Art. 14 
 
        Termini e modalita' di erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 1, secondo
periodo,  l'erogazione   dei   contributi   previsti   dal   presente
regolamento e'  effettuata  dall'amministrazione  sulla  base  di  un
rendicontazione annuale per ciascun anno di durata del progetto  sino
a concorrenza del 100 per cento del contributo spettante per  singola
annualita'. 
  2. L'erogazione del contributo resta inoltre subordinata: 
    a)  alla  verifica  da  parte  del  Ministero  della  regolarita'
contributiva mediante richiesta del DURC agli enti competenti; 
    b) alla verifica presso gli istituti previdenziali; la  richiesta
determina  verifiche  di   accertamento,   in   capo   alle   imprese
beneficiarie,  da  parte  dell'INPS  e   dell'INAIL.   In   caso   di
irregolarita'  contributiva  del  beneficiario,   si   procede   alla
trattenuta dell'importo corrispondente  all'inadempienza  evidenziata
dal DURC disponendo la compensazione dei debiti  erariali  fino  alla
loro   concorrenza,   in   applicazione   del   combinato    disposto
dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis del decreto-legge 21  giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98; 
    c) al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria  nel  caso
in cui il contributo sia superiore o  uguale  a  150.000  euro  fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 159 del 2011. 
  3. L'erogazione del contributo e'  subordinata  alla  dichiarazione
del beneficiario di non rientrare fra coloro che  hanno  ricevuto  e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli aiuti che sono individuati quali illegali o  incompatibili  dalla
Commissione  europea,  ai  sensi  dell'articolo  46  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234,  nonche'  alla  disponibilita'  delle  risorse
cosi'  come  rimodulate  ai  sensi  dell'articolo  10  del   presente
regolamento. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il testo dell'art.  31,  commi  3  e  8-bis,  del
          decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n.
          234 (Norme generali sulla partecipazione  dell'Italia  alla
          formazione  e  all'attuazione  della  normativa   e   delle
          politiche dell'Unione): 
              "Art. 46. Divieto di concessione di aiuti  di  Stato  a
          imprese  beneficiarie  di  aiuti  di  Stato  illegali   non
          rimborsati 
              1. Nessuno  puo'  beneficiare  di  aiuti  di  Stato  se
          rientra tra coloro che hanno ricevuto  e,  successivamente,
          non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli  aiuti
          che lo Stato e' tenuto a recuperare in  esecuzione  di  una
          decisione di recupero di cui all'art.  16  del  regolamento
          (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 
              2. Le amministrazioni  che  concedono  aiuti  di  Stato
          verificano che i beneficiari non rientrino tra  coloro  che
          hanno  ricevuto  e,  successivamente,  non   rimborsato   o
          depositato in un conto  bloccato  aiuti  che  lo  Stato  e'
          tenuto a recuperare  in  esecuzione  di  una  decisione  di
          recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE)  2015/1589
          del Consiglio, del 13  luglio  2015.  A  decorrere  dal  1°
          luglio 2017, la predetta verifica e' effettuata  attraverso
          l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui
          all'art. 52. 
              3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono  in
          possesso forniscono, ove richieste,  le  informazioni  e  i
          dati necessari alle verifiche e  ai  controlli  di  cui  al
          presente  articolo  alle  amministrazioni   che   intendono
          concedere aiuti. 
              4.».