Art. 14 
 
 
          Specificazione e attuazione delle speciali misure 
                              di tutela 
 
  1. All'attuazione e alla specificazione delle  modalita'  esecutive
del piano  provvisorio  e  del  programma  definitivo  di  protezione
deliberati dalla commissione centrale provvede il  Servizio  centrale
di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del  decreto-legge  15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
marzo 1991, n. 82. Nell'ambito  della  sezione  per  i  testimoni  di
giustizia, di cui al  medesimo  articolo  14,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 8 del 1991,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 82 del 1991, e' individuato il referente di cui all'articolo
16 della presente legge. Il Capo della polizia -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra i prefetti e tra  le
autorita' di pubblica sicurezza nell'attuazione degli altri  tipi  di
speciali  misure  di  tutela,  indicate  nell'articolo  5,   la   cui
determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale  del
testimone,  anche   mediante   impieghi   finanziari   non   ordinari
autorizzati dallo stesso Capo  della  polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza, a norma  dell'articolo  17,  comma  4,  del
decreto-legge n. 8 del 1991,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 82 del 1991. 
  2. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991,  n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,  n.  82,
il terzo periodo e' soppresso. 
  3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 14: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14   del   citato
          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  15  marzo  1991,  n.  82,  come
          modificato dalla legge qui pubblicata: 
              «Art. 14 (Servizio centrale di protezione). -  1.  Alla
          attuazione e alla specificazione delle modalita'  esecutive
          del  programma  speciale  di  protezione  deliberato  dalla
          commissione  centrale  provvede  il  Servizio  centrale  di
          protezione istituito, nell'ambito  del  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza, con decreto del Ministro  dell'interno,
          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della  programmazione  economica  che  ne   stabilisce   la
          dotazione di personale e di mezzi,  anche  in  deroga  alle
          norme vigenti, sentite le amministrazioni  interessate.  Il
          Servizio  centrale  di  protezione  e'  articolato  in  due
          sezioni,  dotate  ciascuna  di  personale  e  di  strutture
          differenti  e  autonome,  aventi   competenza   l'una   sui
          collaboratori di  giustizia  e  l'altra  sui  testimoni  di
          giustizia. 
              2.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17   del   citato
          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 cosi'  come
          modificato dall'art. 19 della legge qui pubblicata: 
              «Art. 17 (Oneri finanziari). - 1.  All'onere  derivante
          dall'applicazione dei capi II e II-bis,  valutato  in  euro
          5.293.683,22 (lire 10.250 milioni) annue  a  decorrere  dal
          1991, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo  utilizzando
          l'accantonamento "Ulteriori misure contro  la  criminalita'
          organizzata". 
              2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              3. La spesa di cui al  comma  1  sara'  iscritta  nello
          stato di previsione del Ministero dell'interno  in  ragione
          di euro 3.227.855,62 (lire 6.250 milioni) sotto la  rubrica
          "Sicurezza pubblica" e di  euro  2.065.827,60  (lire  4.000
          milioni)  sotto  la  rubrica  "Alto  commissario   per   il
          coordinamento  della  lotta  alla   delinquenza   di   tipo
          mafioso". 
              4. Gli interventi finanziari di cui ai capi II e II-bis
          sono di natura riservata e non soggetti a  rendicontazione;
          il Capo della polizia - direttore generale  della  pubblica
          sicurezza e l'Alto commissario, al termine di ciascun  anno
          finanziario, sono tenuti a  presentare  una  relazione  sui
          criteri e sulle modalita' di utilizzo dei relativi fondi al
          Ministro dell' interno, il quale autorizza  la  distruzione
          della relazione medesima. A tali interventi finanziari  non
          si applicano le norme vigenti in materia di  tracciabilita'
          dei pagamenti e di fatturazione elettronica.».