Art. 14 Modifica all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare - Caso EU Pilot 8443/16/MOVE 1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purche' tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi». 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 14: Il testo dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 (Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2015, n. 13, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art.12. Norme sanitarie (Omissis). 5. Se il periodo di validita' di un certificato medico scade durante il viaggio, il certificato medico continuera' ad essere valido fino al prossimo scalo dove un medico ivi autorizzato e' disponibile, purche' tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi.".