Art. 14 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato  di  4,5  milioni  per  l'anno
2018, 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni  di  euro
per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per  l'anno  2022,  di  69,5
milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro  per  l'anno
2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025,  di  70,7  milioni  di
euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno  2027  e  71,3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1  e  3,  valutati  in  17,2
milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per  l'anno
2019, in 67,10 milioni di euro per l'anno 2020, in 67,80  milioni  di
euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni di euro  per  l'anno  2022,  in
69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 71,2 milioni
di euro per l'anno 2026, in 72 milioni di euro per l'anno 2027  e  in
72,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, e dal  comma  1  del
presente articolo pari a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1  milioni
di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021,  di
69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni
di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026,  di
71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2028, si provvede: 
    a) quanto a 5,9 milioni di euro per anno 2018 e a 7,4 milioni  di
euro   per   l'anno   2019,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    b) quanto a 10,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c) quanto a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 42,5 milioni  di  euro
per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a  36  milioni
di euro a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante  quota  parte  delle
maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6; 
    d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5  milioni
di euro per l'anno 2019, in 104,1 milioni di euro per l'anno 2020,  a
120 milioni di euro per l'anno 2021, a  121,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 123,6 milioni
di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l'anno  2025,  a
126,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 127,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2027 e 128,7 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2028,
mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui  agli  articoli
1, 2 e 3. 
  3. Al fine  di  garantire  la  neutralita'  sui  saldi  di  finanza
pubblica, l'Istituto nazionale  di  previdenza  sociale  provvede  al
monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui
agli articoli 1 e  2  e  3  e  comunica  le  relative  risultanze  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze entro il mese successivo  al  trimestre
di  riferimento,  anche  ai  fini   dell'adozione   delle   eventuali
iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17, della legge 31
dicembre 2009, n. 196. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente decreto.