Art. 14 
 
                      Modifiche all'articolo 57 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 57, comma 2, del decreto  legislativo  n.  117  del
2017, le parole: «ai commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle  seguenti:
«ai commi 2, 3, 3-bis e 4». 
 
          Note all'art. 14: 
              -  Si  riporta  l'articolo  57,  del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 57 (Servizio di trasporto sanitario di  emergenza
          e urgenza). -  1.  I  servizi  di  trasporto  sanitario  di
          emergenza e urgenza possono  essere,  in  via  prioritaria,
          oggetto di affidamento in convenzione  alle  organizzazioni
          di volontariato, iscritte da almeno sei mesi  nel  Registro
          unico nazionale del Terzo settore,  aderenti  ad  una  rete
          associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate
          ai  sensi  della  normativa  regionale  in   materia,   ove
          esistente, nelle ipotesi in cui, per  la  natura  specifica
          del    servizio,    l'affidamento    diretto     garantisca
          l'espletamento del servizio di interesse  generale,  in  un
          sistema di effettiva contribuzione a una finalita'  sociale
          e di perseguimento  degli  obiettivi  di  solidarieta',  in
          condizioni di efficienza economica e  adeguatezza,  nonche'
          nel  rispetto   dei   principi   di   trasparenza   e   non
          discriminazione. 
              2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di  cui
          al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi  2,
          3, 3-bis e 4 dell'articolo 56.