Art. 14 Composizione delle commissioni per le prove di efficienza fisica e per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali. 1. La commissione per le prove di efficienza fisica e' composta da un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un funzionario con qualifica non superiore a commissario capo o qualifiche equiparate, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme oro» con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del settore sportivo. 2. La commissione per gli accertamenti psico-fisici e' composta da un primo dirigente medico che la presiede e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente. 3. La commissione per gli accertamenti attitudinali e' composta, anche ai fini dell'espressione del giudizio finale di idoneita' o di non idoneita', da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non inferiore a direttore tecnico superiore che la presiede, da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore direttore tecnico superiore. 4. Per le finalita' di cui all'art. 13, comma 8, ultimo periodo, la commissione di cui al comma 3 e' integrata con due appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale. 5. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno - comparto ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 6. Qualora il numero dei candidati superi le mille unita', le commissioni di cui al presente articolo possono essere suddivise in sottocommissioni, unico restando il presidente. Esse sono costituite da un numero di componenti pari a quello delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e da un segretario aggiunto. 7. Le commissioni di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Con lo stesso decreto sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari ove previsti.