Art. 14 
 
 
Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 4  agosto  2016,  n.
                                 169 
 
  1. All'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 4 agosto 2016,
n. 169, dopo le parole: «dal  comitato  portuale»  sono  inserite  le
seguenti: «o dall'autorita' marittima» ed e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nei  medesimi  porti,  fino  all'approvazione  dei
piani  regolatori  di  sistema  portuale,   sono   ammesse   varianti
localizzate ai piani regolatori portuali  vigenti,  purche'  la  loro
adozione da parte del  Comitato  di  gestione  avvenga  entro  il  31
dicembre 2019. Le varianti localizzate: 
    a)   prevedono   interventi   di   natura   infrastrutturale    e
improcrastinabili,  il  cui  ritardo  rappresenta  un  ostacolo  alla
sicurezza e allo sviluppo del porto  ovvero  influisce  sul  corretto
utilizzo di fondi nazionali ed europei caratterizzati da scadenze  di
esecuzione e di spesa; 
    b) sono finalizzate  anche  alla  qualificazione  funzionale  del
porto; 
    c)  sono  sottoposte  al  medesimo  procedimento   previsto   per
l'approvazione delle varianti-stralcio di cui all'articolo  5,  comma
4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa intesa  con  il  comune
interessato, che si esprime  entro  sessanta  giorni.  Decorso  detto
termine l'intesa si intende acquisita». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta l'art. 22 del citato decreto legislativo 4
          agosto 2016, n. 169, come modificato dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art.  22  (Disposizioni  transitorie  e  clausola   di
          invarianza finanziaria). - 1. Gli  organi  delle  soppresse
          Autorita' portuali restano in carica sino  all'insediamento
          dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del presente
          decreto legislativo. 
              2. Su richiesta motivata del Presidente della  Regione,
          da presentarsi entro quindici giorni dalla data di  entrata
          in  vigore  del  presente  comma,  puo'   essere   altresi'
          disposta, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  il  mantenimento,  per  un   periodo   non
          superiore a trentasei mesi,  dell'autonomia  finanziaria  e
          amministrativa di Autorita'  Portuali  gia'  costituite  ai
          sensi della citata legge n. 84 del 1994.  Con  il  medesimo
          decreto e' disciplinata la nomina e la  composizione  degli
          organi di governo per la fase transitoria. 
              3.  I  limiti  territoriali  delle   AdSP   individuate
          nell'allegato A che, ai sensi di cui all'art. 6,  comma  1,
          della  citata  legge  n.  84  del  1994,  come   modificato
          dall'art. 7 del presente decreto  legislativo,  costituisce
          parte  integrante  della  legge  n.  84  del   1994,   sono
          identificati  negli  ambiti  portuali  delle   preesistenti
          Autorita' portuali nonche'  dagli  ambiti  portuali,  quali
          aree  demaniali  marittime,  opere  portuali  e  antistanti
          specchi acquei, dei porti di cui all'allegato A,  non  gia'
          sede di Autorita' Portuale. 
              4.   Fino   all'approvazione   del    regolamento    di
          contabilita' di cui all'art. 6, comma 9, della legge n.  84
          del 1994, come modificato dal presente decreto, l'autorita'
          di sistema portuale applica il regolamento di  contabilita'
          della soppressa autorita' portuale dove ha sede  la  stessa
          autorita' di sistema portuale. I  bilanci  delle  soppresse
          autorita' portuali che costituiscono l'autorita' di sistema
          portuale  sono  mantenuti  distinti  fino   alla   chiusura
          dell'esercizio finanziario in corso all'entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              5. Le AdSP subentrano alle Autorita'  portuali  cessate
          nella proprieta' e nel possesso dei  beni  ed  in  tutti  i
          rapporti  giuridici   in   corso,   ivi   compresi   quelli
          lavorativi. 
              6. Nei porti di cui all'art. 6, comma 1, della legge n.
          84 del  1994,  nei  quali  e'  istituita  l'AdSP,  i  piani
          regolatori portuali  che  siano  gia'  stati  adottati  dal
          comitato portuale o dall'autorita' marittima alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, sono approvati  nel
          rispetto della normativa  vigente  al  momento  della  loro
          adozione. Nei medesimi  porti,  fino  all'approvazione  dei
          piani regolatori di sistema portuale, sono ammesse varianti
          localizzate ai piani regolatori portuali  vigenti,  purche'
          la loro adozione da parte del Comitato di gestione  avvenga
          entro il 31 dicembre 2019. Le varianti localizzate: 
              a) prevedono interventi di  natura  infrastrutturale  e
          improcrastinabili, il cui ritardo rappresenta  un  ostacolo
          alla sicurezza e allo sviluppo del porto  ovvero  influisce
          sul  corretto  utilizzo  di  fondi  nazionali  ed   europei
          caratterizzati da scadenze di esecuzione e di spesa; 
              b)   sono   finalizzate   anche   alla   qualificazione
          funzionale del porto; 
              c) sono sottoposte al  medesimo  procedimento  previsto
          per l'approvazione delle varianti-stralcio di cui  all'art.
          5, comma 4, della legge 28  gennaio  1994,  n.  84,  previa
          intesa con il Comune  interessato,  che  si  esprime  entro
          sessanta giorni. Decorso detto termine l'intesa si  intende
          acquisita. 
              7.   In   sede   di   prima   applicazione,   ai   fini
          dell'approvazione del piano regolatore di sistema portuale,
          il Consiglio Superiore dei Lavori  Pubblici  e  l'autorita'
          competente per la  VAS  esprimono  le  proprie  valutazioni
          esclusivamente sugli elementi  e  contenuti  di  piano  che
          risultano  integrativi   o   modificativi   rispetto   alle
          previsioni  dei  piani  regolatori  dei   porti   ricadenti
          all'interno della autorita' di  sistema  portuale,  purche'
          detti piani siano stati approvati a seguito di  valutazione
          ambientale  strategica  o   di   valutazione   di   impatto
          ambientale. 
              8.  All'attuazione  delle  disposizioni  del   presente
          decreto legislativo si provvede nell'ambito  delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              - Per il  testo  dell'art.  5  della  citata  legge  28
          gennaio 1994,  n.  84,  come  modificato  dall'art.  1  del
          presente  decreto  legislativo,   e   per   i   riferimenti
          normativi, si vedano le note all'art. 1.