Art. 14 
 
Modifica all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12  maggio
  2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di  mare  -
  Caso EU Pilot 8443/16/MOVE 
 
  1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto  legislativo  12  maggio
2015, n. 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  purche'
tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi». 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  
 
          Note all'art. 14: 
              Il  testo  dell'articolo  12,  comma  5,  del   decreto
          legislativo  12  maggio  2015,  n.  71  (Attuazione   della
          direttiva   2012/35/UE,   che   modifica    la    direttiva
          2008/106/CE, concernente i requisiti minimi  di  formazione
          della gente di mare), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          11 giugno 2015,  n.  13,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              "Art.12. Norme sanitarie 
              (Omissis). 
              5. Se il periodo di validita' di un certificato  medico
          scade durante il viaggio, il certificato medico continuera'
          ad essere valido fino al prossimo scalo dove un medico  ivi
          autorizzato e' disponibile, purche' tale  periodo  non  sia
          comunque superiore a tre mesi.".