Art. 14 Specificazione e attuazione delle speciali misure di tutela 1. All'attuazione e alla specificazione delle modalita' esecutive del piano provvisorio e del programma definitivo di protezione deliberati dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Nell'ambito della sezione per i testimoni di giustizia, di cui al medesimo articolo 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, e' individuato il referente di cui all'articolo 16 della presente legge. Il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra i prefetti e tra le autorita' di pubblica sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di tutela, indicate nell'articolo 5, la cui determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del testimone, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati dallo stesso Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991. 2. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il terzo periodo e' soppresso. 3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 14 (Servizio centrale di protezione). - 1. Alla attuazione e alla specificazione delle modalita' esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. Il Servizio centrale di protezione e' articolato in due sezioni, dotate ciascuna di personale e di strutture differenti e autonome, aventi competenza l'una sui collaboratori di giustizia e l'altra sui testimoni di giustizia. 2.». - Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 cosi' come modificato dall'art. 19 della legge qui pubblicata: «Art. 17 (Oneri finanziari). - 1. All'onere derivante dall'applicazione dei capi II e II-bis, valutato in euro 5.293.683,22 (lire 10.250 milioni) annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ulteriori misure contro la criminalita' organizzata". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. La spesa di cui al comma 1 sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno in ragione di euro 3.227.855,62 (lire 6.250 milioni) sotto la rubrica "Sicurezza pubblica" e di euro 2.065.827,60 (lire 4.000 milioni) sotto la rubrica "Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso". 4. Gli interventi finanziari di cui ai capi II e II-bis sono di natura riservata e non soggetti a rendicontazione; il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e l'Alto commissario, al termine di ciascun anno finanziario, sono tenuti a presentare una relazione sui criteri e sulle modalita' di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell' interno, il quale autorizza la distruzione della relazione medesima. A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilita' dei pagamenti e di fatturazione elettronica.».