  giudice  delegato,  anche  su
          proposta dell'Agenzia, puo', in via prioritaria,  concedere
          in  comodato  i  beni   immobili   ai   soggetti   indicati
          nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione  alla
          data della confisca definitiva. Il tribunale,  su  proposta
          del giudice delegato, qualora non si sia  gia'  provveduto,
          dispone l'esecuzione immediata dello  sgombero,  revocando,
          se necessario, i provvedimenti emessi ai  sensi  del  comma
          2-bis del presente articolo. 
              3-quater.  In  caso  di  beni  immobili   concessi   in
          locazione o in comodato sulla  scorta  di  titolo  di  data
          certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario,
          previa autorizzazione del giudice delegato, pone in  essere
          gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto
          alla scadenza naturale. 
              4. Avverso  gli  atti  dell'amministratore  giudiziario
          compiuti in assenza di autorizzazione scritta  del  giudice
          delegato, il pubblico ministero, il proposto e  ogni  altro
          interessato   possono   avanzare   reclamo,   nel   termine
          perentorio di quindici giorni dalla data in  cui  ne  hanno
          avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro
          i dieci giorni successivi, provvede ai sensi  dell'articolo
          127 del codice di procedura penale. 
              5. In caso di sequestro di beni in comunione  indivisa,
          l'amministratore  giudiziario,  previa  autorizzazione  del
          giudice delegato, puo' chiedere al giudice civile di essere
          nominato amministratore della comunione. 
              5-bis. I beni mobili  sequestrati,  anche  iscritti  in
          pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in
          custodia giudiziale agli organi  di  polizia  e  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco che  ne  facciano  richiesta
          per l'impiego nelle attivita' istituzionali o per  esigenze
          di polizia  giudiziaria,  ovvero  possono  essere  affidati
          all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti  pubblici
          non  economici  e  enti  territoriali  per   finalita'   di
          giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o  di
          tutela   ambientale   nonche'    ai    soggetti    previsti
          dall'articolo 48, comma 3, lettera c). 
              5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca
          del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta
          dell'amministratore  giudiziario  o  dell'Agenzia,  decorsi
          trenta  giorni  dal  deposito  della   relazione   di   cui
          all'articolo  36,  destina  alla  vendita  i  beni   mobili
          sottoposti a sequestro se gli  stessi  non  possono  essere
          amministrati  senza  pericolo  di   deterioramento   o   di
          rilevanti  diseconomie.  Se  i  beni  mobili  sottoposti  a
          sequestro   sono    privi    di    valore,    improduttivi,
          oggettivamente  inutilizzabili   e   non   alienabili,   il
          tribunale dispone la loro distruzione o demolizione. 
              5-quater. I proventi derivanti dalla vendita  dei  beni
          di cui al comma 5-ter affluiscono,  al  netto  delle  spese
          sostenute, al Fondo  unico  giustizia  per  essere  versati
          all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e
          riassegnati,  nei  limiti  e  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 2, comma 7,  del  decreto-legge  16  settembre
          2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre  2008,  n.
          181, nella misura del 50 per cento secondo le  destinazioni
          previste dal  predetto  articolo  2,  comma  7,  e  per  il
          restante 50 per cento allo stato di previsione della  spesa
          del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che
          li  destina  prioritariamente  alle  finalita'  sociali   e
          produttive. 
              5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca
          dei beni di cui al comma  5-ter,  dispone  la  restituzione
          all'avente diritto dei  proventi  versati  al  Fondo  unico
          giustizia in relazione  alla  vendita  dei  medesimi  beni,
          oltre  agli  interessi  maturati  sui   medesimi   proventi
          computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale
          30 luglio 2009, n. 127.». 
              «Art. 41. (Gestione delle aziende  sequestrate).  -  1.
          Nel caso in cui il sequestro abbia ad  oggetto  aziende  di
          cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile,  anche
          per effetto del sequestro avente a  oggetto  partecipazioni
          societarie, l'amministratore giudiziario  e'  scelto  nella
          sezione  di  esperti  in   gestione   aziendale   dell'Albo
          nazionale  degli   amministratori   giudiziari.   Dopo   la
          relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore
          giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a
          sei mesi per  giustificati  motivi  dal  giudice  delegato,
          presenta una relazione, che  trasmette  anche  all'Agenzia,
          contenente: 
                a)  gli  ulteriori  dati  acquisiti,  integrativi  di
          quelli gia' esposti nella relazione di cui all'articolo 36,
          comma 1; 
                b)  l'esposizione  della   situazione   patrimoniale,
          economica  e  finanziaria,  con  lo  stato   analitico   ed
          estimativo delle attivita'; 
                c)  una  dettagliata  analisi  sulla  sussistenza  di
          concrete  possibilita'  di  prosecuzione   o   di   ripresa
          dell'attivita', tenuto conto del grado di caratterizzazione
          della stessa con il proposto  e  i  suoi  familiari,  della
          natura  dell'attivita'  esercitata,   delle   modalita'   e
          dell'ambiente in cui e' svolta, della forza lavoro occupata
          e  di  quella  necessaria   per   il   regolare   esercizio
          dell'impresa, della capacita' produttiva e del  mercato  di
          riferimento nonche' degli oneri correlati  al  processo  di
          legalizzazione  dell'azienda.  Nel  caso  di  proposta   di
          prosecuzione o di ripresa  dell'attivita'  e'  allegato  un
          programma  contenente  la   descrizione   analitica   delle
          modalita' e dei tempi di adempimento  della  proposta,  che
          deve essere corredato, previa  autorizzazione  del  giudice
          delegato, della relazione di un professionista in  possesso
          dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,  lettera
          d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e  successive
          modificazioni,  che  attesti  la   veridicita'   dei   dati
          aziendali  e  la  fattibilita'  del   programma   medesimo,
          considerata la possibilita' di avvalersi delle agevolazioni
          e delle misure previste dall'articolo 41-bis  del  presente
          decreto; 
                d) la  stima  del  valore  di  mercato  dell'azienda,
          tenuto  conto  degli  oneri  correlati   al   processo   di
          legalizzazione della stessa. 
              1-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36  si
          applicano anche con riferimento  a  quanto  previsto  dalla
          lettera d) del comma 1 del presente articolo. 
              1-ter. Alla  proposta  di  prosecuzione  o  di  ripresa
          dell'attivita' l'amministratore giudiziario allega l'elenco
          nominativo dei creditori e di coloro  che  vantano  diritti
          reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni  ai
          sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che
          originano dai rapporti di cui all'articolo 56,  quelli  che
          sono collegati a rapporti  commerciali  essenziali  per  la
          prosecuzione  dell'attivita'  e   quelli   che   riguardano
          rapporti   esauriti,   non   provati   o   non   funzionali
          all'attivita'   d'impresa.   L'amministratore   giudiziario
          allega  altresi'  l'elenco  nominativo  delle  persone  che
          risultano prestare o avere prestato attivita' lavorativa in
          favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di
          lavoro  esistenti   nonche'   quelli   necessari   per   la
          prosecuzione  dell'attivita';  riferisce  in  ordine   alla
          presenza   di    organizzazioni    sindacali    all'interno
          dell'azienda  alla  data  del  sequestro  e   provvede   ad
          acquisire  loro  eventuali  proposte   sul   programma   di
          prosecuzione o di ripresa  dell'attivita',  che  trasmette,
          con il proprio parere,  al  giudice  delegato.  Qualora  il
          sequestro abbia a  oggetto  partecipazioni  societarie  che
          assicurino le maggioranze previste dall'articolo  2359  del
          codice  civile,  il  tribunale  impartisce   le   direttive
          sull'eventuale revoca dell'amministratore  della  societa',
          che puo' essere nominato, nelle forme previste dal comma 6,
          nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora  non
          sia prevista l'assunzione della qualita' di  amministratore
          della societa', il  tribunale  determina  le  modalita'  di
          controllo   e   di   esercizio   dei   poteri   da    parte
          dell'amministratore giudiziario. 
              1-quater.    L'amministratore    giudiziario,    previa
          autorizzazione  del  giudice  delegato,  nell'attivita'  di
          gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisce la
          manutenzione ordinaria o straordinaria di  preferenza  alle
          imprese  fornitrici  di  lavoro,  beni   e   servizi   gia'
          sequestrate ovvero confiscate. 
              1-quinquies.  In  ogni  caso,   entro   trenta   giorni
          dall'immissione in possesso,  l'amministratore  giudiziario
          e'  autorizzato   dal   giudice   delegato   a   proseguire
          l'attivita' dell'impresa o a sospenderla,  con  riserva  di
          rivalutare  tali  determinazioni  dopo  il  deposito  della
          relazione  semestrale.   Se   il   giudice   autorizza   la
          prosecuzione, conservano efficacia,  fino  all'approvazione
          del   programma   ai   sensi   del   comma   1-sexies,   le
          autorizzazioni,  le  concessioni  e  i  titoli  abilitativi
          necessari allo svolgimento dell'attivita', gia'  rilasciati
          ai  titolari  delle  aziende  in  stato  di  sequestro   in
          relazione ai compendi sequestrati. 
              1-sexies. Il tribunale esamina la relazione di  cui  al
          comma 1,  depositata  dall'amministratore  giudiziario,  in
          camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127  del  codice
          di procedura penale  con  la  partecipazione  del  pubblico
          ministero,  dei  difensori  delle  parti,  dell'Agenzia   e
          dell'amministratore giudiziario,  che  vengono  sentiti  se
          compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di  prosecuzione
          o di  ripresa  dell'attivita'  dell'impresa,  il  tribunale
          approva il programma con decreto motivato e  impartisce  le
          direttive per la gestione dell'impresa. 
              1-septies.  Qualora  il  sequestro  abbia  ad   oggetto
          partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze
          previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale
          impartisce  le   opportune   direttive   all'amministratore
          giudiziario. 
              1-octies. Per le societa'  sottoposte  a  sequestro  ai
          sensi del presente decreto, le cause  di  scioglimento  per
          riduzione o  perdita  del  capitale  sociale  di  cui  agli
          articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del
          codice civile non  operano  dalla  data  di  immissione  in
          possesso   sino   all'approvazione   del    programma    di
          prosecuzione o ripresa  dell'attivita'  e,  per  lo  stesso
          periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi  secondo
          e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto  e  sesto,  e
          2482-ter del codice civile. 
              2. L'amministratore giudiziario provvede agli  atti  di
          ordinaria    amministrazione    funzionali    all'attivita'
          economica dell'azienda. Il giudice delegato,  tenuto  conto
          dell'attivita' economica svolta dall'azienda,  della  forza
          lavoro da essa occupata, della sua capacita'  produttiva  e
          del suo mercato di riferimento, puo' con  decreto  motivato
          indicare il limite di valore entro il  quale  gli  atti  si
          ritengono di  ordinaria  amministrazione.  L'amministratore
          giudiziario non puo' frazionare artatamente  le  operazioni
          economiche al fine  di  evitare  il  superamento  di  detta
          soglia. 
              2-bis.     L'amministratore     giudiziario,     previa
          autorizzazione scritta del giudice delegato, puo' affittare
          l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione  di  diritto
          nei casi previsti  dal  comma  2-ter,  primo  periodo,  del
          presente articolo in data  non  successiva  alla  pronuncia
          della confisca definitiva. 
              2-ter.     L'amministratore     giudiziario,     previa
          autorizzazione  scritta  del  giudice  delegato,  anche  su
          proposta dell'Agenzia, puo', in data  non  successiva  alla
          pronuncia della confisca definitiva,  in  via  prioritaria,
          affittare l'azienda o un ramo di azienda  o  concederla  in
          comodato agli enti, associazioni e altri soggetti  indicati
          all'articolo 48, comma  3,  lettera  c),  alle  cooperative
          previste dall'articolo 48, comma  8,  lettera  a),  o  agli
          imprenditori attivi nel medesimo settore o  settori  affini
          di  cui  all'articolo  41-quater.  Nel  caso  in  cui   sia
          prevedibile l'applicazione dell'articolo 48,  comma  8-ter,
          l'azienda  puo'  essere  anche  concessa  in  comodato  con
          cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente
          e, in deroga al  disposto  dell'articolo  1808  del  codice
          civile, il comodatario non ha  diritto  al  rimborso  delle
          spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la
          conservazione della cosa. 
              3.  Si  osservano  per  la  gestione  dell'azienda   le
          disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili. 
              4. I rapporti  giuridici  connessi  all'amministrazione
          dell'azienda sono regolati dalle norme del  codice  civile,
          ove non espressamente altrimenti disposto. 
              5. Se mancano concrete possibilita' di  prosecuzione  o
          di  ripresa  dell'attivita',  il  tribunale,  acquisito  il
          parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti  e
          dell'amministratore  giudiziario,  dispone  la   messa   in
          liquidazione  dell'impresa.  In  caso  di  insolvenza,   si
          applica l'articolo 63, comma 1. 
              6. Nel caso di sequestro di partecipazioni  societarie,
          l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano
          al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede,  ove
          necessario e previa autorizzazione del giudice delegato,  a
          convocare   l'assemblea   per   la    sostituzione    degli
          amministratori, ad  impugnare  le  delibere  societarie  di
          trasferimento  della  sede  sociale  e  di  trasformazione,
          fusione,  incorporazione  o  estinzione   della   societa',
          nonche' ad approvare  ogni  altra  modifica  dello  statuto
          utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di
          sequestro. 
              6-bis. Con decreto del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono
          stabilite le modalita' semplificate di  liquidazione  o  di
          cessazione dell'impresa, in particolare qualora  sia  priva
          di beni aziendali.».