Art. 14 Giardini zoologici e orti botanici 1. I giardini zoologici e gli orti botanici chiedono il permesso di cui all'articolo 8 per la detenzione in deroga di esemplari di specie esotiche invasive. 2. Nell'istruttoria finalizzata al rilascio del permesso ad un giardino zoologico, il Ministero puo' avvalersi della documentazione gia' prodotta ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e, se del caso, effettuare ulteriori verifiche documentali e in loco.
Note all'art. 14: Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2005, n. 100, cosi' recita: «Art. 4 (Licenza). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata, su istanza delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, e previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, e' rilasciata, entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda e con le modalita' stabilite all'allegato 4, apposita licenza. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata: a) e' disposta la chiusura delle strutture di cui al comma 1 che non sono in possesso della licenza prevista allo stesso comma; b) e' revocata la licenza e disposta la chiusura, in tutto o in parte, del giardino zoologico ovvero e' modificata la licenza, previa contestazione delle irregolarita' e fissazione di un termine massimo di due anni per adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni della stessa licenza, nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio constati la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti prescritti nella licenza o accerti gravi e reiterate irregolarita' e lo stesso giardino zoologico non ottemperi, nei modi e nei tempi indicati nel provvedimento di diffida. 3. La licenza rilasciata ai sensi del comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, limitatamente ai giardini zoologici, la dichiarazione di idoneita' prevista all'articolo 6, comma 6, lettera a), della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni. 4. Sono fatti salvi i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni previste dalle norme vigenti per la realizzazione delle strutture disciplinate dal presente decreto volti a garantirne la compatibilita' con le esigenze ambientali e territoriali.».