Art. 14 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto entrano  in  vigore  il  14
settembre 2018. 
  2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo 13, comma 6: 
    a) all'articolo 3, comma 3-bis,  del  decreto-legge  18  febbraio
2015, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  aprile
2015, n. 43, le parole: «armi,  munizioni  e»  sono  soppresse  e  le
parole:  «agli  articoli  35  e»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«all'articolo»; 
    b) all'articolo 6, del decreto legislativo 26  ottobre  2010,  n.
204, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 3 e' abrogato; 
      2) al comma 4, le parole: «35, comma 1» sono soppresse; 
    c) all'articolo 11-bis della legge 18 aprile  1975,  n.  110,  il
riferimento  all'archivio  di  cui   all'articolo   3   del   decreto
legislativo  25  gennaio  2010,  n.  8,  si  intende  sostituito  dal
riferimento al sistema informatico di cui all'articolo 11, comma 1. 
  3. L'obbligo di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, e' assolto  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.  Decorsi  i  dodici  mesi  e'
sempre possibile la  presentazione  del  certificato  nei  60  giorni
successivi al ricevimento della  diffida  da  parte  dell'ufficio  di
pubblica sicurezza competente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 10 agosto 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Savona,  Ministro  per   gli   affari
                                europei 
 
                                Salvini, Ministro dell'interno 
 
                                Moavero  Milanesi,   Ministro   degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale 
 
                                Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                Tria, Ministro dell'economia e  delle
                                finanze 
 
                                Di  Maio,  Ministro  dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Trenta, Ministro della difesa 
 
                                Grillo, Ministro della salute 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
          Note all'art. 14: 
 
              -  Il  testo  dell'articolo  3  del  decreto-legge   18
          febbraio 2015, n. 7, citato  nelle  note  all'articolo  10,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  3  (Integrazione  della  disciplina  dei   reati
          concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti e di
          quella della detenzione di  armi  comuni  da  sparo  e  dei
          relativi caricatori, nonche' tracciabilita'  delle  armi  e
          delle sostanze esplodenti). - 1. Dopo  l'articolo  678  del
          codice penale, e' inserito il seguente: 
              «Art. 678-bis  (Detenzione  abusiva  di  precursori  di
          esplosivi). - Chiunque, senza averne titolo, introduce  nel
          territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione
          di privati le sostanze  o  le  miscele  che  le  contengono
          indicate come precursori di esplosivi nell'allegato  I  del
          regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 15 gennaio 2013,  e'  punito  con  l'arresto
          fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000.». 
              2. Dopo l'articolo 679 del codice penale,  e'  inserito
          il seguente: 
              «Art. 679-bis (Omissioni in materia  di  precursori  di
          esplosivi). -Chiunque omette di denunciare all'Autorita' il
          furto  o  la  sparizione  delle   materie   indicate   come
          precursori  di  esplosivi  negli  Allegati  I  e   II   del
          Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che
          le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi o
          con l'ammenda fino a euro 371.». 
              3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da
          1.000 a 5.000 euro nei  confronti  di  chiunque  omette  di
          segnalare all'Autorita' le transazioni  sospette,  relative
          alle  sostanze  indicate  negli  allegati  I   e   II   del
          regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che
          le contengono. Ai  fini  della  presente  disposizione,  le
          transazioni si considerano  sospette  quando  ricorrono  le
          condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto
          regolamento. 
              3-bis. Al fine di assicurare al Ministero  dell'interno
          l'immediata  raccolta  delle  informazioni  in  materia  di
          sostanze esplodenti, i soggetti di cui all'articolo 55  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui  al
          regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e   successive
          modificazioni, nonche' le imprese di  cui  all'articolo  3,
          comma 2, del decreto legislativo 25  gennaio  2010,  n.  8,
          come da ultimo modificato  dal  comma  3-ter  del  presente
          articolo,   comunicano   tempestivamente   alle    questure
          territorialmente competenti le informazioni e  i  dati  ivi
          previsti, avvalendosi di mezzi  informatici  o  telematici,
          secondo  modalita'  e  tempi  stabiliti  con  decreto   del
          Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione
          dei dati personali, da adottare entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
              3-ter.  All'articolo  3  del  decreto  legislativo   25
          gennaio  2010,  n.  8,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, le parole: «A decorrere dal  5  aprile
          2015, le imprese sono tenute ad utilizzare» sono sostituite
          dalle seguenti: «Le imprese possono utilizzare»; 
                b) il primo periodo del comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente: «Ogni impresa istituisce un sistema  di  raccolta
          dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la
          loro identificazione univoca lungo tutta  la  catena  della
          fornitura e durante l'intero ciclo di vita  dell'esplosivo,
          ovvero puo' consorziarsi  con  altre  imprese  al  fine  di
          istituire   e   condividere   un   sistema   di    raccolta
          automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e
          di scarico degli esplosivi  che  consenta  la  loro  pronta
          tracciabilita', secondo quanto previsto dal comma 1»; 
                c) al comma 5  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «E' fatto obbligo alle imprese di provvedere  alla
          verifica periodica del sistema di  raccolta  dei  dati  per
          assicurare  la  sua  efficacia  e  la  qualita'  dei   dati
          registrati, nonche'  di  proteggere  i  dati  raccolti  dal
          danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi». 
              3-quater. Gli obblighi per le imprese,  previsti  dalle
          disposizioni di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
              3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui
          ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello Stato. 
              3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico
          di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
          successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
          periodo: «Ai titolari  della  licenza  di  cui  al  periodo
          precedente e nell'ambito delle attivita' autorizzate con la
          licenza  medesima,  le  autorizzazioni  e  gli  adempimenti
          previsti dalla normativa vigente non sono richiesti  per  i
          caricatori di cui all'articolo  38,  primo  comma,  secondo
          periodo». 
              3-septies. All'articolo  38,  primo  comma,  del  testo
          unico di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e
          successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
          periodo: «La denuncia e' altresi'  necessaria  per  i  soli
          caricatori in grado di contenere un numero  superiore  a  5
          colpi per le armi lunghe e un numero superiore a  15  colpi
          per  le  armi  corte,  fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975,
          n. 110, e successive modificazioni». 
              3-octies. All'articolo 697,  primo  comma,  del  codice
          penale, dopo le parole: «detiene armi o" sono  inserite  le
          seguenti:  «caricatori  soggetti  a   denuncia   ai   sensi
          dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o». 
              3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          detiene   caricatori   soggetti   a   denuncia   ai   sensi
          dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo,  del  testo
          unico di cui al regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,
          introdotto dal comma 3-septies del presente articolo,  deve
          provvedere alla denuncia entro il  4  novembre  2015.  Sono
          fatte  salve  le  ipotesi  di  esclusione  dall'obbligo  di
          denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma. 
              3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della  legge
          11 febbraio 1992, n. 157, e' inserito il seguente: 
              «2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi  1  e  2,
          l'attivita' venatoria  non  e'  consentita  con  l'uso  del
          fucile rientrante tra  le  armi  da  fuoco  semiautomatiche
          somiglianti ad un'arma da fuoco  automatica,  di  cui  alla
          categoria  B,  punto  7,  dell'allegato  I  alla  direttiva
          91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,  nonche'  con
          l'uso di armi e cartucce a percussione anulare  di  calibro
          non superiore a 6 millimetri Flobert». 
              3-undecies. Alle armi  escluse  dall'uso  venatorio  ai
          sensi  dell'articolo  13,  comma  2-bis,  della  legge   11
          febbraio 1992, n. 157, introdotto dal  comma  3-decies  del
          presente articolo, detenute alla data di entrata in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, continuano
          ad applicarsi i limiti numerici  sulla  detenzione  vigenti
          anteriormente alla medesima data. In caso  di  cessione,  a
          qualunque titolo,  delle  armi  medesime,  si  applicano  i
          limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo
          periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110,  e  successive
          modificazioni.". 
              - La legge 17 aprile 2015, n. 43 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio  2015,  n.
          7, recante misure urgenti per il contrasto del  terrorismo,
          anche di  matrice  internazionale,  nonche'  proroga  delle
          missioni internazionali delle Forze armate  e  di  polizia,
          iniziative di cooperazione  allo  sviluppo  e  sostegno  ai
          processi di ricostruzione e partecipazione alle  iniziative
          delle Organizzazioni internazionali per  il  consolidamento
          dei processi di pace e di stabilizzazione),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2015, n. 91. 
              - Il testo dell'articolo 6, del decreto legislativo  26
          ottobre 2010, n. 204, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali). -  1.  Con
          decreto del Presidente  della  Repubblica  e'  emanato,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con i Ministri della  giustizia,  dell'economia  e
          delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico,  del
          lavoro e delle politiche sociali, entro dodici  mesi  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   un
          regolamento per la modifica  del  regio  decreto  6  maggio
          1940, n. 635, e successive modificazioni, in attuazione  di
          quanto previsto dal  presente  decreto,  nel  rispetto  dei
          principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi
          e di riduzione dei termini per la conclusione degli stessi,
          anche con riferimento  alla  comunicazione  dell'avviso  di
          trasporto previsto dall'articolo 34 del testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto  18
          giugno 1931, n. 773, da effettuarsi anche attraverso  mezzi
          informatici o telematici. 
              2. Con decreto del Ministro della salute,  di  concerto
          con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro 180 giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          disciplinate le modalita'  di  accertamento  dei  requisiti
          psico-fisici   per   l'idoneita'   all'acquisizione,   alla
          detenzione ed al  conseguimento  di  qualunque  licenza  di
          porto delle armi, nonche' al rilascio del nulla osta di cui
          all'articolo 35, comma 7, del testo unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza approvato con regio  decreto  18  giugno
          1931, n. 773, come modificato  dall'articolo  3,  comma  1,
          lettera d), del  presente  decreto,  prevedendo  anche  una
          specifica disciplina transitoria per coloro che  alla  data
          di entrata in vigore del decreto gia' detengono  armi.  Con
          il medesimo decreto, sentito il Garante per  la  protezione
          dei dati personali, sono, altresi', definite  le  modalita'
          dello scambio  protetto  dei  dati  informatizzati  tra  il
          Servizio sanitario  nazionale  e  gli  uffici  delle  Forze
          dell'ordine nei procedimenti finalizzati  all'acquisizione,
          alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di
          porto delle armi. 
              3. (Abrogato). 
              4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti  di
          attuazione di cui al comma 2,  nonche'  agli  articoli  42,
          quarto comma, 55 e 57 del regio decreto 18 giugno 1931,  n.
          773, come modificati dall'articolo 3 del presente  decreto,
          continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni   vigenti   in
          materia. 
              5. Alle armi  di  cui  alla  categoria  A,  B,  C  e  D
          dell'allegato I della direttiva  91/477/CEE,  e  successive
          modificazioni, continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
          vigenti relative, rispettivamente,  alle  armi  da  guerra,
          tipo guerra o a spiccata capacita'  offensiva,  nonche'  ai
          materiali di  armamento  ed  a  quelle  comuni,  alle  armi
          sportive e alle armi da caccia. 
              6. Per armi da caccia di cui al comma  1  dell'articolo
          13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i
          fucili ad anima rigata, le  carabine  con  canna  ad  anima
          rigata  a  caricamento  singolo  manuale  o  a  ripetizione
          semiautomatica, qualora siano in essi  camerabili  cartucce
          in calibro 5,6 millimetri con bossolo a  vuoto  di  altezza
          uguale o superiore a millimetri 40, nonche' i fucili  e  le
          carabine ad anima  rigata  dalle  medesime  caratteristiche
          tecnico-funzionali  che  utilizzano  cartucce  di   calibro
          superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto  e'
          di altezza inferiore a millimetri 40. 
              7. Per i fucili da  caccia  in  grado  di  camerare  le
          cartucce per pistola o rivoltella,  si  applica  il  limite
          detentivo di 200 cartucce cariche, di cui  all'articolo  97
          del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza approvato con  regio  decreto  6  maggio
          1940, n. 635, e successive modificazioni.». 
              - Il testo dell'articolo 11-bis della legge  18  aprile
          1975, n.110, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art.  11-bis  (Tracciabilita'  delle  armi   e   delle
          munizioni). - 1. L'archivio di cui all'articolo  3  decreto
          legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, registra e conserva  per
          non meno di cinquanta anni, per ciascuna arma da fuoco,  il
          tipo, la marca, il modello,  il  calibro  e  il  numero  di
          serie, il numero di catalogo ove previsto, nonche' i nomi e
          gli  indirizzi  del  fornitore  e  dell'acquirente  o   del
          detentore dell'arma da fuoco. 
              2. Nel medesimo archivio sono registrati i  dati  delle
          munizioni di cui all'articolo  3  della  legge  6  dicembre
          1993, n. 509, nonche' i nomi e gli indirizzi del  fornitore
          e dell'acquirente delle munizioni medesime.». 
              - Il testo dell'articolo 3 del decreto  legislativo  25
          gennaio 2010, n. 8 (Attuazione della direttiva  2008/43/CE,
          relativa   all'istituzione,   a   norma   della   direttiva
          93/15/CEE,   di   un   sistema   di    identificazione    e
          tracciabilita' degli esplosivi per uso civile),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio  2010,  n.  33,  cosi'
          recita: 
              «Art. 3 (Sistema informatico di raccolta dei  dati).  -
          1. Le imprese possono utilizzare, per gli esplosivi per uso
          civile, il sistema informatico di  raccolta  dei  dati  del
          Ministero dell'interno, di  seguito  denominato:  "G.E.A.",
          che consente la loro identificazione univoca, di  cui  alle
          disposizioni dei capi I e  II,  e  la  loro  tracciabilita'
          lungo tutta la catena della fornitura  e  durante  l'intero
          ciclo di vita dell'esplosivo, con la possibilita' di pronta
          ed affidabile identificazione di coloro che ne hanno  avuto
          il possesso. 
              2. Ogni impresa istituisce un sistema di  raccolta  dei
          dati per gli esplosivi per uso  civile,  che  comprende  la
          loro identificazione univoca lungo tutta  la  catena  della
          fornitura e durante l'intero ciclo di vita  dell'esplosivo,
          ovvero puo' consorziarsi  con  altre  imprese  al  fine  di
          istituire   e   condividere   un   sistema   di    raccolta
          automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e
          di scarico degli esplosivi  che  consenta  la  loro  pronta
          tracciabilita', secondo quanto previsto dal comma  1.  Agli
          oneri per il collegamento al sistema G.E.A.  provvedono  le
          imprese consorziate. 
              3. Il sistema G.E.A. e' realizzato  con  modalita'  che
          assicurano alle imprese la possibilita' di riversare, anche
          mediante i propri sistemi informatici, i dati necessari per
          consentire al Ministero  dell'interno  di  rintracciare  in
          modo affidabile ed in  tempo  reale  gli  esplosivi  civili
          dalle  stesse  imprese  comunque  detenuti  o  immessi  sul
          mercato,  identificandone  i   detentori   primari   ed   i
          successivi  senza  soluzione  di   continuita',   sino   ai
          detentori in atto. 
              4. Le imprese che  utilizzano  il  sistema  G.E.A.,  ai
          sensi del comma 1, assumono  a  loro  carico  le  spese  di
          funzionamento  del  sistema  in   proporzione   all'entita'
          dell'effettivo utilizzo del servizio offerto  dal  medesimo
          sistema.  La  ripartizione  dei  conseguenti  oneri  verra'
          definita nel decreto di cui all'articolo 5. 
              5. I dati riversati in tempo reale nel sistema  G.E.A.,
          compresi quelli relativi  all'identificazione  univoca,  di
          cui alle disposizioni  dei  Capi  I  e  II,  sono  comunque
          conservati dalle imprese per un periodo minimo di 10  anni,
          decorrenti dal giorno in cui e' effettuata  la  consegna  o
          dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, qualora  nota,
          anche nel caso in cui sia cessata l'attivita' d'impresa. E'
          fatto obbligo alle  imprese  di  provvedere  alla  verifica
          periodica del sistema di raccolta dei dati  per  assicurare
          la sua efficacia e la qualita' dei dati registrati, nonche'
          di proteggere i dati raccolti dal  danneggiamento  e  dalla
          distruzione accidentali o dolosi. 
              6. E' fatto obbligo alle  imprese  di  provvedere  alla
          tenuta di un registro, anche in  modalita'  informatizzata,
          relativo a tutte le movimentazioni degli esplosivi  di  cui
          al comma 2. Il registro cartaceo, in bollo  e  vidimato  in
          ciascuna pagina dalla questura competente  per  territorio,
          e' conforme al  modello  unico  predisposto  dal  Ministero
          dell'interno ed e' tenuto secondo le modalita'  di  cui  al
          decreto previsto dall'articolo 5. 
              7. Nel caso di cessazione di attivita', le imprese sono
          tenute  a  consegnare  tutti  i  registri   alla   questura
          competente, per la loro conservazione. 
              8. Relativamente agli esplosivi fabbricati o  importati
          anteriormente alla data  del  5  aprile  2015,  le  imprese
          conservano i  registri  secondo  le  disposizioni  previste
          dalla normativa vigente e secondo le modalita' previste dal
          decreto di cui all'articolo 5. 
              9. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e  2,  e'
          fatto  altresi'  obbligo  alle  imprese  di  comunicare  al
          Ministero dell'interno ed alle  questure  che  ne  facciano
          richiesta, tutte le informazioni commerciali relative  alla
          provenienza e alla localizzazione di ogni esplosivo durante
          il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la  catena  della
          fornitura.  A  tale  fine  esse  forniscono  alle  predette
          autorita', anche attraverso l'utilizzo del sistema  G.E.A.,
          il nominativo ed il  recapito  di  una  persona  che  possa
          rilasciare le informazioni di interesse  al  di  fuori  del
          normale orario di lavoro. 
              10.  Resta  fermo  l'obbligo,  prima   della   chiusura
          giornaliera  dell'attivita',  di  stampare  le   operazioni
          effettuate per l'apposizione del prescritto bollo.». 
              - Per il testo dell'articolo 38 del  regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773, si veda nelle note all'articolo 3.