Art. 14. Disposizioni specifiche in tema di segnalazioni di operazioni sospette 1. L'organo con funzioni di amministrazione adotta disposizioni procedurali atte a disciplinare le modalita' di individuazione ed analisi, nell'ambito dello svolgimento della prestazione professionale, degli elementi di anomalia di potenziale rilevanza ai fini dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette. 2. Il responsabile dell'incarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente, ha l'obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di eventuali operazioni sospette al legale rappresentante o a un suo delegato. 3. Il legale rappresentante o il delegato esaminano le segnalazioni pervenute e, qualora le ritengano fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmettono alla UIF, prive del nominativo del segnalante. 4. Le disposizioni procedurali interne descrivono tutte le fasi del processo di analisi, rappresentazione e valutazione delle operazioni sospette, prevedendo che il contributo dei vari soggetti coinvolti sia adeguatamente documentato anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF. 5. La persona nominata delegato previa delibera dell'organo con funzioni di amministrazione, sentito l'organo con funzioni di controllo, deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalita'. Il delegato non deve avere responsabilita' dirette in aree operative, ne' deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree. 6. La delega per la valutazione e la trasmissione delle segnalazioni pervenute puo' essere attribuita al responsabile della funzione antiriciclaggio. La medesima delega non puo' essere conferita al responsabile della funzione di controllo di qualita' ne' a soggetti esterni all'impresa. 7. Il ruolo e le responsabilita' del legale rappresentante ovvero del delegato devono essere adeguatamente formalizzati e resi pubblici all'interno della struttura. Il nominativo del legale rappresentante ovvero del delegato va comunicato alla UIF. 8. Il legale rappresentante o il delegato: a) devono avere libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte nella prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e possono acquisire informazioni utili dal responsabile della funzione antiriciclaggio; b) comunicano, con le modalita' organizzative ritenute piu' appropriate, l'esito della propria valutazione al responsabile dell'incarico che ha effettuato la segnalazione; c) svolgono all'occorrenza un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrispondono tempestivamente ad eventuali richieste di approfondimento da parte della stessa. 9. L'organo con funzioni di amministrazione adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identita' delle persone che effettuano la segnalazione. Il legale rappresentante o il delegato sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalita' del segnalante.